Art. 4 
 
                      Cumulabilita' degli aiuti 
 
  1. Le regioni verificano il cumulo degli aiuti di cui  al  presente
decreto con altre compensazioni percepite dai  beneficiari,  compresi
eventuali risarcimenti ricevuti nel quadro di un regime  assicurativo
al fine di garantire l'assenza di  sovra  compensazione  rispetto  ai
danni realmente subiti. 
  2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati: 
    a. con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili
individuabili; 
    b. in relazione agli stessi costi  ammissibili,  in  tutto  o  in
parte  coincidenti,  unicamente  se  tale  cumulo  non  comporta   il
superamento dell'intensita' di aiuto indicata all'art.  2,  comma  6,
del presente decreto. 
  3. Gli aiuti di cui al presente decreto  non  sono  cumulabili  con
aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale
cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai  livelli  indicati
all'art. 2, comma 6, del presente decreto.