Art. 2 Disposizioni per la demolizione ovvero rottamazione dei veicoli distrutti ed abbandonati in conseguenza degli eventi sismici. 1. Al fine di consentire il celere espletamento delle operazioni di rimozione e smaltimento dei veicoli distrutti in conseguenza degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell'Unita' territoriale ACI e dell'Automobile Club competenti per territorio, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli elenchi dei veicoli in deposito temporaneo presso i centri di raccolta autorizzati. 2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun elenco, il proprietario o avente titolo di uno dei veicoli compresi negli elenchi di cui al comma 1, potra' esprimere espressa volonta' al rientro in possesso all'Unita' territoriale ACI competente per territorio, anche a mezzo raccomandata a.r. o invio di P.E.C. all'Unita' territoriale stessa, impegnandosi a procedere al materiale ritiro del veicolo entro i successivi trenta giorni. 3. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 2, i veicoli per i quali non sia stata espressa volonta' al rientro in possesso e quelli per i quali, nonostante tale volonta' sia stata manifestata ma non si sia proceduto al materiale ritiro verranno considerati definitivamente «abbandonati», ai sensi e per gli effetti del regolamento del Ministero dell'interno del 22 ottobre 1999, n. 460, e avviati alla demolizione con relativa presentazione di formalita' di radiazione al pubblico registro automobilistico da parte dell'Unita' ACI territorialmente competente. 4. Per i veicoli in deposito temporaneo l'annotazione della formalita' di radiazione e' esente da imposta di bollo. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 10, nel limite di € 1.632,00, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente. 5. Per i medesimi veicoli in deposito temporaneo si provvede al rimborso degli emolumenti ACI nel limite di € 459,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 10.