Art. 2 
 
Disposizioni per  la  demolizione  ovvero  rottamazione  dei  veicoli
  distrutti ed abbandonati in conseguenza degli eventi sismici. 
 
  1. Al fine di consentire il celere espletamento delle operazioni di
rimozione e smaltimento dei veicoli distrutti  in  conseguenza  degli
eventi  sismici  di  cui  alla  presente  ordinanza,   saranno   resi
disponibili sul sito istituzionale  dell'Unita'  territoriale  ACI  e
dell'Automobile Club competenti per territorio,  entro  dieci  giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli elenchi dei veicoli
in deposito temporaneo presso i centri di raccolta autorizzati. 
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  di  ciascun
elenco, il proprietario o avente titolo di uno dei  veicoli  compresi
negli elenchi di cui al comma 1, potra' esprimere  espressa  volonta'
al rientro in possesso all'Unita'  territoriale  ACI  competente  per
territorio, anche  a  mezzo  raccomandata  a.r.  o  invio  di  P.E.C.
all'Unita' territoriale stessa, impegnandosi a procedere al materiale
ritiro del veicolo entro i successivi trenta giorni. 
  3. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 2, i  veicoli
per i quali non sia stata espressa volonta' al rientro in possesso  e
quelli per i quali, nonostante tale volonta' sia stata manifestata ma
non  si  sia  proceduto  al  materiale  ritiro  verranno  considerati
definitivamente  «abbandonati»,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del
regolamento del Ministero dell'interno del 22 ottobre 1999, n. 460, e
avviati alla demolizione con relativa presentazione di formalita'  di
radiazione al pubblico registro automobilistico da parte  dell'Unita'
ACI territorialmente competente. 
  4.  Per  i  veicoli  in  deposito  temporaneo  l'annotazione  della
formalita' di radiazione e' esente da imposta di bollo.  Ai  relativi
oneri si provvede a valere sulle risorse  di  cui  all'art.  10,  nel
limite di € 1.632,00, mediante versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato dell'importo corrispondente. 
  5. Per i medesimi veicoli in deposito  temporaneo  si  provvede  al
rimborso degli emolumenti ACI nel limite di € 459,00, a valere  sulle
risorse di cui all'art. 10.