Art. 2 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come da ripartizione disposta con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, nel limite massimo di euro 53.500.000,00. 2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai Commissari delegati. 3. Le regioni, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna. 4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 5. Alle Province autonome di Trento e Bolzano si applica la disciplina di cui all'art. 15.