Art. 2 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi'  come  da
ripartizione disposta con delibera del Consiglio dei ministri  dell'8
novembre 2018, nel limite massimo di euro 53.500.000,00. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposite   contabilita'
speciali intestate ai Commissari delegati. 
  3. Le regioni, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire
sulla contabilita' speciale di cui al  comma  2  eventuali  ulteriori
risorse  finanziarie  finalizzate   al   superamento   del   contesto
emergenziale in rassegna. 
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 
  5. Alle Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  si  applica  la
disciplina di cui all'art. 15.