Art. 3 Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 1. Ciascun Commissario delegato e Provincia autonoma di Trento e Bolzano identifica entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell'emergenza, nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo articolo. 2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, ciascun Commissario delegato identifica per ciascun intervento il comune e la localita', la descrizione tecnica e la relativa durata nonche' l'indicazione delle singole stime di costo, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento e secondo i seguenti criteri e massimali: a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00; b) per l'immediata ripresa delle attivita' economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00. 4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, provvedono a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorita' e modalita' attuative fissati con propri provvedimenti. Per le Province autonome di Trento e Bolzano detti criteri e modalita' attuative sono fissati con apposite delibere di giunta. 5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.