Art. 3 
 
                       Prime misure economiche 
               e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
 
  1. Ciascun Commissario delegato e Provincia autonoma  di  Trento  e
Bolzano identifica entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della
presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e  b),
dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n.  1  del  2  gennaio
2018,  necessari  per  il  superamento  dell'emergenza,  nonche'  gli
interventi piu' urgenti di cui al comma  2,  lettere  c)  e  d),  del
medesimo articolo. 
  2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3,  ciascun  Commissario  delegato  identifica  per
ciascun intervento il comune e la localita', la descrizione tecnica e
la relativa durata  nonche'  l'indicazione  delle  singole  stime  di
costo, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli  eventi
calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.
24, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 
  3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle
attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art.  25,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo  n.  1  del  2  gennaio  2018,  i
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori  dai
medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la  stima  delle
risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite
dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento
e secondo i seguenti criteri e massimali: 
  a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al
tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui  abitazione
principale, abituale e  continuativa  risulti  compromessa,  a  causa
degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite
massimo di euro 5.000,00; 
  b) per l'immediata ripresa delle attivita' economiche e  produttive
sulla base di apposita relazione tecnica  contenente  la  descrizione
delle spese a  tal  fine  necessarie,  nel  limite  massimo  di  euro
20.000,00. 
  4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a  valere  sulle
relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24,
comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018,  i  soggetti  di  cui
all'art. 1,  comma  1,  provvedono  a  riconoscere  i  contributi  ai
beneficiari  secondo  criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative
fissati con propri provvedimenti. Per le Province autonome di  Trento
e Bolzano detti  criteri  e  modalita'  attuative  sono  fissati  con
apposite delibere di giunta. 
  5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e),
del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste.