Art. 7 Donazioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'attivazione di una raccolta fondi attraverso numerazione solidale al fine di reperire risorse da destinare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui in premessa. Al fine di garantire la piu' ampia trasparenza sull'uso delle risorse di cui al presente comma, con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile e' istituito un Comitato dei garanti, composto da tre membri di cui uno nominato dallo stesso Capo del Dipartimento, con funzioni di presidente, e due dalla Conferenza unificata. Ai membri del Comitato dei garanti non spettano compensi 2. Ad integrazione delle risorse raccolte attraverso la numerazione solidale, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni ed atti di liberalita' sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per l'eventuale successivo trasferimento sulle contabilita' speciali istituite ai sensi dell'art. 2, comma 2. Alle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 1.