Art. 7 
 
            Donazioni a favore delle popolazioni colpite 
                     dagli eventi meteorologici 
 
  1. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'attivazione
di una raccolta fondi attraverso  numerazione  solidale  al  fine  di
reperire risorse da destinare alle popolazioni colpite  dagli  eventi
di cui in premessa. Al fine di garantire la  piu'  ampia  trasparenza
sull'uso delle  risorse  di  cui  al  presente  comma,  con  apposito
provvedimento del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  e'
istituito un Comitato dei garanti, composto da tre membri di cui  uno
nominato  dallo  stesso  Capo  del  Dipartimento,  con  funzioni   di
presidente, e due dalla Conferenza unificata. Ai membri del  Comitato
dei garanti non spettano compensi 
  2. Ad integrazione delle risorse raccolte attraverso la numerazione
solidale, il Dipartimento della protezione civile  e'  autorizzato  a
ricevere risorse  finanziarie  derivanti  da  donazioni  ed  atti  di
liberalita' sul conto corrente di tesoreria n. 22330  intestato  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  anche   per   l'eventuale
successivo trasferimento sulle  contabilita'  speciali  istituite  ai
sensi dell'art. 2, comma 2. Alle risorse di cui al presente comma  si
applicano le disposizioni di cui al comma 1.