IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 3-bis del decreto-legge 18  settembre  1995,  n.  381,
convertito in legge 15 novembre  1995,  n.  480,  che  istituisce  il
registro informatico dei protesti al fine di accrescere il livello di
certezza  e  trasparenza  dei  rapporti  commerciali   e   assicurare
completezza,  organicita'  e  tempestivita'   dell'informazione   sul
territorio nazionale; 
  Visto il regolamento di attuazione di detto art.  3-bis,  approvato
con  decreto  9   agosto   2000,   n.   316,   dell'allora   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto  con  il
Ministro della giustizia ed in particolare  gli  articoli  5,  6  che
attribuiscono   al   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato il compito di approvate il modello degli elenchi dei
protesti  e  dei  rifiuti  di  pagamento  e   dispongono   circa   la
trasmissione degli stessi con modalita' informatiche e telematiche; 
  Visto inoltre l'art. 14  «Disposizioni  transitorie»  del  suddetto
decreto,  che  disciplina  la  fase  transitoria  della  trasmissione
dell'elenco dei protesti fino all'utilizzo delle  firme  digitali  ed
attribuisce altresi' al Ministro dell'industria il compito di emanare
le direttive necessarie per l'uniforme applicazione  del  regolamento
in parola; 
  Vista la circolare  21  dicembre  2000,  n.  3504/C,  a  firma  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11  gennaio  2001,  con  la  quale
vengono forniti chiarimenti  interpretativi  riguardo  l'applicazione
del provvedimento, che chiarisce le  ragioni  per  le  quali,  stante
l'allora vigente normativa, il  regolamento  non  ha  contemplato  la
totale eliminazione  delle  copie  cartacee,  prevista  a  regime  in
attuazione dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 381/1995; 
  Vista la suddetta circolare n. 3504/C che  richiama  la  previsione
del citato regolamento circa l'utilizzo della  firma  digitale  quale
strumento  idoneo  a  garantire  la  sicurezza  dei  contenuti  e  la
paternita' degli elenchi dei protesti  trasmessi  informaticamente  e
telematicamente e ne auspica  l'attuazione  nel  piu'  breve  termine
possibile,  rappresentando  la  stessa  una   semplificazione   delle
procedure di trasmissione e pubblicazione degli elenchi sul  registro
informatico; 
  Visto il regio decreto  21  dicembre  1933,  n.  1736  (c.d.  legge
assegni), modificato dal decreto-legge n.  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito  in  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  che  prevede   la
presentazione  al  pagamento  dell'assegno  e  relativo  protesto   o
constatazione equivalente anche in forma elettronica a partire  dalla
data  di  cui  all'art.  8,  comma  7,  lettera   f)   del   medesimo
decreto-legge; 
  Vista la convenzione stipulata tra Banca  d'Italia  ed  Unioncamere
(n. di  protocollo  0007166)  con  decorrenza  dal  29  gennaio  2018
relativa  al   servizio   di   trasmissione   degli   elenchi   delle
dichiarazioni sostitutive del protesto; 
  Vista la legge 12 febbraio  1955,  n.  77,  recante  «Pubblicazione
degli elenchi dei protesti cambiari» ed in particolare l'art.  5  che
attribuisce   al   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato  (ora  Ministro  delle  attivita'   produttive)   la
facolta' di emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli  elenchi
ufficiali dei protesti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione digitale» ed  in  particolare  gli  articoli  6,
6-bis, 20, 22 e 24; 
  Visto il decreto 30 marzo 2005 con il quale sono state approvate da
ultimo  le  specifiche  tecniche  per  la  creazione   di   programmi
informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi dei  protesti
e dei rifiuti di pagamento per la trasmissione in via telematica o su
supporto informatico alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura da parte dei pubblici ufficiali abilitati; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», aggiornato  per
l'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE; 
  Ritenuto che il  periodo  transitorio  previsto  dall'art.  14  del
suddetto regolamento n. 316/2000 debba ritenersi concluso e  pertanto
si rende necessario procedere all'approvazione delle  modifiche  alle
specifiche tecniche per la trasmissione degli elenchi dei protesti  e
dei rifiuti di pagamento in modalita' telematica; 
  Considerata la necessita'  di  modificare  le  specifiche  tecniche
utilizzando il formato standard XML; 
  Considerata inoltre la necessita' di adeguare le ridette specifiche
per essere utilizzate tramite lo standard web services; 
  Sentito il Consiglio nazionale del notariato,  il  Ministero  della
giustizia e l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali  in
rappresentanza delle categorie di levatori; 
  Sentita infine la Banca d'Italia in  riferimento  alla  levata  dei
protesti per gli assegni dematerializzati; 
  Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere  di
commercio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Specifiche tecniche e modalita' di sottoscrizione 
                  per la trasmissione degli elenchi 
 
  1. Sono approvate le specifiche tecniche di cui all'allegato  A  al
presente  decreto,  per  la  creazione   di   programmi   informatici
finalizzati alla compilazione degli elenchi di protesti e dei rifiuti
di pagamento, per la trasmissione per via telematica alle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  da  parte  degli
ufficiali levatori. 
  2. Al fine di dare completa attuazione  alle  disposizioni  di  cui
all'art.  3-bis  del  decreto-legge  18  settembre  1995,   n.   381,
convertito in legge 15 novembre 1995, n. 480, gli ufficiali  levatori
sono tenuti  a  trasmettere  per  via  telematica  in  via  esclusiva
l'elenco dei protesti di cui all'art. 3 della legge 12 febbraio 1955,
n. 77, come modificata da ultimo dalla legge 18 agosto 2000, n.  235,
ai  competenti  uffici  delle   camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura nel rispetto  del  decreto  legislativo  n.
196/2003. 
  3. La certezza dell'identita' del levatore  e'  assicurata  tramite
l'apposizione della firma digitale di cui  all'art.  24  del  decreto
legislativo n. 82/2005, «Codice dell'amministrazione digitale».