IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito in legge 15 novembre 1995, n. 480, che istituisce il registro informatico dei protesti al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali e assicurare completezza, organicita' e tempestivita' dell'informazione sul territorio nazionale; Visto il regolamento di attuazione di detto art. 3-bis, approvato con decreto 9 agosto 2000, n. 316, dell'allora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della giustizia ed in particolare gli articoli 5, 6 che attribuiscono al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di approvate il modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento e dispongono circa la trasmissione degli stessi con modalita' informatiche e telematiche; Visto inoltre l'art. 14 «Disposizioni transitorie» del suddetto decreto, che disciplina la fase transitoria della trasmissione dell'elenco dei protesti fino all'utilizzo delle firme digitali ed attribuisce altresi' al Ministro dell'industria il compito di emanare le direttive necessarie per l'uniforme applicazione del regolamento in parola; Vista la circolare 21 dicembre 2000, n. 3504/C, a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2001, con la quale vengono forniti chiarimenti interpretativi riguardo l'applicazione del provvedimento, che chiarisce le ragioni per le quali, stante l'allora vigente normativa, il regolamento non ha contemplato la totale eliminazione delle copie cartacee, prevista a regime in attuazione dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 381/1995; Vista la suddetta circolare n. 3504/C che richiama la previsione del citato regolamento circa l'utilizzo della firma digitale quale strumento idoneo a garantire la sicurezza dei contenuti e la paternita' degli elenchi dei protesti trasmessi informaticamente e telematicamente e ne auspica l'attuazione nel piu' breve termine possibile, rappresentando la stessa una semplificazione delle procedure di trasmissione e pubblicazione degli elenchi sul registro informatico; Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. legge assegni), modificato dal decreto-legge n. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la presentazione al pagamento dell'assegno e relativo protesto o constatazione equivalente anche in forma elettronica a partire dalla data di cui all'art. 8, comma 7, lettera f) del medesimo decreto-legge; Vista la convenzione stipulata tra Banca d'Italia ed Unioncamere (n. di protocollo 0007166) con decorrenza dal 29 gennaio 2018 relativa al servizio di trasmissione degli elenchi delle dichiarazioni sostitutive del protesto; Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 77, recante «Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari» ed in particolare l'art. 5 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) la facolta' di emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali dei protesti; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale» ed in particolare gli articoli 6, 6-bis, 20, 22 e 24; Visto il decreto 30 marzo 2005 con il quale sono state approvate da ultimo le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento per la trasmissione in via telematica o su supporto informatico alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte dei pubblici ufficiali abilitati; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», aggiornato per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Ritenuto che il periodo transitorio previsto dall'art. 14 del suddetto regolamento n. 316/2000 debba ritenersi concluso e pertanto si rende necessario procedere all'approvazione delle modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento in modalita' telematica; Considerata la necessita' di modificare le specifiche tecniche utilizzando il formato standard XML; Considerata inoltre la necessita' di adeguare le ridette specifiche per essere utilizzate tramite lo standard web services; Sentito il Consiglio nazionale del notariato, il Ministero della giustizia e l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali in rappresentanza delle categorie di levatori; Sentita infine la Banca d'Italia in riferimento alla levata dei protesti per gli assegni dematerializzati; Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio; Decreta: Art. 1 Specifiche tecniche e modalita' di sottoscrizione per la trasmissione degli elenchi 1. Sono approvate le specifiche tecniche di cui all'allegato A al presente decreto, per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi di protesti e dei rifiuti di pagamento, per la trasmissione per via telematica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte degli ufficiali levatori. 2. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito in legge 15 novembre 1995, n. 480, gli ufficiali levatori sono tenuti a trasmettere per via telematica in via esclusiva l'elenco dei protesti di cui all'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificata da ultimo dalla legge 18 agosto 2000, n. 235, ai competenti uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003. 3. La certezza dell'identita' del levatore e' assicurata tramite l'apposizione della firma digitale di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 82/2005, «Codice dell'amministrazione digitale».