Art. 3 
 
               Modalita' di ripartizione delle risorse 
 
  1. Il Dipartimento provvede a constatare l'effettiva disponibilita'
dei dati delle reti in telemisura e dei radar,  nonche'  il  rispetto
degli  standard  di  cui  alla  direttiva  del  27  febbraio  2004  e
successive modificazioni. 
  2. Al fine di consentire il  trasferimento  delle  risorse  di  cui
all'art. 2 le regioni debbono comunicare o confermare al Dipartimento
della  protezione  civile  l'avvenuta  istituzione,  nell'ambito  dei
rispettivi bilanci, dell'apposito capitolo di spesa ove confluisce il
contributo  statale,  unitamente  alla  quota  parte  di   competenza
regionale,  dell'importo  indicato   all'allegato   1   al   presente
provvedimento. 
  3. Al fine di consentire il monitoraggio sullo stato di  attuazione
dei  programmi,  ciascuna  regione  e'   tenuta   a   presentare   al
Dipartimento della protezione civile  una  puntuale  relazione  sullo
stato di impiego del  contributo  statale  corrisposto,  in  mancanza
della quale non si puo' dar seguito all'accreditamento  di  eventuali
successivi contributi. 
  Il presente provvedimento ed il relativo allegato  saranno  inviati
ai  competenti  organi  di  controllo  e  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 novembre 2018 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte            

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2018 
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affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
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