Art. 3 Modalita' di ripartizione delle risorse 1. Il Dipartimento provvede a constatare l'effettiva disponibilita' dei dati delle reti in telemisura e dei radar, nonche' il rispetto degli standard di cui alla direttiva del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni. 2. Al fine di consentire il trasferimento delle risorse di cui all'art. 2 le regioni debbono comunicare o confermare al Dipartimento della protezione civile l'avvenuta istituzione, nell'ambito dei rispettivi bilanci, dell'apposito capitolo di spesa ove confluisce il contributo statale, unitamente alla quota parte di competenza regionale, dell'importo indicato all'allegato 1 al presente provvedimento. 3. Al fine di consentire il monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi, ciascuna regione e' tenuta a presentare al Dipartimento della protezione civile una puntuale relazione sullo stato di impiego del contributo statale corrisposto, in mancanza della quale non si puo' dar seguito all'accreditamento di eventuali successivi contributi. Il presente provvedimento ed il relativo allegato saranno inviati ai competenti organi di controllo e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2018 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2164