Art. 2 Oggetto 1. L'Autorita' svolge attivita' consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1. 2. L'attivita' consultiva e' svolta: a) nei casi indicati nell'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), della legge n. 190/2012 e nell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 39/2013; b) quando la questione sottoposta all'attenzione dell'Autorita' presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novita', dell'impatto socio-economico o della significativita' dei profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme indicate nel comma 1. 3. Le richieste di parere non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi e riferite a questioni giuridiche ritenute di interesse generale, sono trasmesse agli uffici competenti per materia ai fini dell'adozione di eventuali atti regolatori e, ove ne ricorrano i presupposti, agli uffici di vigilanza.