Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. L'Autorita'  svolge  attivita'  consultiva,  con  riferimento  a
fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza,   con   particolare    riguardo    alle    problematiche
interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012,  n.  190  e
dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti  pubblici,  con
particolare riguardo alle problematiche  interpretative  e  attuative
del Codice, fatta eccezione per i pareri  di  precontenzioso  di  cui
all'art. 211, comma 1. 
  2. L'attivita' consultiva e' svolta: 
  a) nei casi indicati nell'art. 1, comma 2, lettere d) ed e),  della
legge n. 190/2012 e nell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo  n.
39/2013; 
  b) quando la  questione  sottoposta  all'attenzione  dell'Autorita'
presenta una particolare rilevanza sotto il  profilo  della  novita',
dell'impatto socio-economico o  della  significativita'  dei  profili
problematici posti in  relazione  alla  corretta  applicazione  delle
norme indicate nel comma 1. 
  3. Le richieste di parere non rientranti nelle ipotesi  di  cui  ai
precedenti commi  e  riferite  a  questioni  giuridiche  ritenute  di
interesse generale, sono trasmesse agli uffici competenti per materia
ai  fini  dell'adozione  di  eventuali  atti  regolatori  e,  ove  ne
ricorrano i presupposti, agli uffici di vigilanza.