Art. 10 
 
       Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga 
 
  1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'art.  9  i  soggetti
interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della  data
prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare  in
deroga al divieto di cui all'art.  2,  di  norma  alla  prefettura  -
ufficio  territoriale  di  Governo  della  provincia   di   partenza,
indicando i seguenti elementi: 
    a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare,  che  deve
risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare: 
      per i prodotti agricoli, di cui all'art. 9,  comma  1,  lettera
a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta; 
      per le  merci  destinate  all'alimentazione  degli  animali  da
allevamento, di cui all'art. 9,  comma  1,  lettera  b),  il  periodo
necessario a risolvere la criticita' dell'approvvigionamento; 
      per i cantieri edili, di cui all'art. 9, comma 1,  lettera  c),
le date di inizio e fine previste per il cantiere; 
      per i prodotti dell'industria a ciclo continuo, di cui all'art.
9, comma 1, lettera d), il periodo in cui tale produzione e' prevista
ininterrottamente; 
      per i veicoli  da  utilizzare  per  fiere  e  mercati,  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettera e), il programma  degli  eventi  cui  si
intende partecipare; 
      per  i  veicoli  da  utilizzare  per  spettacoli  dal  vivo   e
manifestazioni sportive, di cui all'art. 9, comma 1, lettera  f),  il
programma degli eventi cui si intende partecipare; 
      per i veicoli  eccezionali  e  i  trasporti  in  condizioni  di
eccezionalita', di cui all'art. 9,  comma  1,  lettera  g),  la  data
precisa in cui e' prevista l'effettuazione del trasporto; 
      per i veicoli provenienti dall'estero di cui all'art. 9,  comma
1, lettera h), la data precisa in cui e' prevista l'effettuazione del
trasporto; 
      per i veicoli per i trasporti  dei  casi  particolari,  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettera i), la data precisa in cui  e'  prevista
l'effettuazione del trasporto; 
    b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari  per  la
medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione; 
    c) le localita' di partenza e arrivo, compresi i percorsi su  cui
si intende transitare,  che  devono  essere  specificati  e  comunque
limitati; 
    d) la tipologia di merce, prodotto  o  attrezzatura,  tra  quelle
previste nell'art. 9, comma 1, lettere da a) a  i),  specificando  le
motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga. 
  2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1,  puo'
essere presentata alla prefettura - ufficio territoriale  di  Governo
nel cui territorio di competenza ha  sede  l'impresa  che  esegue  il
trasporto. 
  3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta puo'  essere
presentata alla prefettura - ufficio territoriale  di  Governo  della
provincia di  confine,  dove  ha  inizio  il  viaggio  in  territorio
italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci  o  da
una agenzia di servizi a cio' delegata  dagli  interessati;  in  tali
casi, per la concessione delle autorizzazioni la prefettura - ufficio
territoriale di Governo deve tenere conto, in particolare, oltre  che
dei comprovati motivi di urgenza e  indifferibilita'  del  trasporto,
anche della distanza della localita' di arrivo, del tipo di  percorso
e della situazione dei servizi presso le localita' di confine.