Art. 14 
 
               Disposizioni finali e di coordinamento 
 
  1. Le prefetture - uffici territoriali di Governo attuano, ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del codice della strada, le direttive contenute
nel  presente  decreto  e  provvedono   a   darne   conoscenza   alle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali,  nonche'  ad  ogni
altro ente od associazione interessati. 
  2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le prefetture -
uffici territoriali di Governo comunicano, con cadenza semestrale, al
Ministero dell'interno ed al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11. 
  3.  Entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in   vigore   delle
disposizioni del  presente  decreto,  tenendo  conto  del  protocollo
d'intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria in  data  28
novembre  2013,  sara'  verificata,  la  possibilita'  di   apportare
modifiche e integrazioni finalizzate  a  contemperare  i  livelli  di
sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento
di competitivita' dell'autotrasporto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 dicembre 2018 
 
                                               Il Ministro: Toninelli 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2018 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 1-2939