Art. 8 Tipologie delle merci il cui trasporto non e' assoggettato al divieto 1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi: a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili; b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attivita' della marina mercantile; c) giornali, quotidiani e periodici; d) prodotti per uso medico; e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP; f) prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita: frutta fresca; ortaggi; fiori recisi; semi vitali non ancora germogliati; uova da cova, con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto; g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. 2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purche' muniti di idonea documentazione attestante la necessita' del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto: a) pulcini destinati all'allevamento; b) animali vivi destinati alla macellazione; c) animali vivi provenienti dall'estero; d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore. 3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere e), f) e g), nonche' le merci di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.