Art. 4 
 
       Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 
 
  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  135  e'
sostituito dal seguente: 
  « Art. 3 (Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012). - 1.
Salvo che il fatto costituisca reato, si applica  nei  confronti  dei
prestatori  di  servizi  di  pagamento  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per
cento del fatturato, quando  tale  importo  e'  superiore  a  euro  5
milioni e  il  fatturato  e'  disponibile  e  determinabile,  per  le
seguenti violazioni del regolamento (UE)  n.  260/2012:  articolo  3,
articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e  8;  articolo  8.  La  medesima
sanzione amministrativa  pecuniaria  si  applica  nei  confronti  dei
gestori di sistemi di  pagamento  al  dettaglio,  per  la  violazione
dell'articolo 4, commi 2 e 3. 
  2. Qualora il prestatore di servizi di  pagamento  mandante  rilevi
nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento  le  violazioni
previste dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi, 1, 2, 3, 6, 7 e
8 e  dall'articolo  8,  del  regolamento  (UE)  n.  260/2012,  adotta
immediatamente  misure  correttive  e  trasmette  la   documentazione
relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 128-duodecies  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, all'Organismo di  cui  all'articolo  128-undecies,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato,  alla  violazione  di  cui
all'articolo 9 del regolamento  (UE)  n.  260/2012  si  applica,  nei
confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9,  l'articolo  27
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
  4. Se il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della  violazione  come
conseguenza  della  violazione  stessa  e'  superiore  ai   massimali
indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie
di  cui  al  presente  articolo   sono   elevate   fino   al   doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto,  purche'  tale  ammontare  sia
determinabile. ». 
  2. L'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  135  e'
sostituito dal seguente: 
  « Art. 4 (Sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009). - 1.
Salvo che il fatto costituisca reato, si applica  nei  confronti  dei
prestatori  di  servizi  di  pagamento  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per
cento del fatturato, quando  tale  importo  e'  superiore  a  euro  5
milioni e  il  fatturato  e'  disponibile  e  determinabile,  per  la
violazione dell'articolo 3, del regolamento (CE) n. 924/2009. 
  2. Qualora il prestatore di servizi di  pagamento  mandante  rilevi
nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento  la  violazione
di cui al comma precedente, adotta immediatamente misure correttive e
trasmette la documentazione  relativa  alle  violazioni  riscontrate,
anche  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  128-duodecies  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo  di  cui
all'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385. 
  3. Se il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della  violazione  come
conseguenza  della  violazione  stessa  e'  superiore  ai   massimali
indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie
di  cui  al  presente  articolo   sono   elevate   fino   al   doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto,  purche'  tale  ammontare  sia
determinabile. ». 
  3. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  135  e'
sostituito dal seguente: 
  « Art. 5 (Autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni). -
1. La Banca d'Italia e' autorita' competente ai sensi dell'articolo 9
del regolamento (CE) n. 924/2009 e dell'articolo 10  del  regolamento
(UE) n.  260/2012  anche  ai  fini  dell'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative, cui si applica il Capo VI, Titolo  VIII  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385.  Resta  salva  la  competenza
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  per  le
sanzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto. ». 
  4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo  18  agosto  2015,  n.
135, e' inserito il seguente: 
  « Art. 5-bis (Criteri per la determinazione delle sanzioni).  -  1.
Nella determinazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  si
applica l'articolo 144-quater del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385. 
  2. Le sanzioni di cui agli articoli 3 e 4 si riscuotono  secondo  i
termini e le modalita' previsti  dal  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e  i  relativi   proventi
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. ».