Art. 2 
 
Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e
  dignita' nella fase finale della vita 
 
  1. Il medico, avvalendosi  di  mezzi  appropriati  allo  stato  del
paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso
di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato
dal medico. A tal fine, e' sempre  garantita  un'appropriata  terapia
del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina  generale  e
l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15  marzo  2010,
n. 38. 
  2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o  di
imminenza di morte, il medico  deve  astenersi  da  ogni  ostinazione
irragionevole nella somministrazione  delle  cure  e  dal  ricorso  a
trattamenti inutili  o  sproporzionati.  In  presenza  di  sofferenze
refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico  puo'  ricorrere  alla
sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia
del dolore, con il consenso del paziente. 
  3. Il ricorso alla sedazione  palliativa  profonda  continua  o  il
rifiuto della stessa sono motivati e  sono  annotati  nella  cartella
clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La legge 15 marzo 2010, n. 38, reca "Disposizioni per
          garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
          dolore".