Art. 3 
 
                          Minori e incapaci 
 
  1.  La  persona  minore  di  eta'  o  incapace  ha   diritto   alla
valorizzazione  delle  proprie  capacita'  di   comprensione   e   di
decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1,  comma  1.
Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria  salute
in modo consono alle sue capacita' per essere messa nelle  condizioni
di esprimere la sua volonta'. 
  2. Il consenso informato al trattamento  sanitario  del  minore  e'
espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilita' genitoriale o
dal tutore tenendo conto della  volonta'  della  persona  minore,  in
relazione alla sua eta' e al suo grado di maturita',  e  avendo  come
scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore  nel
pieno rispetto della sua dignita'. 
  3.  Il  consenso  informato  della  persona  interdetta  ai   sensi
dell'articolo 414 del codice  civile  e'  espresso  o  rifiutato  dal
tutore, sentito l'interdetto ove  possibile,  avendo  come  scopo  la
tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel  pieno
rispetto della sua dignita'. 
  4. Il consenso informato  della  persona  inabilitata  e'  espresso
dalla medesima  persona  inabilitata.  Nel  caso  in  cui  sia  stato
nominato  un  amministratore  di  sostegno  la  cui  nomina   preveda
l'assistenza necessaria  o  la  rappresentanza  esclusiva  in  ambito
sanitario, il  consenso  informato  e'  espresso  o  rifiutato  anche
dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo,  tenendo
conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo  grado  di
capacita' di intendere e di volere. 
  5.  Nel  caso  in  cui  il  rappresentante  legale  della   persona
interdetta o inabilitata  oppure  l'amministratore  di  sostegno,  in
assenza delle disposizioni anticipate di  trattamento  (DAT)  di  cui
all'articolo 4, o  il  rappresentante  legale  della  persona  minore
rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste  siano
appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare
su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o  dei
soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o  del
medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 414 del codice civile: 
              "Art. 414. Persone che possono essere interdette. 
              Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali  si
          trovano in condizioni di abituale infermita' di  mente  che
          li rende incapaci di provvedere ai propri  interessi,  sono
          interdetti quando cio' e' necessario per assicurare la loro
          adeguata protezione.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 406 e seguenti del
          codice civile: 
              "406. Soggetti. 
              Il ricorso per  l'istituzione  dell'amministrazione  di
          sostegno  puo'  essere  proposto  dallo   stesso   soggetto
          beneficiario, anche se minore,  interdetto  o  inabilitato,
          ovvero da uno dei soggetti indicati nell'art. 417. 
              Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata
          il medesimo e'  presentato  congiuntamente  all'istanza  di
          revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione  davanti  al
          giudice competente per quest'ultima. 
              I  responsabili  dei   servizi   sanitari   e   sociali
          direttamente  impegnati  nella  cura  e  assistenza   della
          persona,  ove  a  conoscenza  di  fatti  tali  da   rendere
          opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di
          sostegno, sono tenuti a proporre  al  giudice  tutelare  il
          ricorso di cui all'art. 407 o a fornirne  comunque  notizia
          al pubblico ministero. 
              (Omissis). 
              417. Istanza d'interdizione o di inabilitazione. 
              L'interdizione  o   l'inabilitazione   possono   essere
          promosse dalle persone indicate negli articoli 414  e  415,
          dal coniuge,  dalla  persona  stabilmente  convivente,  dai
          parenti entro  il  quarto  grado,  dagli  affini  entro  il
          secondo grado, dal tutore o curatore  ovvero  dal  pubblico
          ministero. 
              Se l'interdicendo o l'inabilitando si  trova  sotto  la
          responsabilita' genitoriale  o  ha  per  curatore  uno  dei
          genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere
          promossa  che  su  istanza  del  genitore  medesimo  o  del
          pubblico ministero.". 
              Il Capo I del Titolo XII del libro I del codice  civile
          e' stato introdotto dalla  legge  9  gennaio  2004,  n.  6,
          relativa all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e
          modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e
          429 del codice civile  in  materia  di  interdizioni  e  di
          inabilitazione, nonche' relative norme  di  attuazione,  di
          coordinamento e finali.