Art. 6 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Ai documenti atti ad esprimere le  volonta'  del  disponente  in
merito ai  trattamenti  sanitari,  depositati  presso  il  comune  di
residenza o presso un notaio prima della data di  entrata  in  vigore
della presente legge, si applicano  le  disposizioni  della  medesima
legge.