Art. 8 
 
                        Relazione alle Camere 
 
  1. Il Ministro della salute trasmette  alle  Camere,  entro  il  30
aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno  successivo  a  quello  in
corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  una
relazione sull'applicazione  della  legge  stessa.  Le  regioni  sono
tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio
di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal  Ministero
della salute. 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando