Art. 2 
 
            Modifiche al Codice dell'ordinamento militare 
         di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1.  Al  Codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66  e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 162, comma  3,  dopo  le  parole:  «titolari  dei
dicasteri, organi e autorita'» sono inserite le  seguenti:  «,  fermo
restando quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 174-bis»; 
    b) all'articolo 174-bis: 
      1) al comma 2, lettera a), le parole: «per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare» ovunque ricorrono sono sostituite  dalle
seguenti: «forestali, ambientali e agroalimentari»; 
      2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis.  I  reparti  istituiti  con  decreto   del   Ministro
dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei  conti
in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e  con  decreto
del Ministro  della  difesa  dell'8  giugno  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento  ordinario,
sono posti alle dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a).
I medesimi  reparti  assumono  rispettivamente  la  denominazione  di
Comando carabinieri per la tutela ambientale  e  Comando  carabinieri
per la tutela agroalimentare. 
        2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera  a),  dipendono
anche il Comando carabinieri per la tutela  forestale  e  il  Comando
carabinieri per la tutela della biodiversita' e dei parchi. ». 
    c) all'articolo 828, comma  1,  le  parole  «dell'ambiente»  sono
sostituite dalla seguente: «ambientale»; 
    d) all'articolo 1913, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. L'iscrizione d'ufficio di cui al comma 1 non  si  attua
nei confronti del  personale  transitato  d'autorita'  nell'Arma  dei
carabinieri, qualora, in  ragione  degli  anni  residui  di  servizio
effettivo,  non  abbia  la  possibilita'  di  maturare   il   diritto
all'indennita' supplementare di cui al comma 1,  dell'articolo  1914.
». 
    e) all'articolo 2212-octies, dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2018,  i  gradi  dei  ruoli
forestali  dei  periti  e  dei  revisori  dell'Arma  dei  carabinieri
assumono la denominazione  di  quelli  previsti  per  i  ruoli  degli
ispettori e dei sovrintendenti, secondo la corrispondenza di  cui  al
comma 1;»; 
    f) all'articolo 2212-nonies, dopo il  comma  1,  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2018,  i  gradi  dei  ruoli
forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma  dei  carabinieri
assumono la denominazione di  quelli  previsti  per  il  ruolo  degli
appuntati e carabinieri, secondo la corrispondenza di  cui  al  comma
1;». 
    g) all'articolo 2214-quater, comma 4, sostituire le parole:  «non
si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di  ausiliaria  di  cui
all'articolo 886 e al  Titolo  V,  Capo  VII,  Sezione  III»  con  le
seguenti  parole:  «si  applicano  le  disposizioni  in  materia   di
ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo  VII,  Sezione
III. In deroga all'articolo 992, il  predetto  personale  permane  in
ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque non oltre
i 65 anni di eta'. »; 
    h) all'articolo 2247-ter,  dopo  il  comma  1,  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «1-bis. Per l'anno 2016, i documenti per valutare il rendimento
in  servizio  del  personale  appartenente  al  ruolo  direttivo  dei
funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale  dello  Stato
transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali  in  servizio
permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri,  sono  sostituiti  da
una  dichiarazione  di   mancata   redazione   della   documentazione
caratteristica compilata, alla data del 1° gennaio 2017, dal  comando
di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  174-bis   e
finalizzata a documentare gli incarichi assolti e il relativo periodo
di tempo. 
    1-ter. Per l'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1-bis  si
applicano anche al personale appartenente ai ruoli  non  direttivi  e
non  dirigenti  del  Corpo  forestale  dello  Stato  transitato   nei
corrispondenti ruoli dell'Arma dei  carabinieri,  nei  casi  previsti
dall'articolo 53 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. ». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 162, 174-bis, 828,
          1913, 2212-octies, 2212-nonies, 2214-quater,  2247-ter  del
          citato decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 162 (Dipendenze dell'Arma dei carabinieri). -  1.
          L'Arma dei carabinieri dipende: 
                a) tramite il Comandante generale, dal Capo di  stato
          maggiore  della  difesa  per  quanto  attiene  ai   compiti
          militari; 
                b)  funzionalmente  dal  Ministro  dell'interno,  per
          quanto attiene ai compiti di  tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica. 
              2. Per gli aspetti tecnico-amministrativi,  l'Arma  dei
          carabinieri fa capo: 
                a) al Ministero della difesa per quanto  concerne  il
          personale, l'amministrazione e le attivita' logistiche; 
                b) al Ministero dell'interno per  l'accasermamento  e
          il casermaggio  connessi  con  l'assolvimento  dei  compiti
          indicati   al   comma   1,   lettera   b),   nonche'    per
          l'utilizzazione delle risorse  finanziarie  finalizzate  al
          potenziamento delle Forze di polizia. 
              3.  I  reparti  dell'Arma  costituiti  nell'ambito   di
          dicasteri, organi o autorita' nazionali per  l'assolvimento
          di compiti specifici dipendono funzionalmente dai  titolari
          dei dicasteri, organi e autorita',  fermo  restando  quanto
          previsto dal comma 2-bis dell'articolo 174-bis. I reparti e
          gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei
          comandi e degli organismi alleati in  Italia  e  all'estero
          ovvero delle Forze armate, dipendono,  tramite  i  relativi
          comandanti, rispettivamente  dal  Capo  di  stato  maggiore
          della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata.» 
              «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela  forestale,
          ambientale  e  agroalimentare).   -   1.   L'organizzazione
          forestale, ambientale e  agroalimentare  comprende  reparti
          dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
          nell'ambito  delle  competenze  attribuite   all'Arma   dei
          carabinieri,  di  compiti  particolari   o   che   svolgono
          attivita' di elevata specializzazione in materia di  tutela
          dell'ambiente, del territorio e delle  acque,  nonche'  nel
          campo  della  sicurezza  e  dei   controlli   nel   settore
          agroalimentare,   a   sostegno   o    con    il    supporto
          dell'organizzazione territoriale. 
              2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: 
                a)   Comando   unita'   forestali,    ambientali    e
          agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
          dei carabinieri dal Capo di Stato  Maggiore  della  Difesa,
          tramite il comandante generale, per i compiti  militari,  e
          la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno,  per  i
          compiti di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica,
          ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente
          dal  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali per le materie afferenti alla sicurezza e  tutela
          agroalimentare  e  forestale.  Del  Comando  si  avvale  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare,  limitatamente  allo  svolgimento  delle   specifiche
          funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni  del
          medesimo Ministero. Il Comando  e'  retto  da  generale  di
          corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione,  di
          coordinamento e di  controllo  nei  confronti  dei  comandi
          dipendenti.  L'incarico  di  vice  comandante  del  Comando
          unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' attribuito
          al Generale di divisione in servizio  permanente  effettivo
          del ruolo forestale; 
                b) Comandi, retti  da  generale  di  divisione  o  di
          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di
          coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti. 
              2-bis. I reparti istituiti  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla  Corte
          dei conti in data 24 novembre 1986, registro n.  1,  foglio
          n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
          2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11  settembre
          2001,  n.  211,  Supplemento  Ordinario,  sono  posti  alle
          dipendenze del Comando di cui al comma  2,  lettera  a).  I
          medesimi reparti assumono rispettivamente la  denominazione
          di Comando carabinieri per la tutela ambientale  e  Comando
          carabinieri per la tutela agroalimentare. 
              2-ter. Dal Comando di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
          dipendono  anche  il  Comando  carabinieri  per  la  tutela
          forestale e il Comando  carabinieri  per  la  tutela  della
          biodiversita' e dei parchi.» 
              «Art. 828 (Contingente per la tutela dell'ambiente).  -
          1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma  dei
          carabinieri, per un totale di 249 unita', da  collocare  in
          soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del
          Comando carabinieri per la tutela ambientale.  Il  predetto
          contingente e' cosi' determinato: 
                a) generali di brigata: 1; 
                b) colonnelli: 1; 
                c) tenenti colonnelli: 1; 
                d) maggiori: 1; 
                e) capitani: 3; 
                f) ufficiali inferiori: 25; 
                g) ispettori: 139; 
                h) sovrintendenti: 39; 
                i) appuntati e carabinieri: 39. 
              2. Sono a carico del Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  gli  oneri  connessi  al
          trattamento      economico,      alla       motorizzazione,
          all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.» 
              «Art. 1913  (Fondi  previdenziali  integrativi).  -  1.
          Fermo restando quanto previsto per  i  dipendenti  pubblici
          dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in  materia
          di   previdenza   complementare,   gli   ufficiali   e    i
          sottufficiali in servizio permanente,  gli  appuntati  e  i
          carabinieri  sono  iscritti  d'ufficio  ai  seguenti  fondi
          previdenziali  integrativi,  tra  loro  indipendenti  e   a
          gestione separata, amministrati dalla Cassa  di  previdenza
          delle Forze armate di cui all'articolo 74 del regolamento: 
                a)  fondo  di  previdenza   ufficiali   dell'Esercito
          italiano e dell'Arma dei carabinieri; 
                b)  fondo  di  previdenza  ufficiali   della   Marina
          militare; 
                c) fondo  di  previdenza  ufficiali  dell'Aeronautica
          militare; 
                d) fondo di  previdenza  sottufficiali  dell'Esercito
          italiano e dell'Arma dei carabinieri; 
                e) fondo di previdenza appuntati e carabinieri; 
                f) fondo di  previdenza  sottufficiali  della  Marina
          militare; 
                g) fondo di previdenza sottufficiali dell'Aeronautica
          militare. 
              2. L'Ordinario militare, gli ispettori e  i  cappellani
          militari in servizio permanente sono iscritti d'ufficio  al
          fondo di  previdenza  ufficiali  dell'Esercito  italiano  e
          dell'Arma dei carabinieri. 
              3. L'iscrizione del personale militare ai  fondi  viene
          meno all'atto della  cessazione  dal  servizio  permanente,
          anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio. 
              3-bis. L'iscrizione d'ufficio di cui al comma 1 non  si
          attua nei confronti del  personale  transitato  d'autorita'
          nell'Arma dei carabinieri, qualora, in ragione  degli  anni
          residui di servizio effettivo, non abbia la possibilita' di
          maturare il diritto all'indennita' supplementare di cui  al
          comma 1, dell'articolo 1914.» 
              «Art. 2212-octies  (Successione  e  corrispondenza  dei
          gradi  nei  ruoli  forestali  dei  periti  e  dei  revisori
          dell'Arma dei  carabinieri).  -  1.  La  successione  e  la
          corrispondenza  dei  gradi  dei  sottufficiali  dei   ruoli
          forestali dell'Arma dei carabinieri sono cosi'  determinate
          in ordine crescente: 
                a) vice revisore: vice brigadiere; 
                b) revisore: brigadiere; 
                c) revisore capo: brigadiere capo; 
                d) vice perito: maresciallo; 
                e) perito: maresciallo ordinario; 
                f) perito capo: maresciallo capo; 
                g) perito superiore: maresciallo  aiutante  sostituto
          ufficiale di pubblica sicurezza. 
              2.  La  denominazione  di   perito   superiore   scelto
          corrisponde alla qualifica di luogotenente. 
              2-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2018,  i  gradi  dei
          ruoli forestali dei periti e  dei  revisori  dell'Arma  dei
          carabinieri assumono la denominazione  di  quelli  previsti
          per i ruoli degli ispettori e dei  sovrintendenti,  secondo
          la corrispondenza di cui al comma 1.» 
              «Art. 2212-nonies  (Successione  e  corrispondenza  dei
          gradi nei ruoli forestali degli operatori  e  collaboratori
          dell'Arma dei  carabinieri).  -  1.  La  successione  e  la
          corrispondenza dei gradi dei graduati dei  ruoli  forestali
          degli operatori e collaboratori sono cosi'  determinate  in
          ordine crescente: 
                a) operatore: carabiniere; 
                b) operatore scelto: carabiniere scelto; 
                c) collaboratore: appuntato; 
                d) collaboratore capo: appuntato scelto. 
              1-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2018,  i  gradi  dei
          ruoli forestali degli operatori e  collaboratori  dell'Arma
          dei  carabinieri  assumono  la  denominazione   di   quelli
          previsti  per  il  ruolo  degli  appuntati  e  carabinieri,
          secondo la corrispondenza di cui al comma 1.» 
              «Art. 2214-quater (Transito del personale  appartenente
          al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei  carabinieri).
          - 1. Il transito del personale del  Corpo  forestale  dello
          Stato  nell'Arma  dei  carabinieri   avviene   secondo   la
          corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli
          632, 2212-octies  e  2212-nonies,  con  l'anzianita'  nella
          qualifica  posseduta  e  mantenendo   l'ordine   di   ruolo
          acquisito  nel  ruolo  di  provenienza.  La  qualifica   di
          luogotenente attribuita ai marescialli  aiutanti  sostituti
          ufficiali   di   pubblica   sicurezza   corrisponde    alla
          denominazione   di   scelto   attribuita   agli   ispettori
          superiori. 
              2.  Il  personale  del  Corpo  forestale  dello   Stato
          transitato  nell'Arma  dei  carabinieri  assume  lo   stato
          giuridico di militare. 
              3.  Al  personale  del  Corpo  forestale  dello   Stato
          transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano i  limiti
          d'eta' per la cessazione dal servizio previsti,  alla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   per   i
          corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello
          Stato dagli articoli 4 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e  2  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 
              4.  Al  personale  del  Corpo  forestale  dello   Stato
          transitato  nell'Arma  dei  carabinieri  si  applicano   le
          disposizioni in materia di ausiliaria di  cui  all'articolo
          886 e al  Titolo  V,  Capo  VII,  Sezione  III.  In  deroga
          all'articolo  992,  il  predetto   personale   permane   in
          ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque
          non oltre i 65 anni di eta'.» 
              «Art. 2247-ter (Elementi di giudizio per  l'avanzamento
          del   personale   dei   ruoli   forestali   dell'Arma   dei
          carabinieri). - 1.  Nelle  valutazioni  del  personale  dei
          ruoli forestali  dell'Arma  dei  carabinieri  le  autorita'
          competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla  base
          degli elementi di cui all'articolo 1032, e fondandosi sulle
          risultanze emerse dai  fascicoli  personali  e  dalle  note
          informative, dai rapporti informativi  e  dalle  schede  di
          valutazione dell'attivita' svolta per i dirigenti  riferiti
          al servizio antecedente al  transito,  prestato  nel  Corpo
          forestale dello Stato. 
              1-bis. Per l'anno 2016, i  documenti  per  valutare  il
          rendimento in servizio del personale appartenente al  ruolo
          direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo
          forestale  dello  Stato  transitato  nel  ruolo   forestale
          iniziale degli ufficiali in servizio  permanente  effettivo
          dell'Arma  dei  carabinieri,   sono   sostituiti   da   una
          dichiarazione di  mancata  redazione  della  documentazione
          caratteristica compilata, alla data del  1°  gennaio  2017,
          dal  comando  di  cui  alla  lettera   a)   del   comma   1
          dell'articolo  174-bis  e  finalizzata  a  documentare  gli
          incarichi assolti e il relativo periodo di tempo. 
              1-ter. Per l'anno 2016, le disposizioni di cui al comma
          1-bis si applicano anche al personale appartenente ai ruoli
          non direttivi e non dirigenti  del  Corpo  forestale  dello
          Stato transitato nei  corrispondenti  ruoli  dell'Arma  dei
          carabinieri, nei casi previsti dall'articolo 53 del decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»