Art. 23 
 
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
comma 1, le parole:  «nei  registri  di  cui  all'articolo  15»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico  centrale  delle
unita' da diporto (ATCN)». 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta l'art. 30 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 30 (Manifestazioni sportive). - 1.  In  occasione
          di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle
          autorita'   competenti,   organizzate   dalle   federazioni
          sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni  da
          esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non
          iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita'  da
          diporto (ATCN), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono
          navigare senza alcun limite di distanza dalla costa. 
              2.  Le  stesse   deroghe   sono   estese   anche   alle
          imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma  1  durante  gli
          allenamenti ad eccezione dei natanti di  cui  al  comma  3,
          lettera  c),  dell'art.  27,  per  i  quali  e'  necessaria
          apposita    autorizzazione    rilasciata     dall'autorita'
          marittima, nonche'  alle  imbarcazioni  e  ai  natanti  che
          partecipano a manifestazioni organizzate dalla  Federazione
          italiana vela e dalla Lega navale italiana. 
              3. Nel corso degli allenamenti  deve  essere  tenuta  a
          bordo una dichiarazione del circolo  di  appartenenza,  con
          validita'   non    superiore    al    trimestre,    vistata
          dall'autorita' competente nel cui  ambito  territoriale  si
          trovi la sede del circolo, da cui risulti che  l'unita'  e'
          destinata  ad  attivita'  agonistica  e  che  si  trova  in
          allenamento con un determinato equipaggio. 
              4. Nelle manifestazioni sportive  e  negli  allenamenti
          suddetti  devono  essere  osservati   i   regolamenti   per
          l'organizzazione dell'attivita' sportiva delle  federazioni
          di cui al comma 1.».