Art. 24 
 
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), le parole: «imbarcazioni o navi»  sono
sostituite dalla seguente: «unita'» e alla  lettera  c),  le  parole:
«imbarcazioni o navi» sono sostituite dalla seguente: «unita'»  e  le
parole:  «saloni  nautici  internazionali»  sono   sostituite   dalle
seguenti:  «fiere,  saloni   e   altri   eventi   espositivi,   anche
all'estero.»; 
    b) al comma 2, le parole: «Il capo del circondario marittimo o il
capo  dell'ufficio  provinciale  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri e per i sistemi  informativi  e  statistici  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi  da  diporto,  il
capo del compartimento marittimo, nella cui  giurisdizione  l'impresa
ha sede principale o secondaria, rilasciano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia»  e
dopo le parole: «motori marini» sono  inserite  le  seguenti:  «,  ai
mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento
di unita' da diporto»; 
    c) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto
di  autorizzazione  abilita   anche   alla   navigazione   in   acque
territoriali straniere  per  il  periodo  di  tempo  necessario  alla
partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.»; 
    d)  dopo  il  comma  4,  e'   inserito   il   seguente:   «4-bis.
L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rinnovabile ogni due  anni  con
annotazione sull'originale e riporta  l'annotazione  delle  attivita'
commerciali di cui al comma 1.»; 
    e) al comma 6, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «In
tali casi, e' richiesto il solo requisito del possesso della  patente
nautica di cui all'articolo 39 del presente codice,  in  deroga  alle
disposizioni  recanti  l'istituzione  e  la  disciplina  dei   titoli
professionali del diporto.»; 
    f) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. In  caso  di
esecuzione di prove a mare per verificare  l'efficienza  di  scafi  o
motori e  qualora  si  tratti  di  unita'  da  diporto  di  lunghezza
superiore  a  ventiquattro  metri,  il  titolare  dell'autorizzazione
provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo
di una persona in possesso del  certificato  "First  Aid"  ovvero  di
quello "Medical care", a seconda che l'unita' sia rispettivamente  in
grado di raggiungere o meno una postazione medica entro  tre  ore  di
navigazione.». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta l'art. 31 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 31 (Navigazione temporanea). - 1. Per navigazione
          temporanea si intende quella effettuata alla scopo di: 
                a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori; 
                b) presentare unita' da  diporto  al  pubblico  o  ai
          singoli interessati all'acquisto; 
                c) trasferire unita' da diporto da un luogo all'altro
          anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri  eventi
          espositivi, anche all'estero. 
              2.  Lo  Sportello  telematico  del  diportista   (STED)
          rilascia ai  cantieri  navali,  ai  costruttori  di  motori
          marini,  ai  mediatori  del  diporto,   alle   aziende   di
          assemblaggio e di allestimento di unita' da diporto e  alle
          aziende  di  vendita  le  autorizzazioni  alla  navigazione
          temporanea per le unita' da diporto, non  abilitate  e  non
          munite  dei  prescritti  documenti   ovvero   abilitate   e
          provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto
          vendita o per riparazioni ed assistenza. 
              3. La navigazione temporanea  e'  effettuata  sotto  la
          responsabilita' del titolare dell'autorizzazione. 
              4. L'atto di  autorizzazione  vale  come  documento  di
          bordo ed abilita alla  navigazione  nei  limiti  consentiti
          dalle  caratteristiche  di   costruzione   dell'unita'   da
          diporto.  L'atto  di  autorizzazione  abilita  anche   alla
          navigazione in acque territoriali straniere per il  periodo
          di tempo necessario alla partecipazione a fiere,  saloni  e
          altri eventi espositivi. 
              4-bis.  L'autorizzazione  di  cui   al   comma   2   e'
          rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale  e
          riporta l'annotazione delle attivita' commerciali di cui al
          comma 1. 
              5.  L'unita'   da   diporto   che   fruisce   di   tale
          autorizzazione deve essere  comandata  dal  titolare  o  da
          persona che abbia un contratto di lavoro  con  il  soggetto
          intestatario  dell'autorizzazione  medesima  abilitati,  se
          richiesto, al comando di quella unita'. 
              6. Le unita' che effettuano la  navigazione  temporanea
          debbono  essere  munite  delle   dotazioni   di   sicurezza
          necessarie per il tipo  di  navigazione  effettuata  e  per
          garantire la sicurezza  delle  persone  presenti  a  bordo,
          sotto  la   responsabilita'   del   soggetto   intestatario
          dell'autorizzazione. In tali casi,  e'  richiesto  il  solo
          requisito  del  possesso  della  patente  nautica  di   cui
          all'art.  39  del   presente   codice,   in   deroga   alle
          disposizioni recanti  l'istituzione  e  la  disciplina  dei
          titoli professionali del diporto. 
              6-bis. In caso  di  esecuzione  di  prove  a  mare  per
          verificare l'efficienza di scafi  o  motori  e  qualora  si
          tratti di  unita'  da  diporto  di  lunghezza  superiore  a
          ventiquattro   metri,   il   titolare   dell'autorizzazione
          provvede, con  oneri  a  proprio  carico,  a  garantire  la
          presenza a bordo di una persona in possesso del certificato
          "First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda  che
          l'unita' sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno
          una postazione medica entro tre ore di navigazione.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  39  del  citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano  le  note  all'art.
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