Art. 29 
 
Modifiche e integrazioni  al  capo  IV  del  titolo  II  del  decreto
                 legislativo 18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. Alla rubrica del capo IV del titolo II del  decreto  legislativo
18 luglio  2005,  n.  171,  le  parole:  «Obbligo  di  patente»  sono
sostituite dalle seguenti: «Patenti nautiche». 
  2. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)
per la navigazione nelle acque interne e  per  la  navigazione  nelle
acque  marittime  entro  sei  miglia  dalla  costa,  quando  a  bordo
dell'unita' e' installato un motore di cilindrata superiore a 750  cc
se a carburazione o iniezione  a  due  tempi,  o  a  1.000  cc  se  a
carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300  cc
se a carburazione o a iniezione a quattro  tempi  entro  bordo,  o  a
2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o  a  1.300  cc  se  a
ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o
a 40,8 CV.»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La patente  nautica
si distingue nelle seguenti categorie: 
      a)  Categoria  A:   abilitazione   al   comando   di   natanti,
imbarcazioni da diporto e moto d'acqua; 
      b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto; 
      c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di  natanti
e imbarcazioni da diporto; 
      d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di  natanti  e
imbarcazioni da diporto.»; 
    c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Le  patenti
nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche
relative alla durata della propria validita',  conseguenti  all'esito
degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in  sede  di
rilascio o di convalida  delle  stesse.  Nelle  patenti  nautiche  di
Categoria   D   vi   possono   essere   limitazioni   relative   alle
caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori  installati,  ai
limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e
alle  condizioni  meteomarine.  Nelle  stesse   vi   possono   essere
prescrizioni relative alla durata della validita', anche  conseguenti
all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in
sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonche' all'utilizzo di
specifici  adattamenti.  Le  limitazioni  e  le   prescrizioni   sono
riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del
presente codice sono  stabiliti  i  requisiti  psico-fisici,  per  il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il
medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici  per  il
rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone
con disabilita' motoria e sensoriale. 
  6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza
esami da: 
    a) gli  ufficiali  della  Marina  militare  del  Corpo  di  stato
maggiore  e  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  in   servizio
permanente; 
    b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza  in  possesso
di specializzazione di comandante di  unita'  navale  rilasciata  dai
comandi della Guardia di finanza; 
    c) i sottufficiali delle Forze armate,  incluso  il  Corpo  delle
capitanerie di porto,  e  delle  Forze  di  polizia  in  possesso  di
abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura o  del  brevetto
per la condotta di mezzi navali della  Marina  militare  senza  alcun
limite dalla costa o  dalla  unita'  madre  rilasciati  dalla  Marina
militare che abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno  dodici
mesi. 
  6-quater. La patente nautica di Categoria  A  e'  conseguita  senza
esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  in  servizio  permanente  o
ufficiale  ausiliario  o  volontario  di  truppa  in  ferma  breve  o
prefissata, abilitato al comando navale ed alla  condotta  dei  mezzi
nautici da parte della Marina militare, secondo i  criteri  stabiliti
dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa  patente
puo' essere conseguita  senza  esami  dal  personale  militare  della
Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma  volontaria,  in
possesso di abilitazione al comando di unita' navale  rilasciata  dai
comandi della Guardia di finanza, secondo  i  criteri  stabiliti  dal
regolamento di attuazione del presente codice. 
  6-quinquies. La facolta' di  cui  ai  commi  6-ter  e  6-quater  e'
esercitata entro un anno dalla  cessazione  dal  servizio,  fermo  il
possesso  dei  requisiti  fisici,  psichici  e  morali  previsti  dal
regolamento di attuazione al presente codice.». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta la rubrica  del  Capo  IV  del  Titolo  II
          «Regime amministrativo delle unita' da diporto», del citato
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come sostituita
          dal presente decreto legislativo: 
              «Patenti nautiche». 
              - Si riporta l'art. 39 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica per
          unita' da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro
          metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione  alla
          navigazione effettivamente svolta: 
                a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa
          o, comunque, su moto d'acqua; 
              b) per la navigazione nelle  acque  interne  e  per  la
          navigazione nelle acque marittime entro  sei  miglia  dalla
          costa, quando a bordo dell'unita' e' installato  un  motore
          di cilindrata superiore  a  750  cc  se  a  carburazione  o
          iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione  o  a
          iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300  cc  se  a
          carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a
          2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc
          se a ciclo  diesel  sovralimentato,  comunque  con  potenza
          superiore a 30 kW o a 40,8 CV. 
              2. Chi assume il comando di una unita'  da  diporto  di
          lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve  essere  in
          possesso della patente per nave da diporto. 
              3. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto
          di lunghezza pari o inferiore  a  ventiquattro  metri,  che
          navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali
          e' installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a
          quelle indicate al comma 1, lettera  b),  e'  richiesto  il
          possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente: 
                a) aver  compiuto  diciotto  anni  di  eta',  per  le
          imbarcazioni; 
                b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti; 
                c) aver compiuto quattordici  anni  di  eta',  per  i
          natanti a vela con superficie velica  superiore  a  quattro
          metri quadrati nonche' per le unita' a  remi  che  navigano
          oltre un miglio dalla costa. 
              4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui  al  comma
          3, per la partecipazione all'attivita' di istruzione svolta
          dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle
          federazioni nazionali e  dalla  Lega  navale  italiana,  ai
          relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a  condizione
          che   le   attivita'   stesse   si   svolgano   sotto    la
          responsabilita'  delle  scuole  ed  i  partecipanti   siano
          coperti dall'assicurazione per responsabilita' civile per i
          danni causati alle persone imbarcate ed a terzi. 
              5.  I  motoscafi  ad  uso  privato  di  cui  al   regio
          decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge
          20  dicembre  1932,  n.  1884,  sono  equiparati,  ai  fini
          dell'abilitazione al comando, alle unita' da diporto. 
              6. La  patente  nautica  si  distingue  nelle  seguenti
          categorie: 
              a) Categoria A: abilitazione  al  comando  di  natanti,
          imbarcazioni da diporto e moto d'acqua; 
              b) Categoria B: abilitazione  al  comando  di  navi  da
          diporto; 
              c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica  di
          natanti e imbarcazioni da diporto; 
              d) Categoria D: abilitazione  speciale  al  comando  di
          natanti e imbarcazioni da diporto. 
              6-bis. Le patenti  nautiche  di  categoria  A,  B  e  C
          possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata
          della  propria  validita',  conseguenti   all'esito   degli
          accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in  sede
          di rilascio o di  convalida  delle  stesse.  Nelle  patenti
          nautiche di  Categoria  D  vi  possono  essere  limitazioni
          relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei
          motori installati, ai limiti di  navigazione,  anche  entro
          specifiche  distanze  dalla  costa,   e   alle   condizioni
          meteomarine. Nelle stesse vi  possono  essere  prescrizioni
          relative alla durata  della  validita',  anche  conseguenti
          all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e
          fisica in sede di rilascio o  di  convalida  delle  stesse,
          nonche'   all'utilizzo   di   specifici   adattamenti.   Le
          limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla  patente
          nautica. Con il  regolamento  di  attuazione  del  presente
          codice sono stabiliti  i  requisiti  psico-fisici,  per  il
          conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e
          D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti  i  requisiti
          psico-fisici per il rilascio e  il  rinnovo  delle  patenti
          nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e
          sensoriale. 
              6-ter. Le patenti nautiche di  Categoria  A  e  B  sono
          conseguite senza esami da: 
                a) gli ufficiali della Marina militare del  Corpo  di
          stato maggiore e del Corpo delle capitanerie  di  porto  in
          servizio permanente; 
                b) gli ufficiali del Corpo della Guardia  di  finanza
          in possesso di specializzazione  di  comandante  di  unita'
          navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza; 
                c) i sottufficiali delle  Forze  armate,  incluso  il
          Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di  polizia
          in possesso di abilitazione alla condotta di unita'  navali
          d'altura o del brevetto per la  condotta  di  mezzi  navali
          della Marina militare senza  alcun  limite  dalla  costa  o
          dalla unita' madre rilasciati  dalla  Marina  militare  che
          abbiano comandato tale tipo di  unita'  per  almeno  dodici
          mesi. 
                
              6-quater.  La  patente  nautica  di  Categoria   A   e'
          conseguita senza esami dal personale  delle  Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, in servizio  permanente  o  ufficiale  ausiliario  o
          volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato
          al comando navale ed alla condotta  dei  mezzi  nautici  da
          parte della Marina militare, secondo  i  criteri  stabiliti
          dal regolamento  di  attuazione  del  presente  codice.  La
          stessa patente  puo'  essere  conseguita  senza  esami  dal
          personale militare della Guardia  di  finanza  in  servizio
          permanente  o  in  ferma   volontaria,   in   possesso   di
          abilitazione al comando di  unita'  navale  rilasciata  dai
          comandi  della  Guardia  di  finanza,  secondo  i   criteri
          stabiliti  dal  regolamento  di  attuazione  del   presente
          codice. 
                
              6-quinquies. La  facolta'  di  cui  ai  commi  6-ter  e
          6-quater e' esercitata entro un anno dalla  cessazione  dal
          servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici,  psichici
          e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente
          codice.».