Art. 32 
 
Modifiche all'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
                               n. 171 
 
  1. All'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  la  parola:  «titolare»  e'  sostituita  dalla
seguente: «proprietario» e dopo le parole:  «articolo  3,  comma  1,»
sono inserite le seguenti: «iscritte nei registri nazionali,»; 
    b) al comma 3, dopo le parole: «mediante modalita'  telematiche»,
sono   inserite   le   seguenti:   «e   comunque   finalizzate   alla
semplificazione degli adempimenti»; 
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il contratto
di  noleggio  deve  essere  tenuto  a  bordo  in  originale  o  copia
conforme.». 
 
          Note all'art. 32: 
              -  Si  riporta  l'art.  49-bis   del   citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1.  Al  fine  di
          incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico,  il
          proprietario persona fisica  o  societa'  non  avente  come
          oggetto  sociale  il  noleggio  o  la   locazione,   ovvero
          l'utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria,   di
          imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma  1,
          iscritte nei registri nazionali puo' effettuare,  in  forma
          occasionale, attivita' di noleggio della  predetta  unita'.
          Tale forma di  noleggio  non  costituisce  uso  commerciale
          dell'unita'. 
              2.  Il  comando  e  la  condotta  dell'imbarcazione  da
          diporto    possono    essere    assunti    dal    titolare,
          dall'utilizzatore  a  titolo   di   locazione   finanziaria
          dell'imbarcazione  ovvero  attraverso  l'utilizzazione   di
          altro personale, con il solo requisito del  possesso  della
          patente nautica di cui all'art. 39 del presente codice,  in
          deroga  alle  disposizioni  recanti  l'istituzione   e   la
          disciplina dei titoli professionali del diporto.  Nel  caso
          di navi da diporto, in  luogo  della  patente  nautica,  il
          conduttore deve essere munito di titolo  professionale  del
          diporto.  Qualora  sia  utilizzato  personale  diverso,  le
          relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le
          prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui  all'art.
          70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art.
          72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. 
              3. Ferme restando le  previsioni  di  cui  al  presente
          titolo,  l'effettuazione  del   noleggio   e'   subordinata
          esclusivamente alla  previa  comunicazione,  da  effettuare
          mediante modalita' telematiche e comunque finalizzate  alla
          semplificazione  degli   adempimenti,   all'Agenzia   delle
          entrate  e  alla  Capitaneria  di  porto   territorialmente
          competente, nonche' all'Inps  ed  all'Inail,  nel  caso  di
          impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma
          2. L'effettuazione del  servizio  di  noleggio  in  assenza
          della comunicazione  alla  Capitaneria  di  porto  comporta
          l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55, comma  1,
          del  presente  codice,  mentre  la  mancata   comunicazione
          all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni
          di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge  22  febbraio
          2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          aprile 2002, n. 73. 
              3-bis. Il contratto di noleggio deve  essere  tenuto  a
          bordo in originale o copia conforme. 
              4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze ed il Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali sono definite  le  modalita'  di  attuazione  delle
          disposizioni di cui al comma 3. 
              5. I proventi derivanti dall'attivita' di  noleggio  di
          cui al comma 1,  di  durata  complessiva  non  superiore  a
          quarantadue giorni,  sono  assoggettati,  a  richiesta  del
          percipiente, a un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
          redditi e delle relative addizionali, nella misura  del  20
          per   cento,   con   esclusione   della   detraibilita'   o
          deducibilita' dei costi e delle  spese  sostenute  relative
          all'attivita' di noleggio. L'imposta sostitutiva e' versata
          entro il  termine  stabilito  per  il  versamento  a  saldo
          dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche.  L'acconto
          relativo all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e'
          calcolato senza tenere conto delle disposizioni di  cui  al
          presente comma. Per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
          riscossione  e   il   contenzioso   riguardanti   l'imposta
          sostitutiva di  cui  al  presente  comma  si  applicano  le
          disposizioni previste  per  le  imposte  sui  redditi.  Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite modalita' semplificate  di  documentazione  e  di
          dichiarazione  dei  predetti  proventi,  le  modalita'   di
          versamento dell'imposta  sostitutiva,  nonche'  ogni  altra
          disposizione utile ai  fini  dell'attuazione  del  presente
          comma. La mancata comunicazione all'Agenzia  delle  entrate
          prevista  dal  comma  3,   primo   periodo,   preclude   la
          possibilita' di fruire del regime tributario sostitutivo di
          cui al presente comma, ovvero  comporta  la  decadenza  dal
          medesimo regime.».