Art. 37 
 
Modifiche all'articolo 53 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. L'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 53. 
 
              Violazioni commesse con unita' da diporto 
 
  1. Chiunque assume o ritiene il comando o  la  condotta  ovvero  la
direzione  nautica  di  un'unita'  da  diporto  senza  la  prescritta
abilitazione, perche' non conseguita o revocata o non convalidata per
mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  2755  euro  a
11017 euro. La sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta
di una nave da diporto. 
  2. Chiunque assume o ritiene il comando o  la  condotta  ovvero  la
direzione  nautica  di  un'unita'  da  diporto  con   la   prescritta
abilitazione  scaduta  di  validita'  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro  a  1377  euro.
L'organo  accertatore  provvede  al  ritiro  della  patente   nautica
scaduta. 
  3. Chiunque assume o ritiene il comando o  la  condotta  ovvero  la
direzione nautica di un'unita' da diporto che non e'  in  regola  con
quanto stabilito  all'articolo  17  in  materia  di  trascrizione  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
207 euro a 1033 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa  sulle
aree marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unita' da  diporto
non osserva  una  disposizione  di  legge  o  di  regolamento,  o  un
provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia
di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese  le
lagune, delle acque interne e  dei  porti,  ovvero  non  osserva  una
disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza  della
navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 276 euro a 1377  euro.  Se  il  fatto  e'  commesso  con
l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o  ritiene
la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o  di  un
natante da diporto, per i quali per potenza del motore  installato  e
ambito di navigazione non e' richiesta la patente  nautica,  senza  i
prescritti requisiti di eta' di  cui  all'articolo  39  del  presente
codice e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
somma da 65 euro a 665 euro. 
  6. Chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto supera  i  limiti
di velocita'  previsti  per  la  navigazione  negli  specchi  d'acqua
portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi
destinati al lancio o all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni
alla fonda e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una  somma  da  414  euro  a  2066  euro.   Per   la   determinazione
dell'osservanza   dei   limiti   di   velocita'    sono    utilizzate
apparecchiature debitamente omologate, le  cui  caratteristiche  sono
stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice. 
  7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4,  5
e  6  non  osserva  una  disposizione  del  presente  codice  o   del
regolamento di attuazione dello stesso  o  un  provvedimento  emanato
dall'autorita' competente in base al  presente  codice,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro  a
665 euro. 
  8. In caso di violazione di disposizioni in materia di  navigazione
che  prevedono  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  l'utilizzatore
dell'unita' da diporto  in  locazione  finanziaria  e'  obbligato  in
solido con l'autore delle violazioni  al  pagamento  della  somma  da
questi dovuta, se non prova che la navigazione e' avvenuta contro  la
sua volonta'. 
  9. La patente nautica e' sospesa, da uno a tre mesi, per: 
    a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6; 
    b) chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto si  mantiene  a
una distanza inferiore ai cento metri dal segnale  di  posizionamento
del subacqueo; 
    c) chiunque nell'utilizzo di un'unita'  da  diporto  come  unita'
appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o  ricreativo  non
ha a bordo  i  previsti  mezzi  di  salvataggio  o  le  dotazioni  di
sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo. 
  10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono  reiterate
nei due anni  dal  compimento  della  prima  violazione,  la  patente
nautica e' revocata.». 
 
          Note all'art. 37: 
              - L'art. 53 del citato decreto  legislativo  18  luglio
          2005, n. 171, sostituito dal presente decreto  legislativo,
          recava:  "Art.  53.  Violazioni  commesse  con  unita'   da
          diporto.". 
              -  Per  il  testo  dell'art.  17  del  citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 8. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  39  del  citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano  le  note  all'art.
          29.