Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione»; 
    b) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Le  navi  e  le
imbarcazioni  da  diporto  sono  iscritte  nell'Archivio   telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN).»; 
    c) al comma 2, dopo le parole: «Il proprietario» sono inserite le
seguenti: «o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una  nave  da
diporto o»; 
    d) al comma 3, le parole: «nei  registri  delle  imbarcazioni  da
diporto» sono sostituite dalle  seguenti:  «nell'Archivio  telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)» e le parole:  «dell'articolo
10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto  1998,  n.
314» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  decreto  legislativo  11
gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14
giugno 2011, n. 104»; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il  proprietario  o
l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione  finanziaria  puo'
richiedere  allo   Sportello   telematico   del   diportista   (STED)
l'annotazione  della  perdita  di  possesso  dell'unita'  medesima  a
seguito di reato contro il patrimonio  di  cui  al  titolo  XIII  del
codice penale, presentando l'originale  o  la  copia  conforme  della
denuncia o della querela  e  restituendo,  se  in  suo  possesso,  la
licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere presentata in
caso di provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria  o  della  pubblica
amministrazione  che  comportano  l'indisponibilita'  dell'unita'  da
diporto, di sentenza  di  organi  giurisdizionali  che  accertano  la
perdita del  possesso  per  l'intestatario  dell'unita'  da  diporto,
requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione
finanziaria.  Nel  caso  in  cui  il  proprietario  o  l'utilizzatore
dell'unita' da diporto in locazione finanziaria rientra nel  possesso
dell'unita' puo' richiederne l'annotazione allo Sportello  telematico
del diportista (STED), anche  ai  fini  del  rilascio  di  una  nuova
licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente
codice  sono  stabilite  le  modalita'  relative  alla  presentazione
dell'istanza di perdita e  di  rientro  in  possesso  dell'unita'  da
diporto.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'art. 15 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 15 (Iscrizione). - 1. Le navi e  le  imbarcazioni
          da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico  centrale
          delle unita' da diporto (ATCN). 
              2.  Il  proprietario  o  l'utilizzatore  in   locazione
          finanziaria di una nave da diporto o di un'imbarcazione  da
          diporto puo' chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unita',
          presentando apposita domanda. 
              3. Le  unita'  da  diporto  costruite  da  un  soggetto
          privato per proprio uso  personale  e  senza  l'ausilio  di
          alcuna   impresa,   cantiere    o    singolo    costruttore
          professionale,  possono   essere   iscritte   nell'Archivio
          telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), purche'
          munite  di  attestazione  di  idoneita'  rilasciata  da  un
          organismo notificato ai sensi del  decreto  legislativo  11
          gennaio 2016, n. 5, o  autorizzato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 
              4. Il  proprietario  o  l'utilizzatore  dell'unita'  da
          diporto  in  locazione  finanziaria  puo'  richiedere  allo
          Sportello telematico del  diportista  (STED)  l'annotazione
          della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di
          reato contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del codice
          penale, presentando l'originale o la copia  conforme  della
          denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso,
          la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo'  essere
          presentata  in   caso   di   provvedimenti   dell'autorita'
          giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano
          l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di  sentenza  di
          organi  giurisdizionali  che  accertano  la   perdita   del
          possesso  per  l'intestatario   dell'unita'   da   diporto,
          requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di
          locazione finanziaria. Nel caso in cui  il  proprietario  o
          l'utilizzatore  dell'unita'   da   diporto   in   locazione
          finanziaria   rientra   nel   possesso   dell'unita'   puo'
          richiederne l'annotazione  allo  Sportello  telematico  del
          diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una  nuova
          licenza di navigazione. Con il  regolamento  di  attuazione
          del presente codice sono stabilite  le  modalita'  relative
          alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro  in
          possesso dell'unita' da diporto.». 
              -  Il  decreto  legislativo  11  gennaio  2016,  n.   5
          (Attuazione  della  direttiva  2013/53/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  20  novembre  2013,  relativa
          alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga  la
          direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          11 gennaio 2016, n. 7. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104
          (Attuazione  della  direttiva  2009/15/CE   relativa   alle
          disposizioni ed alle norme comuni  per  gli  organismi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e  per  le  pertinenti  attivita'   delle   amministrazioni
          marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
          2011, n. 159. 
              - Il Titolo XIII del codice penale, reca: «Dei  delitti
          contro il patrimonio».