Art. 54 
 
     Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma
2-bis, e' inserito  il  seguente:  «2-ter.  Il  piano  regolatore  di
sistema  portuale  o  il  piano  regolatore  portuale  individua   le
strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis  da  destinarsi  al
ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino  a  12  metri  e  di
natanti da diporto». 
 
          Note all'art. 54: 
              - Si riporta l'art. 5, della legge 28 gennaio 1994,  n.
          84 (Riordino della legislazione in materia portuale),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 5 (Programmazione  e  realizzazione  delle  opere
          portuali. Piano regolatore  di  sistema  portuale  e  piano
          regolatore portuale).  -  1.  Nei  porti  ricompresi  nelle
          circoscrizioni territoriali di cui  all'art.  6,  comma  1,
          l'ambito e l'assetto complessivo dei porti  costituenti  il
          sistema, ivi comprese le  aree  destinate  alla  produzione
          industriale,    all'attivita'    cantieristica    e    alle
          infrastrutture stradali e ferroviarie,  sono  delimitati  e
          disegnati dal piano regolatore  di  sistema  portuale,  che
          individua, altresi', le caratteristiche e  la  destinazione
          funzionale  delle  aree  interessate.  Il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  del  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici, entro il 30  novembre  2016,
          predispone apposite linee guida per la redazione dei  piani
          regolatori di sistema portuale, delle varianti  stralcio  e
          degli adeguamenti tecnico funzionali. 
              1-bis. Nei porti di cui alla categoria II, classe  III,
          con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art.
          4, comma 3, lettera e), l'ambito  e  l'assetto  complessivo
          del porto, ivi comprese le aree destinate  alla  produzione
          industriale,    all'attivita'    cantieristica    e    alle
          infrastrutture stradali e ferroviarie,  sono  delimitati  e
          disegnati dal piano  regolatore  portuale,  che  individua,
          altresi', le caratteristiche e la  destinazione  funzionale
          delle aree interessate. 
              2. Le previsioni  del  piano  regolatore  portuale  non
          possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. 
              2-bis. Nel caso di  strutture  o  ambiti  idonei,  allo
          stato sottoutilizzati o non diversamente  utilizzabili  per
          funzioni portuali  di  preminente  interesse  pubblico,  e'
          valutata con priorita'  la  finalizzazione  delle  predette
          strutture ed ambiti  ad  approdi  turistici  come  definiti
          dall'art.  2  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. 
              2-ter. Il piano regolatore di  sistema  portuale  o  il
          piano regolatore portuale individua le strutture  o  ambiti
          portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi al ricovero  a
          secco di imbarcazioni da diporto  fino  a  12  metri  e  di
          natanti da diporto. 
              3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali  e'  istituita
          l'autorita' di sistema portuale,  il  piano  regolatore  di
          sistema portuale, corredato del rapporto ambientale di  cui
          al decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  adottato  dal
          comitato di gestione di cui all'art. 9, previa  intesa  con
          il comune o i comuni interessati. Tale  piano  e',  quindi,
          inviato per il parere al  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici, che si esprime entro  quarantacinque  giorni  dal
          ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il
          parere si intende  reso  in  senso  favorevole.  Il  piano,
          esaurita la procedura di cui al presente comma e  a  quella
          di cui al comma 4, e' approvato dalla  regione  interessata
          entro trenta  giorni  decorrenti  dalla  conclusione  della
          procedura  VAS,  previa  intesa  con  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. Qualora  non  si  raggiunga
          l'intesa si applica la procedura di cui all'art.  14-quater
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              3-bis. Nei porti di cui al comma 1-bis, nei  quali  non
          e' istituita l'AdSP, il  piano  regolatore  e'  adottato  e
          approvato dalla Regione di  pertinenza  o,  ove  istituita,
          dall'autorita' di sistema portuale regionale, previa intesa
          con il comune o  i  comuni  interessati,  ciascuno  per  il
          proprio ambito di competenza, nel rispetto delle  normative
          vigenti e delle proprie  norme  regolamentari.  Sono  fatte
          salve,  altresi',  le  disposizioni  legislative  regionali
          vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse
          regionali. 
              3-ter. Il Piano Regolatore di  Sistema  Portuale  delle
          AdSP di cui al comma 1, la cui circoscrizione  territoriale
          e' ricompresa in piu' Regioni, e' approvato con atto  della
          Regione ove ha sede la stessa AdSP, previa  intesa  con  le
          Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri  porti
          amministrati dalla stessa AdSP  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              4. I piani di cui ai commi 1 e 1-bis  sono  sottoposti,
          ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura
          di VAS. 
              5. Al piano regolatore portuale dei  porti  di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma
          3, lettera b), e alle relative  varianti,  e'  allegato  un
          rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli
          adempimenti  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di  incidenti
          rilevanti connessi con determinate attivita' industriali  e
          dal decreto del  Ministro  dell'ambiente  20  maggio  1991,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126, del  31  maggio
          1991. Le varianti al Piano regolatore di  Sistema  Portuale
          seguono il medesimo procedimento  previsto  per  l'adozione
          del Piano Regolatore di Sistema Portuale. Il Presidente del
          comitato di gestione dell'autorita' del  sistema  portuale,
          autonomamente o su richiesta della  regione  o  del  Comune
          interessati, puo' promuovere al Comitato di  gestione,  per
          la successiva adozione,  varianti-stralcio  concernenti  la
          qualificazione funzionale del singolo scalo  marittimo.  Le
          varianti-stralcio al piano regolatore di sistema  portuale,
          relative al singolo scalo  marittimo,  sono  sottoposte  al
          procedimento  previsto   per   l'approvazione   del   piano
          regolatore di sistema portuale, fermo restando che in luogo
          della previa intesa con il comune o i comuni interessati e'
          prevista  l'acquisizione   della   dichiarazione   di   non
          contrasto con gli strumenti urbanistici  vigenti  da  parte
          dei medesimi comuni e che in luogo della procedura  di  VAS
          si svolge la procedura di verifica di  assoggettabilita'  a
          VAS ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo  n.  152
          del 2006. Le varianti-stralcio di porti ricompresi  in  una
          AdSP la cui  circoscrizione  territoriale  ricade  in  piu'
          Regioni, e'  approvato  con  atto  della  Regione  nel  cui
          territorio    e'    ubicato    il    porto    oggetto    di
          variante-stralcio, sentite le Regioni  nel  cui  territorio
          sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima
          AdSP, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti.  Le  modifiche  che  non  alterano  in  modo
          sostanziale la struttura del piano  regolatore  di  sistema
          portuale in termini  di  obiettivi,  scelte  strategiche  e
          caratterizzazione   funzionale   delle    aree    portuali,
          relativamente al  singolo  scalo  marittimo,  costituiscono
          adeguamenti  tecnico-funzionali  del  piano  regolatore  di
          sistema portuale. Gli adeguamenti  tecnico-funzionali  sono
          adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema
          portuale, previa acquisizione della  dichiarazione  di  non
          contrasto con gli strumenti urbanistici  vigenti  da  parte
          del comune o dei  comuni  interessati.  E'  successivamente
          acquisito il parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici,  che  si  esprime  entro  quarantacinque  giorni,
          decorrenti dalla ricezione della  proposta  di  adeguamento
          tecnico funzionale.  L'adeguamento  tecnico  funzionale  e'
          approvato con atto della  Regione  nel  cui  territorio  e'
          ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo. 
              5-bis. L'esecuzione delle  opere  nei  porti  da  parte
          della Autorita' di Sistema Portuale e' autorizzata ai sensi
          della  normativa  vigente.  Fatto  salvo  quanto   previsto
          dall'art. 5-bis, nonche' dalle norme vigenti in materia  di
          autorizzazione di impianti  e  infrastrutture  energetiche,
          nonche' di opere ad essi connesse,  l'esecuzione  di  opere
          nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i
          profili rilevanti,  in  esito  ad  apposita  conferenza  di
          servizi convocata dalla autorita' di  sistema  portuale  o,
          laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai  sensi
          dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
          modifiche ed integrazioni, a cui  sono  chiamate  tutte  le
          Amministrazioni competenti. 
              6.  All'art.  88  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1)  e'  sostituito
          dal seguente: 
                "1) le opere marittime relative ai porti di cui  alla
          categoria I e alla categoria II, classe I, e  le  opere  di
          preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato
          e della navigazione nonche' per la difesa delle coste". 
              7.   Sono   di   competenza   regionale   le   funzioni
          amministrative concernenti le opere marittime  relative  ai
          porti di cui alla categoria II, classi II e III. 
              8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle
          opere  nei  porti  di  cui  alla  categoria  I  e  per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le  regioni,
          il comune interessato o  l'autorita'  di  sistema  portuale
          possono  comunque  intervenire  con  proprie  risorse,   in
          concorso  o   in   sostituzione   dello   Stato,   per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta  alla
          regione  o  alle  regioni  interessate   l'onere   per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorita' di
          sistema portuale, a copertura dei costi  sostenuti  per  le
          opere  da   esse   stesse   realizzate,   possono   imporre
          soprattasse a carico  delle  merci  imbarcate  o  sbarcate,
          oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione. 
              9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione
          le costruzioni di canali marittimi,  di  dighe  foranee  di
          difesa, di darsene, di bacini  e  di  banchine  attrezzate,
          nonche' l'escavazione e l'approfondimento  dei  fondali.  I
          relativi progetti sono approvati  dal  Consiglio  superiore
          dei lavori pubblici. 
              10. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          sulla base delle proposte  contenute  nei  piani  operativi
          triennali predisposti dalle autorita' di sistema  portuale,
          ai sensi  dell'art.  9,  comma  3,  lettera  a),  individua
          annualmente le opere di cui al comma 9 del  presente  art.,
          da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi  I
          e II. 
              11. Per gli interventi da attuarsi  dalle  regioni,  in
          conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani  di
          sviluppo   economico-produttivo,    il    Ministro    delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   emana   direttive   di
          coordinamento. 
              11-bis. 
              11-ter. 
              11-quater. 
              11-quinquies. 
              11-sexies.».