Art. 58 
 
       Modifiche al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 
 
  1. Al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 19, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 19-bis. 
 
              Compartimenti motori e motori alimentati 
                    con combustibili alternativi 
 
  1. La normativa tecnica regolante  i  sistemi  di  alimentazione  e
relativi  motori  di  propulsione  alimentati  con  gas  di  petrolio
liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da
diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato, e' conforme
alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o,
in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento,
individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui  al  comma
4. 
  2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6  e  8  del
presente decreto sono responsabili della conformita' del  sistema  di
alimentazione alternativo. Le  imprese  che  costruiscono  unita'  da
diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di  propulsione  di
cui al  comma  1  o  che  provvedono  alla  loro  installazione  sono
responsabili della loro sistemazione a bordo. 
  3. I certificati e le  dichiarazioni  previste  per  le  operazioni
periodiche di ispezione,  sostituzione  e  controllo  previsti  dalla
regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo. 
  4.  Con  uno  o  piu'  decreti  da  adottare  in   relazione   alle
specificita' dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al
comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina: 
      a) l'individuazione dei criteri della regola tecnica  elaborata
nel rispetto della normativa internazionale; 
      b) le procedure connesse all'applicazione delle regole tecniche
di cui al comma 1 alle unita' da diporto; 
      c) i requisiti che deve possedere  l'impresa  installatrice  di
cui al comma 2; 
      d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice di un sistema
di qualita' approvato da un organismo  notificato  e  autorizzato  ai
fini della valutazione della  conformita'  dei  sistemi  di  qualita'
aziendali; 
      e) le modalita' con cui  l'organismo  notificato  di  cui  alla
lettera d)  effettua  i  controlli  sul  sistema  di  gestione  della
qualita' dell'impresa installatrice; 
      f) procedure  per  l'immissione  in  commercio  dei  motori  di
propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme  di  sicurezza
in materia; 
      g) procedure per la conversione alle alimentazioni con  gas  di
petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a
doppia alimentazione delle unita' da diporto e dei relativi motori di
propulsione gia' immessi sul mercato; 
      h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti  di  cui
al comma 1,  nonche'  l'istituzione  di  una  apposita  dichiarazione
rilasciata dal personale preposto a tali controlli; 
      i) le  procedure  per  l'istituzione  presso  l'amministrazione
competente di un elenco delle imprese installatrici; 
      l)  l'obbligo  per  le  imprese  installatrici   di   informare
l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di  cui  alla
lettera c).»; 
    b)  all'articolo  20,  comma  1,  le  parole:  «d)  ed  e)»  sono
sostituite dalle seguenti: «e) ed f)»; 
    c) all'articolo 31, comma 5, il secondo periodo e' soppresso; 
    d) all'articolo 39,  comma  3,  le  parole:  «,  qualora  abbiano
sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente
decreto rappresenti un rischio per la salute  o  la  sicurezza  delle
persone, per le cose o per l'ambiente,» sono soppresse; 
    e) all'allegato II, il punto 1) e' sostituito dal  seguente:  «1)
Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele  di  gas
infiammabili  negli  spazi  destinati   ai   motori   entrobordo   ed
entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina;». 
 
          Note all'art. 58: 
              - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli  articoli
          6 e 8  del  decreto  legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5
          (Attuazione  della  direttiva  2013/53/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  20  novembre  2013,  relativa
          alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga  la
          direttiva 94/25/CE): 
              «Art. 6  (Obblighi  dei  fabbricanti).  -  1.  All'atto
          dell'immissione  dei   loro   prodotti   sul   mercato,   i
          fabbricanti  garantiscono  che  siano  stati  progettati  e
          fabbricati conformemente ai requisiti di  cui  all'art.  4,
          comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo  n.  171
          del 2005  come  sostituito  dall'allegato  I  del  presente
          decreto. 
              2. I fabbricanti preparano  la  documentazione  tecnica
          conformemente all'art. 24 ed eseguono, o fanno eseguire, la
          procedura  di  valutazione  della  conformita'  applicabile
          conformemente agli articoli da  18  a  21  e  all'art.  23.
          Qualora  la  conformita'  di  un  prodotto   ai   requisiti
          applicabili sia  stata  dimostrata  da  tale  procedura,  i
          fabbricanti redigono una dichiarazione ai  sensi  dell'art.
          14 e attribuiscono e  appongono  la  marcatura  CE  secondo
          quanto previsto agli articoli 16 e 17. 
              3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e
          una copia della dichiarazione di cui  all'art.  14  per  un
          periodo di dieci anni dalla data  in  cui  il  prodotto  e'
          stato immesso sul mercato. 
              4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte  le
          procedure  necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie
          continui a essere  conforme.  Si  tiene  debitamente  conto
          delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche
          del  prodotto   nonche'   delle   modifiche   delle   norme
          armonizzate  in  riferimento  a  cui   e'   dichiarata   la
          conformita' di un prodotto.  Ove  ritenuto  opportuno  alla
          luce dei rischi presentati da un prodotto,  i  fabbricanti,
          per proteggere la salute e la  sicurezza  dei  consumatori,
          eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione
          sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario,  tengono
          un registro dei reclami, dei prodotti non  conformi  e  dei
          richiami di prodotti e informano  i  distributori  di  tale
          monitoraggio. 
              5. I  fabbricanti  garantiscono  che  i  loro  prodotti
          rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o  qualsiasi
          altro elemento che ne consenta  l'identificazione,  oppure,
          qualora le dimensioni o la natura  dei  componenti  non  lo
          consentano, a che le informazioni prescritte siano  fornite
          sull'imballaggio o in un documento di  accompagnamento  del
          prodotto. 
              6.  I  fabbricanti  indicano  il  loro  nome,  la  loro
          denominazione commerciale  registrata  o  il  loro  marchio
          registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati
          sul  prodotto  oppure,  ove   cio'   non   sia   possibile,
          sull'imballaggio o in un documento di  accompagnamento  del
          prodotto. L'indirizzo indica  un  unico  punto  in  cui  il
          fabbricante puo' essere contattato. 
              7. I fabbricanti  provvedono  a  che  il  prodotto  sia
          accompagnato da istruzioni e informazioni  sulla  sicurezza
          nel manuale del proprietario  in  una  o  piu'  lingue  che
          possono essere facilmente comprese dai consumatori e  dagli
          altri utilizzatori finali. 
              8. I  fabbricanti  che  ritengono  o  hanno  motivo  di
          credere che un prodotto che hanno immesso sul  mercato  non
          sia conforme al presente decreto,  adottano  immediatamente
          le misure correttive necessarie per rendere  conforme  tale
          prodotto o, se  del  caso,  per  ritirarlo  o  richiamarlo.
          Inoltre,  qualora  il  prodotto  presenti  un  rischio,   i
          fabbricanti  ne  informano  immediatamente  le   competenti
          autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a
          disposizione  il  prodotto,  fornendo  in   particolare   i
          dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura
          correttiva adottata. 
              9. I fabbricanti, a seguito di una  richiesta  motivata
          di  un'autorita'   nazionale   competente,   forniscono   a
          quest'ultima tutte  le  informazioni  e  la  documentazione
          necessarie per dimostrare la conformita'  del  prodotto  in
          una lingua che puo'  essere  facilmente  compresa  da  tale
          autorita'.  Essi  cooperano  con  tale  autorita',  su  sua
          richiesta, a qualsiasi azione intrapresa  per  eliminare  i
          rischi  presentati  dai  prodotti  che  hanno  immesso  sul
          mercato.». 
              «Art.  8  (Obblighi  degli  importatori).  -   1.   Gli
          importatori immettono sul mercato dell'Unione europea  solo
          prodotti conformi. 
              2. Prima di immettere  un  prodotto  sul  mercato,  gli
          importatori si accertano che il fabbricante abbia  eseguito
          l'appropriata procedura di valutazione  della  conformita'.
          Essi si assicurano che il fabbricante  abbia  elaborato  la
          documentazione tecnica, che il prodotto rechi la  marcatura
          CE di  cui  all'art.  15  e  sia  corredato  dei  documenti
          necessari conformemente  all'art.  14  e  all'allegato  II,
          parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del
          decreto  legislativo  n.  171  del  2005  come   sostituito
          dall'allegato I del presente decreto e che  il  fabbricante
          abbia rispettato le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 5
          e 6. Qualora l'importatore ritiene o ha motivo  di  credere
          che un prodotto  non  sia  conforme  ai  requisiti  di  cui
          all'art.  4,  comma  1,  e  all'allegato  II  del   decreto
          legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I
          del presente decreto, non immette il prodotto  sul  mercato
          finche' non sia stato reso conforme.  Inoltre,  qualora  il
          prodotto presenti un rischio, l'importatore ne  informa  il
          fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato. 
              3. Gli importatori indicano sul  prodotto  oppure,  ove
          cio'  non   sia   possibile   nel   caso   di   componenti,
          sull'imballaggio  o  in  un  documento  che  accompagna  il
          prodotto il loro nome, la  loro  denominazione  commerciale
          registrata o il loro marchio registrato  e  l'indirizzo  al
          quale possono essere contattati. 
              4. Gli  importatori  assicurano  che  il  prodotto  sia
          accompagnato da istruzioni e informazioni  sulla  sicurezza
          nel manuale del proprietario  in  una  o  piu'  lingue  che
          possono essere facilmente comprese dai consumatori e  dagli
          altri utilizzatori finali. 
              5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto
          e'  sotto  la  loro  responsabilita',  le   condizioni   di
          immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la
          conformita' ai requisiti di cui  all'art.  4,  comma  1,  e
          all'allegato II del decreto legislativo  n.  171  del  2005
          come sostituito dall'allegato I del presente decreto. 
              6.  Ove  ritenuto  opportuno  alla  luce   dei   rischi
          presentati da un prodotto, gli importatori, per  proteggere
          la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove  a
          campione dei prodotti messi  a  disposizione  sul  mercato,
          esaminano i reclami e, se necessario, tengono  un  registro
          dei reclami, dei prodotti non conformi e  dei  richiami  di
          prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio. 
              7. Gli importatori che  ritengono  o  hanno  motivo  di
          credere che un prodotto che hanno immesso sul  mercato  non
          sia conforme al presente decreto adottano immediatamente le
          misure correttive  necessarie  per  rendere  conforme  tale
          prodotto o, se  del  caso,  per  ritirarlo  o  richiamarlo.
          Inoltre, qualora  il  prodotto  presenti  un  rischio,  gli
          importatori  ne  informano  immediatamente  le   competenti
          autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a
          disposizione  il  prodotto,  fornendo  in   particolare   i
          dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura
          correttiva adottata. 
              8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla  data
          in cui il  prodotto  e'  stato  immesso  sul  mercato,  gli
          importatori tengono una copia della  dichiarazione  di  cui
          all'art. 14 a disposizione delle autorita' di vigilanza del
          mercato e assicurano che la  documentazione  tecnica  possa
          essere resa disponibile, su richiesta, a dette autorita'. 
              9. Gli importatori a seguito di una richiesta  motivata
          di  un'autorita'   nazionale   competente,   forniscono   a
          quest'ultima tutte  le  informazioni  e  la  documentazione
          necessarie per dimostrare la conformita' di un prodotto  in
          una lingua che puo'  essere  facilmente  compresa  da  tale
          autorita'.  Essi  cooperano  con  tale  autorita',  su  sua
          richiesta, a qualsiasi azione intrapresa  per  eliminare  i
          rischi  presentati  dai  prodotti  che  hanno  immesso  sul
          mercato.». 
              - Si riporta, per opportuna  conoscenza,  il  comma  3,
          dell'art.  17,  della  legge  23  agosto   1988,   n.   400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'art. 20, del citato decreto  legislativo
          11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto
          legislativo: 
              «Art. 20 (Emissioni di gas di scarico). -  1.  Riguardo
          all'emissione di gas di scarico,  per  i  prodotti  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), il  fabbricante  del
          motore applica le procedure relative ai  pertinenti  moduli
          di cui agli allegati del presente decreto: 
                a) se le prove sono effettuate  applicando  la  norma
          armonizzata, uno dei seguenti moduli: 
                  1) modulo B (esame UE per tipo) insieme  al  modulo
          C, D, E o F; 
                  2) modulo  G  (conformita'  basata  sulla  verifica
          dell'unita'); 
                  3) modulo  H  (conformita'  basata  sulla  garanzia
          qualita' totale). 
                b) se le prove sono  effettuate  senza  applicare  la
          norma armonizzata, uno dei seguenti moduli: 
                  1) modulo B  (esame  UE  per  tipo)  unitamente  al
          modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto; 
                  2) modulo  G  (conformita'  basata  sulla  verifica
          dell'unita'). 
              2. Nella valutazione di conformita' il  fabbricante  si
          attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del
          presente decreto.». 
              - Si riporta l'art. 31 del citato  decreto  legislativo
          11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto
          legislativo: 
              «Art. 31 (Domanda di autorizzazione e notifica).  -  1.
          L'organismo di valutazione della conformita'  presenta  una
          domanda di autorizzazione e  notifica  al  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              2. La domanda di cui al comma 1 e' accompagnata da  una
          descrizione   delle   attivita'   di   valutazione    della
          conformita', del modulo o dei moduli di  valutazione  della
          conformita' e del prodotto o dei prodotti per i quali  tale
          organismo dichiara di essere competente, nonche'  di  tutte
          le  prove  documentali  necessarie  per  la  verifica,   il
          riconoscimento  e  il   controllo   periodico   della   sua
          conformita' alle prescrizioni di cui all'art. 28. 
              3. Il Ministero dello sviluppo  economico  di  concerto
          con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  con
          decreto da adottare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  stabilisce  le
          modalita' ed i criteri per il rilascio  dell'autorizzazione
          di cui  all'art.  32,  per  la  presentazione  delle  prove
          documentali di cui al comma 2, e per gli  obblighi  di  cui
          all'art. 37. 
              4. Qualora le Amministrazioni competenti  decidano  che
          la valutazione e il controllo di cui all'art. 26, comma  1,
          siano eseguiti dall'organismo unico di  accreditamento,  in
          sostituzione delle prove documentali di  cui  al  comma  2,
          l'organismo allega alla domanda  di  cui  al  comma  1,  un
          certificato di accreditamento rilasciato dallo  stesso  che
          attesti che l'organismo e' conforme  alle  prescrizioni  di
          cui all'art. 28. 
              5. Gli oneri relativi alle attivita' di autorizzazione,
          rinnovo e vigilanza degli organismi  di  valutazione  della
          conformita', eseguite dalle amministrazioni  di  vigilanza,
          sono a carico dei medesimi organismi. 
              6. Alla copertura degli oneri di  cui  al  comma  5  si
          provvede mediante tariffe da determinarsi con  decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del  criterio
          di copertura  del  costo  effettivo  del  servizio  e  sono
          aggiornate almeno ogni tre anni. 
              7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6,  si
          applicano le tariffe di cui al decreto del Ministero  delle
          attivita' produttive e del Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti 27 marzo 2006 recante  "Determinazione  delle
          tariffe per i servizi resi dal  Ministero  delle  attivita'
          produttive e  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e relative modalita' di pagamento  ai  sensi  del
          decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e dell'art.  47
          della  legge  6  febbraio  1996,  n.   52,   e   successive
          modificazioni".». 
              - Si riporta l'art. 39 del citato  decreto  legislativo
          11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto
          legislativo: 
              «Art.  39   (Vigilanza   del   mercato,   controllo   e
          valutazione dei prodotti). - 1. L'art. 15, paragrafo  3,  e
          gli articoli da 16 a 29 del regolamento CE n.  765/2008  si
          applicano ai prodotti oggetto del presente decreto. 
              2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti
          e'  demandata  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e al  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Con
          decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          di concerto con il Ministero dello sviluppo  economico,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, si stabiliscono  le  modalita'
          ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato  ed
          il controllo sui prodotti. 
              3. Al fine di garantire che i prodotti di cui  all'art.
          2,  comma  1,  siano  conformi  ai  requisiti   applicabili
          stabiliti nell'allegato II del decreto legislativo  n.  171
          del 2005  come  sostituito  dall'allegato  I  del  presente
          decreto, le amministrazioni vigilanti di  cui  al  comma  2
          hanno facolta' di disporre verifiche e controlli mediante i
          propri uffici centrali o periferici. 
              4. Gli accertamenti possono  essere  effettuati,  anche
          con metodo a  campione,  presso  l'operatore  economico,  i
          depositi   sussidiari   dell'operatore    economico,    gli
          importatori privati o presso gli utilizzatori. A tale  fine
          e' consentito: 
                a)  l'accesso  ai  luoghi  di  fabbricazione   o   di
          immagazzinamento dei prodotti; 
                b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
          all'accertamento; 
                c) qualora necessario  e  giustificato,  il  prelievo
          temporaneo e a titolo gratuito di un singolo  campione  per
          l'esecuzione di esami e prove; 
                d) effettuare esami e prove presso strutture tecniche
          specializzate, pubbliche o private. 
              5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza  e  di
          verifica, i soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11,  in
          funzione dei rispettivi obblighi, rendono disponibili  agli
          organi di vigilanza,  per  dieci  anni,  la  documentazione
          indicata nell'allegato XVI del presente decreto. 
              6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di  cui
          all'art.  43,  le  amministrazioni  vigilanti,  quando,   a
          seguito delle valutazioni di cui al comma 3,  accertano  la
          non conformita' dei prodotti di cui all'art.  2,  comma  1,
          alle disposizioni del  presente  decreto,  dispongono  agli
          operatori economici, in funzione dei  rispettivi  obblighi,
          di adottare tutte le misure idonee a  far  venire  meno  la
          situazione  di  non  conformita',   fissando   un   termine
          proporzionato alla natura del rischio. 
              7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le
          amministrazioni  vigilanti  adottano  le  misure   atte   a
          limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato  o
          a garantire il ritiro dal commercio, a  cura  e  spese  del
          soggetto destinatario della disposizione. 
              8. Le autorita' di vigilanza di cui  comma  2,  qualora
          abbiano sufficienti ragioni per ritenere  che  un  prodotto
          oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per  la
          salute o la sicurezza delle persone,  per  le  cose  o  per
          l'ambiente,  effettuano  una   valutazione   del   prodotto
          interessato che investa i requisiti pertinenti  di  cui  al
          presente decreto. Gli  operatori  economici  interessati  o
          l'importatore privato cooperano,  ove  necessario,  con  le
          autorita'  di  vigilanza  del  mercato.  Nel  caso  di   un
          operatore economico se,  attraverso  tale  valutazione,  le
          autorita'  di  vigilanza  del  mercato  concludono  che  il
          prodotto non  rispetta  i  requisiti  di  cui  al  presente
          decreto,  esse   chiedono   tempestivamente   all'operatore
          economico  interessato  di  adottare  le  opportune  misure
          correttive al fine  di  rendere  il  prodotto  conforme  ai
          suddetti  requisiti,  di  ritirarlo  dal   mercato   o   di
          richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura  del
          rischio, da esse prescritto. Nel  caso  di  un  importatore
          privato,  qualora  nel  corso  di  tale   valutazione,   le
          autorita'  di  vigilanza  del  mercato  accertano  che   il
          prodotto non  rispetta  i  requisiti  di  cui  al  presente
          decreto, l'importatore privato e' informato tempestivamente
          delle opportune misure correttive da adottare  al  fine  di
          rendere il prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne
          la messa in servizio o sospenderne  l'uso,  in  proporzione
          alla natura del rischio.  Le  autorita'  di  vigilanza  del
          mercato  ne  informano  l'organismo  notificato  competente
          qualora intervenuto. 
              9. Qualora ritengano che la  non  conformita'  non  sia
          limitata al territorio nazionale, le autorita' di vigilanza
          del mercato informano la  Commissione  e  gli  altri  Stati
          membri dei risultati della valutazione e dei  provvedimenti
          che  hanno  chiesto  di  adottare  all'operatore  economico
          interessato. 
              10. L'operatore economico assicura che  siano  adottate
          le opportune misure correttive nei  confronti  di  tutti  i
          prodotti interessati che esso ha messo a  disposizione  sul
          mercato in tutta l'Unione  europea.  L'importatore  privato
          assicura che siano adottate le opportune misure  correttive
          nei confronti del prodotto  che  ha  importato  nell'Unione
          europea per uso proprio. 
              11.  Qualora  l'operatore  economico  interessato   non
          adotti le misure correttive adeguate entro  il  termine  di
          cui al comma 6,  le  autorita'  di  vigilanza  del  mercato
          adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire
          o limitare  la  messa  a  disposizione  del  prodotto,  per
          ritirarlo  o   per   richiamarlo   dal   mercato.   Qualora
          l'importatore  privato  non  adotti  le  misure  correttive
          adeguate, le autorita' di vigilanza  del  mercato  adottano
          tutte le opportune misure provvisorie per proibire la messa
          in servizio del prodotto o vietarne o limitarne  l'uso  nel
          territorio nazionale. Le autorita' di vigilanza del mercato
          informano immediatamente la Commissione e gli  altri  Stati
          membri di tali misure. 
              12. Le informazioni di cui al comma 11 includono  tutti
          gli elementi disponibili, in particolare i  dati  necessari
          per identificare il prodotto non conforme, la sua  origine,
          la natura della  presunta  non  conformita'  e  dei  rischi
          connessi, la natura e  la  durata  delle  misure  nazionali
          adottate, nonche'  gli  argomenti  espressi  dall'operatore
          economico  interessato  o  dall'importatore   privato.   In
          particolare, le autorita' di vigilanza del mercato indicano
          se la non conformita' sia dovuta: 
                a)  alla  mancata  rispondenza  del   prodotto   alle
          prescrizioni relative alla salute o  alla  sicurezza  delle
          persone e alla tutela delle cose o  dell'ambiente  previste
          dal presente decreto, o 
                b) a carenze delle norme armonizzate di cui  all'art.
          13 che conferiscono la presunzione di conformita'. 
              13.   Le   amministrazioni   vigilanti   che   ricevono
          comunicazione di procedure avviate ai  sensi  del  presente
          articolo, informano la  Commissione  europea  e  gli  altri
          Stati membri di tutti i  provvedimenti  adottati,  di  ogni
          informazione supplementare a loro  disposizione  sulla  non
          conformita'  del  prodotto  interessato  e,  in   caso   di
          disaccordo con la misura nazionale notificata,  delle  loro
          obiezioni. 
              14. Qualora,  entro  tre  mesi  dal  ricevimento  delle
          informazioni di cui al comma 11,  uno  Stato  membro  o  la
          Commissione  non  sollevino  obiezioni  contro  la   misura
          provvisoria  adottata  dall'autorita'  di   vigilanza   del
          mercato, tale misura e' ritenuta giustificata. 
              15. Le autorita' di  vigilanza  adottano  le  opportune
          misure restrittive in relazione al prodotto  in  questione,
          quale il ritiro del prodotto dal  mercato,  a  spese  degli
          operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.». 
              - Si riporta l'allegato II al  decreto  legislativo  11
          gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della  direttiva  2013/53/UE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20  novembre
          2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e
          che abroga la  direttiva  94/25/CE),  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Allegato II - (articoli 2 e 17). 
 
                      Componenti delle unita' da diporto 
 
              1) Componentistica protetta dai rischi di accensione di
          miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori
          entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della
          benzina; 
              2) Dispositivo che impedisce  l'avviamento  dei  motori
          fuoribordo con marcia innestata; 
              3) Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi; 
              4) Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi  e
          tubazioni del carburante; 
              5) Boccaporti e oblo' prefabbricati.».