Art. 59 
 
                 Disposizioni attuative e abrogative 
 
  1. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione   internazionale,   della   giustizia,   della   difesa,
dell'economia   e   delle   finanze,   dello   sviluppo    economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro  e
delle    politiche    sociali,    il    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  dei  beni  e  delle   attivita'
culturali e del turismo, della salute, per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali,  modifica  la  disciplina  prevista  dal  regolamento   di
attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di
disciplinare secondo  criteri  di  semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi, le materie di seguito indicate: 
    a) definizione delle procedure e delle modalita' per l'iscrizione
delle unita' da diporto e delle unita' da diporto utilizzate  a  fini
commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione
provvisoria; 
    b) definizione delle modalita' di presentazione  dell'istanza  di
perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto; 
    c)  individuazione   delle   procedure   di   trasferimento,   di
cancellazione dai registri, anche per passaggio  alla  categoria  dei
natanti, di dismissione  di  bandiera  per  trasferimento  o  vendita
all'estero, nonche' di cessione a favore di terzi  del  contratto  di
leasing e  individuazione  delle  procedure  per  l'iscrizione  delle
imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per
l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN); 
    d)  definizione  delle  modalita'   del   processo   verbale   di
dichiarazione e revoca di armatore; 
    e) disciplina delle scuole nautiche e dei  centri  di  istruzione
per  la  nautica  nonche'   delle   relative   figure   professionali
dell'istruttore e  dell'insegnante  validi  per  l'intero  territorio
nazionale; 
    f) definizione delle procedure  e  delle  modalita'  relative  al
rilascio,  rinnovo  e  convalida  del  certificato  di  idoneita'  al
noleggio; 
    g) sicurezza delle navigazione delle unita' da diporto in mare  e
nelle   acque   interne   e   delle   unita'   utilizzate   a    fini
commerciali-commercial yacht; 
    h) per le unita' da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano  nelle  acque  marittime  e
interne, le  condizioni  per  il  rilascio  delle  certificazioni  di
sicurezza   e   l'individuazione   dei   mezzi   di   salvataggio   e
l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni  ai  fini  della
sicurezza della navigazione, nonche' le dotazioni di sicurezza minime
che devono essere tenute a bordo in  relazione  ai  diversi  tipi  di
navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in  solitario,
ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti  adeguati  all'innovazione
tecnologica, ferma restando la validita' delle licenze  di  esercizio
degli apparati stessi, gia' rilasciati  ai  sensi  dell'articolo  29,
comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
    i)  disciplina  relativa  ai  requisiti   psicofisici,   per   il
conseguimento e il rinnovo delle  patenti  nautiche  A,  B,  C  e  D,
nonche' i requisiti psico-fisici per il rilascio e il  rinnovo  delle
patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita'  motoria  e
sensoriale, prevedendo anche misure di semplificazione finalizzate  a
svolgere le visite mediche presso le sedi delle scuole nautiche e dei
centri di istruzione nautica; 
    l)   definizione   dell'organizzazione   e   del    funzionamento
dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l'accesso alla stessa
per il perseguimento delle finalita' istituzionali e le modalita' e i
tempi per la trasmissione dei dati  da  parte  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 39-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n.  171,  nonche'  le  misure  di  sicurezza  informatica  ai   sensi
dell'articolo 31  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
    m) individuazione dei criteri per  l'indicazione  dei  limiti  di
navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati  per  aree
geografiche,  stabiliti  dai  capi  di  compartimento  marittimo  con
ordinanza di polizia marittima; 
    n)  regime  amministrativo  dei  documenti  di  navigazione,   in
particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-ter,  del
decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  per  le  navi  di  cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
    o) disciplina della segnalazione certificata di inizio  attivita'
relativa alle scuole nautiche; 
    p)  disciplina  del  deposito  della  licenza  di  navigazione  o
dell'atto di nazionalita' presso la competente autorita' doganale, in
relazione alle previsioni del regolamento (CE)  9  ottobre  2013,  n.
952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice
doganale dell'Unione, per quanto applicabile; 
    q) applicazione della normativa  sul  controllo  dello  Stato  di
approdo alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali battenti
bandiera diversa da quella italiana; 
    r)  definizione   delle   procedure   e   delle   modalita'   per
l'accertamento del tasso alcolemico; 
    s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per
il comando dei natanti  da  diporto  che  il  locatore  e'  tenuto  a
rilasciare per iscritto al conduttore dell'unita' da diporto che  non
sia in possesso di patente nautica; 
    t) definizione dei criteri per l'individuazione  della  normativa
tecnica europea e internazionale di  riferimento  per  l'elaborazione
della regola  tecnica  in  materia  di  sistemi  di  alimentazione  e
relativi  motori  di  propulsione  alimentati  con  gas  di  petrolio
liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da
diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato; 
    u) modalita' e criteri di iscrizione delle  navi  che  effettuano
noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui  all'articolo
3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale  di
cui all'articolo 1  del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; 
    v) modalita' e criteri di svolgimento del servizio di  assistenza
e traino e relativi requisiti tecnico-professionali  degli  operatori
nonche' i requisiti dell'imbarcazione utilizzata; 
    z) individuazione delle modalita' di conseguimento della  patente
nautica senza esami; 
    aa) adozione del  Passenger  Yacht  Code  italiano,  al  fine  di
razionalizzare  i  requisiti  e  gli  standard  che   devono   essere
soddisfatti dalle unita' da diporto che trasportano piu' di dodici ma
non piu' di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e  che  non
trasportano  cargo  rispetto  alle  convenzioni  internazionali.   Il
Passenger Yacht Code e' adottato, in particolare,  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
      1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle
convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol
73/78, Colreg 1972, Mlc 2006,  Ballast  Water  Management  Convention
2004, International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling
Systems on Ships, International Convention  on  Civil  Liability  for
Bunker Oil Pollution Damage 2001; 
      2) i principi generali delle convenzioni, di cui al  precedente
punto   1),   assicurando   equivalenze   ed    esenzioni,    laddove
l'applicazione delle previsioni  delle  convenzioni  alle  unita'  da
diporto non e' ragionevole o tecnicamente non praticabile; 
    bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare  negli
accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocita'. 
  2. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono adottati, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400: 
    a) il decreto di cui all'articolo 36-bis, comma  2,  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo  27
del presente decreto; 
    b) il decreto  di  cui  all'articolo  49-quater,  comma  13,  del
decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,   come   introdotto
dall'articolo 33 del presente decreto; 
    c) il decreto  di  cui  all'articolo  49-sexies,  comma  10,  del
decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,   come   introdotto
dall'articolo 33 del presente decreto. 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono emanati: 
    a) il decreto di cui all'articolo 19-bis, comma  4,  del  decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto  dall'articolo  58
del presente decreto; 
    b) il decreto di cui all'articolo 53-bis, comma  7,  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo  38
del presente decreto. 
  4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai  commi
1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le  disposizioni
vigenti. 
  5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al  comma
1 del  presente  articolo  e'  abrogato  l'articolo  65  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 
  6. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono apportate le  occorrenti  modificazioni  al  regolamento
previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge  1  aprile  1981,  n.
121. 
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui all'articolo
65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: 
    a) articolo 32, commi 1, 2 e 3; 
    b) articolo 42; 
    c) articolo 43, commi 1 e 2; 
    d) articolo 44. 
 
          Note all'art. 59: 
              - Si riporta il comma 3, dell'art. 17, della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              Omissis.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  29  del  citato   decreto
          legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  come   modificato
          dall'art. 22 del presente  decreto  legislativo,  e  per  i
          riferimenti normativi, si vedano le note al  medesimo  art.
          22. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  contenuti  nell'art.
          39-bis del citato decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
          171,  introdotto  dall'art.   30   del   presente   decreto
          legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. 
              - Si riporta l'art.  31,  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196 (Codice in materia  di  protezione  dei
          dati personali): 
              «Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali
          oggetto di trattamento sono custoditi e controllati,  anche
          in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
          tecnico,  alla  natura   dei   dati   e   alle   specifiche
          caratteristiche del trattamento,  in  modo  da  ridurre  al
          minimo, mediante l'adozione di idonee e  preventive  misure
          di sicurezza, i rischi  di  distruzione  o  perdita,  anche
          accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato  o
          di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
          della raccolta.». 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  contenuti  nell'art.
          15-ter del decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171
          (Codice  della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della
          direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.  6  della  legge  8
          luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 6  del  presente
          decreto  legislativo,  si  vedano  le  note   al   medesimo
          articolo. 
              - Il Regolamento  (CE)  9  ottobre  2013,  n.  952/2013
          (Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che
          istituisce il codice doganale dell'Unione  (rifusione))  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  10
          ottobre 2013, n. L 269. 
              - Si riporta l'art. 1  del  decreto-legge  30  dicembre
          1997, n. 457 (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del
          settore dei  trasporti  e  l'incremento  dell'occupazione),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          1998, n. 30: 
              «Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
          E'  istituito  il  registro   delle   navi   adibite   alla
          navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
          internazionale", nel quale  sono  iscritte,  a  seguito  di
          specifica autorizzazione  del  Ministero  dei  trasporti  e
          della  navigazione,  le  navi  adibite   esclusivamente   a
          traffici commerciali internazionali. 
              1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
          a seguito di  specifica  istanza  presentata  dai  soggetti
          interessati, anche per posta certificata, secondo modalita'
          stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti. 
              2. Il Registro internazionale di  cui  al  comma  1  e'
          diviso  in  tre   sezioni   nelle   quali   sono   iscritte
          rispettivamente: 
                a) le navi che appartengono a soggetti italiani o  di
          altri Paesi dell'Unione  europea  ai  sensi  del  comma  1,
          lettera a), dell'art. 143  del  codice  della  navigazione,
          come sostituito dall'art. 7; 
                b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
          ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del  codice
          della navigazione; 
                c) le navi che appartengono a soggetti  comunitari  o
          non comunitari, in regime di  sospensione  da  un  registro
          comunitario o non comunitario, ai sensi del  comma  secondo
          dell'art. 145 del codice della navigazione,  a  seguito  di
          locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani  o  di
          altri Paesi dell'Unione europea. 
              3. L'autorizzazione di cui al  comma  1  e'  rilasciata
          tenuto   conto   degli   appositi   contratti    collettivi
          sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli  2
          e 3. 
              4. Non possono comunque essere  iscritte  nel  Registro
          internazionale le navi da  guerra,  le  navi  di  Stato  in
          servizio non commerciale, le navi da pesca e le  unita'  da
          diporto. 
              5. Le navi iscritte  nel  Registro  internazionale  non
          possono effettuare servizi di cabotaggio  per  i  quali  e'
          operante la riserva di cui all'art. 224  del  codice  della
          navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per  le
          navi da carico di oltre 650 tonnellate di  stazza  lorda  e
          nei limiti di un viaggio di cabotaggio  mensile  quando  il
          viaggio  di  cabotaggio  segua  o  preceda  un  viaggio  in
          provenienza  o  diretto  verso  un  altro  Stato  ,  se  si
          osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere  b)
          e c).  Le  predette  navi  possono  effettuare  servizi  di
          cabotaggio nel limite massimo  di  sei  viaggi  mensili,  o
          viaggi,  ciascuno  con  percorrenza  superiore  alle  cento
          miglia marine se osservano i criteri  di  cui  all'art.  2,
          comma 1, lettera a), e comma 1-bis  e,  limitatamente  alle
          navi traghetto ro-ro e ro-ro  pax,  iscritte  nel  registro
          internazionale, adibite a traffici  commerciali  tra  porti
          appartenenti  al  territorio  nazionale,   continentale   e
          insulare, anche a seguito o in  precedenza  di  un  viaggio
          proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve  essere
          imbarcato    esclusivamente    personale     italiano     o
          comunitario.". 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  contenuti  nell'art.
          36-bis del citato decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
          171,  introdotto  dall'art.   27   del   presente   decreto
          legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  contenuti  nell'art.
          49-quater del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
          171,  introdotto  dall'art.   33   del   presente   decreto
          legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  contenuti  nell'art.
          49-sexies del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
          171,  introdotto  dall'art.   33   del   presente   decreto
          legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  contenuti  nell'art.
          19-bis del citato decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
          171,  introdotto  dall'art.   58   del   presente   decreto
          legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  contenuti  nell'art.
          53-bis del decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171
          (Codice  della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della
          direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.  6  della  legge  8
          luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 38 del  presente
          decreto  legislativo,  si  vedano  le  note   al   medesimo
          articolo. 
              - Per il testo dell'art. 65 del decreto legislativo  18
          luglio 2005, n. 171 (Codice della  nautica  da  diporto  ed
          attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.  6
          della  legge  8  luglio  2003,  n.  172),  come  modificato
          dall'art. 51 del  presente  decreto  legislativo,  abrogato
          dall'art. 59 del presente decreto legislativo  a  decorrere
          dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma  1  del
          medesimo articolo, si vedano le note all'art. 51. 
              - Si riporta l'art. 11 della legge 1° aprile  1981,  n.
          121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della  pubblica
          sicurezza): 
              «Art.  11  (Procedure).  -  Mediante  regolamento,   da
          emanarsi  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
          presente  legge,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  sono
          stabilite le procedure per la raccolta  dei  dati  e  delle
          informazioni di cui all'art. 6, lettera a), e  all'art.  7,
          per  l'accesso  e  la  comunicazione  dei  dati  stessi  ai
          soggetti previsti dall'art. 9, nonche' per la correzione  o
          cancellazione dei dati erronei e la integrazione di  quelli
          incompleti. 
              Un particolare regime di autorizzazioni  da  parte  dei
          capi dei rispettivi uffici  e  servizi,  quando  non  siano
          questi  a  fare  diretta  richiesta  dei   dati   e   delle
          informazioni, deve essere previsto dal  regolamento  per  i
          soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  3  maggio
          1982, n. 378 (Approvazione del regolamento  concernente  le
          procedure di raccolta, accesso, comunicazione,  correzione,
          cancellazione   ed   integrazione   dei   dati   e    delle
          informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro
          elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge  1°  aprile
          1981, n. 121) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          giugno 1982, n. 170. 
              - Si riporta l'art. 32, del decreto del Ministero delle
          infrastrutture e dei  trasporti  29  luglio  2008,  n.  146
          (Regolamento  di  attuazione  dell'art.  65   del   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
          nautica da diporto), come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 32 (Conseguimento delle patenti senza  esami).  -
          1. (Abrogato). 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              4. I requisiti per il personale  indicati  al  comma  1
          sono comprovati dall'estratto  matricolare  ovvero  da  una
          dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente
          personale  i  requisiti   sono   attestati   dal   possesso
          dell'abilitazione. 
              5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per
          la  navigazione  entro  sei  miglia  dalla   costa   e   le
          abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai
          comandi della Guardia di finanza abilitano alla navigazione
          entro dodici miglia dalla costa.». 
              -  L'art.  42   del   decreto   del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  29  luglio  2008,  n.  146
          (Regolamento  di  attuazione  dell'art.  65   del   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
          nautica  da  diporto),  abrogato   dal   presente   decreto
          legislativo, recava:  «Art.  42  (Disciplina  delle  scuole
          nautiche).». 
              - Si riporta l'art. 43 del decreto del Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  29  luglio  2008,  n.  146
          (Regolamento  di  attuazione  dell'art.  65   del   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
          nautica da diporto), come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art.  43  (Enti  e  associazioni  nautiche  a  livello
          nazionale). - 1. (Abrogato). 
              2. (Abrogato). 
              3. In occasione degli esami  dei  candidati  che  hanno
          frequentato i corsi presso i centri di  istruzione  per  la
          nautica, di cui al comma 1, un rappresentante  dell'ente  o
          dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza
          diritto di voto. 
              4. La Lega navale italiana e' centro di istruzione  per
          la nautica da diporto e, in qualita' di ente  pubblico  che
          svolge servizi di  pubblico  interesse,  collabora  con  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   alla
          definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di
          formazione dei candidati agli esami  per  il  conseguimento
          delle patenti nautiche.». 
              -  L'art.  44   del   decreto   del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  29  luglio  2008,  n.  146
          (Regolamento  di  attuazione  dell'art.  65   del   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
          nautica  da  diporto),  abrogato   dal   presente   decreto
          legislativo, recitava: «Art. 44 (Commissioni d'esame  fuori
          sede).».