Art. 60 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali,
le infrastrutture portuali  ed  il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
cura con cadenza biennale,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  il
monitoraggio  del  presente  decreto,  tenendo  conto  dei   seguenti
indicatori: 
    a) occupati nell'indotto nautico globalmente considerato; 
    b) piccole e medie imprese nel settore della nautica da diporto; 
    c) contenzioso giurisdizionale e ricorsi amministrativi; 
    d) immatricolazioni di nuove unita' da diporto; 
    e) violazioni accertate relative al decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171; 
    f)  ordinanze-ingiunzione  relative  al  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171; 
    g) dati e statistiche inerenti l'andamento generale  del  settore
del diporto nautico. 
  2. Ai fini del controllo e del monitoraggio di cui al comma 1,  gli
uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione,
tramite il Comando generale del Corpo  delle  capitanerie  di  porto,
forniscono i dati in possesso relativi agli indicatori. 
 
          Note all'art. 60: 
              - Si riporta l'art. 17 del Codice della navigazione: 
              «Art. 17  (Attribuzioni  degli  uffici  locali).  -  Il
          direttore marittimo esercita le  attribuzioni  conferitegli
          dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. 
              Il capo del compartimento, il capo del circondario e  i
          capi degli altri  uffici  marittimi  dipendenti,  oltre  le
          attribuzioni conferite a  ciascuno  di  essi  dal  presente
          codice, dalle altre leggi e  dai  regolamenti,  esercitano,
          nell'ambito  delle  rispettive  circoscrizioni,  tutte   le
          attribuzioni amministrative relative alla navigazione e  al
          traffico  marittimo,   che   non   siano   specificatamente
          conferite a determinate autorita'.».