Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «nei registri di cui  all'articolo  15»
sono sostituite dalle seguenti:  «nell'Archivio  telematico  centrale
delle unita' da diporto (ATCN)»; 
    b) il comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  I  cittadini
italiani e  di  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  residenti
all'estero che intendono iscrivere  o  mantenere  l'iscrizione  delle
unita'  da  diporto  di  loro  proprieta'  nell'Archivio   telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio  in
Italia o nominare un proprio rappresentante che  abbia  domicilio  in
Italia, al quale le autorita' marittime o della  navigazione  interna
possono rivolgersi  in  caso  di  comunicazioni  relative  all'unita'
iscritta.  Il  rappresentante,   qualora   straniero,   deve   essere
regolarmente domiciliato in Italia.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta l'art. 18 del citato  decreto  legislativo
          18  luglio  2005,  come  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 18 (Iscrizione di unita' da diporto da  parte  di
          cittadini stranieri  o  residenti  all'estero).  -  1.  Gli
          stranieri e le societa' estere che  intendano  iscrivere  o
          mantenere l'iscrizione delle  unita'  da  diporto  di  loro
          proprieta' nell'Archivio telematico centrale  delle  unita'
          da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono
          eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale
          appartengono  nei  modi  e  nelle  forme   previsti   dalla
          legislazione  dello  Stato  stesso  o  presso  un   proprio
          rappresentante che abbia domicilio in Italia, al  quale  le
          autorita' marittime o  della  navigazione  interna  possono
          rivolgersi in caso  di  comunicazioni  relative  all'unita'
          iscritta. 
              2. L'elezione di  domicilio  effettuata  ai  sensi  del
          comma 1 non costituisce stabile  organizzazione  in  Italia
          della societa'  estera  e,  se  nei  confronti  di  agenzia
          marittima, non comporta nomina a raccomandatario  marittimo
          ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135. 
              3. Il rappresentante  scelto  ai  sensi  del  comma  1,
          qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in
          Italia. 
              4.  I  cittadini  italiani  e  di  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea  residenti  all'estero  che  intendono
          iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da  diporto
          di loro proprieta' nell'Archivio telematico centrale  delle
          unita' da  diporto  (ATCN)  devono  eleggere  domicilio  in
          Italia o  nominare  un  proprio  rappresentante  che  abbia
          domicilio in Italia, al  quale  le  autorita'  marittime  o
          della navigazione interna possono  rivolgersi  in  caso  di
          comunicazioni    relative    all'unita'    iscritta.     Il
          rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente
          domiciliato in Italia.».