Art. 3 
 
                       Sequestro conservativo 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio  commesso  contro
il coniuge, anche legalmente separato o  divorziato,  contro  l'altra
parte dell'unione civile, anche se  l'unione  civile  e'  cessata,  o
contro la persona che e' o e' stata legata da relazione  affettiva  e
stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli
della   vittima   minorenni   o   maggiorenni   economicamente    non
autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede  il
sequestro conservativo dei beni di cui al comma  1,  a  garanzia  del
risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  316  del  codice  di
          procedura penale,  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 316. Presupposti ed effetti del provvedimento. 
              1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino  o
          si disperdano le  garanzie  per  il  pagamento  della  pena
          pecuniaria, delle spese di procedimento  e  di  ogni  altra
          somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero,
          in ogni stato e grado del processo  di  merito,  chiede  il
          sequestro  conservativo  dei   beni   mobili   o   immobili
          dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti
          in cui la legge ne consente il pignoramento. 
              1-bis.  Quando  procede  per  il  delitto  di  omicidio
          commesso contro il coniuge,  anche  legalmente  separato  o
          divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile,  anche
          se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o
          e'  stata  legata  da   relazione   affettiva   e   stabile
          convivenza, il pubblico ministero  rileva  la  presenza  di
          figli della vittima minorenni o maggiorenni  economicamente
          non  autosufficienti  e,  in  ogni  stato   e   grado   del
          procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni  di
          cui al comma 1,  a  garanzia  del  risarcimento  dei  danni
          civili subiti dai figli delle vittime. 
              2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino  o
          si  disperdano  le  garanzie  delle   obbligazioni   civili
          derivanti dal  reato  [c.p.  185],  la  parte  civile  puo'
          chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o
          del responsabile civile, secondo quanto previsto dal  comma
          1. 
              3. Il  sequestro  disposto  a  richiesta  del  pubblico
          ministero giova anche alla parte civile. 
              4. Per effetto del sequestro  i  crediti  indicati  nei
          commi 1 e 2 si considerano privilegiati,  rispetto  a  ogni
          altro credito non  privilegiato  di  data  anteriore  e  ai
          crediti  sorti  posteriormente,  salvi,  in  ogni  caso,  i
          privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.».