Art. 5 
 
                       Indegnita' a succedere 
 
  1. Dopo l'articolo 463 del codice civile e' inserito il seguente: 
  «Art. 463-bis (Sospensione dalla successione). - Sono sospesi dalla
successione il coniuge, anche legalmente separato, nonche'  la  parte
dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o  tentato  nei
confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte  dell'unione  civile,
fino al decreto  di  archiviazione  o  alla  sentenza  definitiva  di
proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di  un  curatore
ai sensi dell'articolo 528. In caso di  condanna  o  di  applicazione
della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo  444  del
codice  di  procedura  penale,  il  responsabile  e'  escluso   dalla
successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice. 
  Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche  nei  casi
di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti
di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. 
  Il  pubblico  ministero,  compatibilmente  con   le   esigenze   di
segretezza delle indagini, comunica senza  ritardo  alla  cancelleria
del tribunale del circondario in cui  si  e'  aperta  la  successione
l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di  reato,  ai  fini
della sospensione di cui al presente articolo». 
  2. Alla sezione II del capo II del titolo  III  del  libro  settimo
della parte seconda del codice di procedura penale  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente articolo: 
  «Art. 537-bis (Indegnita'  a  succedere).  -  1.  Quando  pronuncia
sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del
codice civile,  il  giudice  dichiara  l'indegnita'  dell'imputato  a
succedere». 
  3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura  penale  e'
aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Si  applica  l'articolo
537-bis». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  444  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 444. Applicazione della pena su richiesta. 
              1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere
          al giudice l'applicazione,  nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi  3-bis
          e 3-quater, i  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli  600-bis,  600-quater,  primo,  secondo,  terzo  e
          quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,  600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'art. 99, quarto comma, del codice penale,  qualora  la
          pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              1-ter. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.  Si  applica
          l'art. 537-bis. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».