Art. 8 
 
          Norme in materia di diritto di accesso ai servizi 
           di assistenza agli orfani per crimini domestici 
 
  1. In attuazione degli articoli 8 e 9  della  direttiva  2012/29/UE
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  ottobre  2012,  lo
Stato, le regioni  e  le  autonomie  locali,  secondo  le  rispettive
attribuzioni: 
  a) possono promuovere e sviluppare presidi  e  servizi  pubblici  e
gratuiti di informazione e orientamento in materia di  diritti  e  di
servizi organizzati in favore delle  vittime  di  reati,  nonche'  di
assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione
delle sue specifiche necessita'  e  dell'entita'  del  danno  subito,
tenendo  conto  della  sua  eventuale   condizione   di   particolare
vulnerabilita',  anche  affidandone  la  gestione  alle  associazioni
riconosciute operanti nel settore; 
  b) favoriscono l'attivita' delle  organizzazioni  di  volontariato,
coordinandola con quella dei servizi pubblici; 
  c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani
per crimini domestici; 
  d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al
lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse
a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2; 
  e) acquisiscono dati e  monitorano  l'applicazione  delle  norme  a
protezione  delle  vittime  vulnerabili   e   dei   loro   familiari,
relativamente alle necessita' delle vittime stesse e  alla  frequenza
dei  crimini  nei  riguardi  dei  gruppi  piu'  deboli,  al  fine  di
programmare interventi adeguati nel settore anche mediante  inchieste
e ricerche atte a prevenire i crimini stessi. 
  2. Salvo quanto previsto dal comma 1,  lettera  d),  all'attuazione
delle disposizioni di cui al  presente  articolo  le  amministrazioni
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 8: 
              - La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 25 ottobre 2012 
              (Norme minime  in  materia  di  diritti,  assistenza  e
          protezione delle vittime di  reato  e  che  sostituisce  la
          decisione quadro 2001/220/GAI) e' pubblicata nella Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea L 315/57 del 14.11.2012.