Art. 9 
 
      Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica 
 
  1. In favore dei figli minorenni o maggiorenni  economicamente  non
autosufficienti  di  vittime  del  reato  di  cui  all'articolo  575,
aggravato ai sensi dell'articolo  577,  primo  comma,  numero  1),  e
secondo comma, del codice penale e' assicurata un'assistenza gratuita
di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario  nazionale,
per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del  loro  equilibrio
psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione  alla
relativa spesa sanitaria e farmaceutica. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro  annui
a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 3. 
  3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e'
incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 575 del codice penale: 
              «Art. 575. Omicidio. 
              Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito  con  la
          reclusione non inferiore ad anni ventuno.».