Art. 12 
 
 
   Modifica all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo 15-bis della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
Comitato di gestione, su proposta del  Presidente  dell'Autorita'  di
sistema portuale e sentito l'Organismo di partenariato della  risorsa
mare  di  cui  all'articolo  11-bis,  approva  il   regolamento   che
disciplina l'organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello
Sportello unico amministrativo, secondo  Linee  guida  approvate  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»; 
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis Il Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale vigila sul corretto  funzionamento
dello Sportello unico amministrativo, anche  al  fine  di  segnalare,
nell'ambito  della  Conferenza  nazionale  di  coordinamento  di  cui
all'articolo  11-ter,  eventuali  prassi  virtuose  da   adottare   o
eventuali disfunzioni da correggere.». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta  l'art.  15-bis,  della  citata  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 15-bis (Sportello  unico  amministrativo).  -  1.
          Presso la Autorita' di sistema portuale opera lo  Sportello
          Unico Amministrativo (SUA) che, per  tutti  i  procedimenti
          amministrativi ed autorizzativi  concernenti  le  attivita'
          economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello
          unico doganale e  dei  controlli  e  la  sicurezza,  svolge
          funzione  unica  di  front  office  rispetto  ai   soggetti
          deputati ad operare in porto. Il Comitato di  gestione,  su
          proposta del Presidente dell'Autorita' di sistema  portuale
          e sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di
          cui all'art. 11-bis, approva il regolamento che  disciplina
          l'organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio  dello
          Sportello  Unico  Amministrativo,   secondo   Linee   guida
          approvate  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti. 
              1-bis. Il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale
          vigila sul corretto  funzionamento  dello  Sportello  Unico
          Amministrativo, anche al  fine  di  segnalare,  nell'ambito
          della Conferenza nazionale di coordinamento di cui all'art.
          11-ter, eventuali prassi virtuose da adottare  o  eventuali
          disfunzioni da correggere.». 
              - Per il testo degli articoli  11-bis  e  11-ter  della
          citata legge 28 gennaio 1994, n.  84,  si  vedano  le  note
          all'art. 8.