Art. 15 
 
 
                       Disposizioni ulteriori 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, dopo  le  parole:  «Guardia  costiera,»
sono inserite le seguenti: «cui e' preposto un  ammiraglio  ispettore
capo appartenente allo stesso Corpo,». 
    2. All'articolo 13, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), le parole: «di cui all'articolo 6,  comma  7»
sono soppresse; 
    b) alla lettera e), il segno: «.», e'  sostituito  dal  seguente:
«;»; 
    c) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) diritti di
porto.». 
  3. All'articolo 17  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «, anche in deroga all'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369,» sono soppresse  ed  e'  aggiunto  in
fine il seguente periodo: «La presente disciplina della fornitura del
lavoro portuale temporaneo e' disciplina speciale.»; 
    b) il comma 9 e' soppresso; 
    c) al comma 12, le parole: «lire 10 milioni a  lire  60  milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «5164,57 euro a 30987,41 euro». 
  4. All'articolo 18  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «,  come  individuati  ai   sensi
dell'articolo 4, comma 3» sono soppresse; 
    b) al comma  3,  le  parole:  «Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti». 
  5. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 2016,  n.  169,
il comma 2 e' soppresso. 
  6. All'articolo 21, comma 4, della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,
sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole:   «limitatamente   ai
procedimenti gia' promossi entro la data di adozione  della  delibera
di costituzione di cui al comma 1.». 
  7. All'articolo 22, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le
parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «51,65 euro». 
  8. All'articolo 24, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le
parole: «decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  1955,  n.
547» sono sostituite dalle seguenti: «decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81». 
  9. All'articolo 25, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le
parole: «lire 40» sono sostituite dalle seguenti: «0,02 euro». 
  10. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto  6,
la parola: «JONIO» e' sostituita dalla seguente: «IONIO». 
  11. Nella  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  le  parole:  «AdSP»,
«autorita' portuali»,  «autorita'  portuale»,  «Autorita'  portuali»,
«Autorita' portuale», «Autorita' di Sistema Portuale», «Autorita'  di
Sistema  portuali»  e  «autorita'  di  sistema   portuali»,   ovunque
ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  «Autorita'  di  sistema
portuale». 
  12. Il decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione  14
novembre 1994 e' abrogato. 
  13. All'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo 10  settembre
2003, n. 276, le parole: «disciplina della somministrazione di cui al
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «disciplina  della
somministrazione di cui alla normativa vigente». 
  14. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale emana il decreto di cui
all'articolo  15-bis  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  come
modificato dall'articolo 13 del presente decreto. 
  15. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale  adotta  il
Piano di cui all'articolo 8, comma 3, lettera s-bis), della legge  28
gennaio 1994,  n.  84,  come  modificato  dall'art.  7  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta l'art. 3, della citata  legge  28  gennaio
          1994,  n.  84,  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 3 (Costituzione del comando  generale  del  Corpo
          delle  capitanerie).  -  1.  L'Ispettorato  generale  delle
          capitanerie di porto e' costituito in comando generale  del
          Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e'
          preposto un ammiraglio  ispettore  capo  appartenente  allo
          stesso Corpo,  senza  aumento  di  organico  ne'  di  spese
          complessive, dipende dal Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti nei limiti di quanto dispone il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.
          72, e svolge le attribuzioni  previste  dalle  disposizioni
          vigenti; esercita altresi'  le  competenze  in  materia  di
          sicurezza della navigazione attribuite al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.  Le  capitanerie  di  porto
          dipendono  funzionalmente  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministero
          delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  per  le
          materie di rispettiva competenza.». 
              - Si riporta l'art. 13, comma 1, della citata legge  28
          gennaio 1994, n. 84, come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art.  13  (Risorse  finanziarie  delle  Autorita'   di
          sistema portuale). -  1.  Le  entrate  delle  Autorita'  di
          sistema portuale sono costituite: 
                a) dai canoni di concessione delle aree  demaniali  e
          delle  banchine  comprese  nell'ambito  portuale,  di   cui
          all'art.  18,  e  delle  aree  demaniali   comprese   nelle
          circoscrizioni  territoriali,  nonche'  dai   proventi   di
          autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.  16.
          Le Autorita' di sistema portuale  non  possono  determinare
          canoni  di  concessione  demaniale  marittima   per   scopi
          turistico-ricreativi,  fatta  eccezione  per  i  canoni  di
          concessione di aree destinate a porti turistici, in  misura
          piu' elevata di quanto stabilito dalle autorita'  marittime
          per aree contigue e concesse allo stesso fine; 
                b) dagli eventuali proventi derivanti dalle  cessioni
          di impianti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e b); 
                c) salvo quanto previsto all'art. 28,  comma  6,  dal
          gettito delle tasse sulle merci sbarcate  ed  imbarcate  di
          cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio  1963,
          n. 82, e all'art. 1 della legge 5 maggio  1976,  n.  355  e
          successive modificazioni e integrazioni; 
                d) dai contributi delle regioni, degli enti locali  e
          di altri enti ed organismi pubblici; 
                e) da entrate diverse; 
              e-bis) diritti di porto. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 17 della citata  legge  28  gennaio
          1994,  n.  84,  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art.  17  (Disciplina  della  fornitura   del   lavoro
          portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo  disciplina
          la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui  agli
          articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali
          e dei servizi portuali autorizzati ai sensi  dell'art.  16,
          comma 3. La presente disciplina della fornitura del  lavoro
          portuale temporaneo e' disciplina speciale. 
              2. Le Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
          delle prestazioni di  cui  al  comma  1  da  parte  di  una
          impresa,  la  cui  attivita'  deve  essere   esclusivamente
          rivolta   alla   fornitura   di   lavoro   temporaneo   per
          l'esecuzione delle operazioni e dei  servizi  portuali,  da
          individuare secondo una procedura  accessibile  ad  imprese
          italiane e comunitarie.  Detta  impresa,  che  deve  essere
          dotata  di  adeguato  personale  e  risorse   proprie   con
          specifica     caratterizzazione     di     professionalita'
          nell'esecuzione  delle  operazioni   portuali,   non   deve
          esercitare direttamente o indirettamente  le  attivita'  di
          cui agli articoli 16 e  18  e  le  attivita'  svolte  dalle
          societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), ne'  deve
          essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piu'
          imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,  lettera
          a),  e  neppure  deve  detenere  partecipazioni  anche   di
          minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18
          e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario,
          a dismettere dette attivita'  e  partecipazioni  prima  del
          rilascio dell'autorizzazione. 
              3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene  rilasciata
          dall'Autorita'  di  sistema   portuale   o,   laddove   non
          istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
          dall'individuazione  dell'impresa   stessa   e,   comunque,
          subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
          attivita'  e  partecipazione  di  cui  al  medesimo  comma.
          L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere  il  valore
          di mercato di dette attivita' e partecipazioni  all'impresa
          che le dismette. 
              4. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
          garantire la continuita' del rapporto di  lavoro  a  favore
          dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'art.  21,
          comma   1,   lettera   b),   nei   confronti   dell'impresa
          autorizzata. 
              5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi  2
          e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono  erogate  da
          agenzie promosse dalle Autorita'  di  sistema  portuale  o,
          laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette
          al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata  ad
          un  organo  direttivo  composto  da  rappresentanti   delle
          imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,  lettera
          a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1,  l'agenzia
          assume i lavoratori impiegati  presso  le  imprese  di  cui
          all'art. 21, comma 1, lettera b), che  cessano  la  propria
          attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti  e  della
          navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della
          previdenza   sociale,   sono   adottate   le   norme    per
          l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia. 
              6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia  di  cui  al
          comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per  far
          fronte alla fornitura  di  lavoro  temporaneo  prevista  al
          comma 1, possono rivolgersi, quali  imprese  utilizzatrici,
          ai soggetti abilitati  alla  fornitura  di  prestazioni  di
          lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno
          1997, n. 196. 
              7. Nell'ambito delle  trattative  per  la  stipula  del
          contratto  collettivo  nazionale  dei  lavoratori  portuali
          previste al comma 13 le parti sociali individuano: 
                a) i casi in cui il contratto di fornitura di  lavoro
          temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma
          2, lettera a), della legge n. 196 del 1997; 
                b) le qualifiche professionali alle quali si  applica
          il divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), della
          legge n. 196 del 1997; 
                c) la percentuale massima dei  prestatori  di  lavoro
          temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati  nell'impresa
          utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'art.  1,  comma
          8, della legge n. 196 del 1997; 
                d) i casi  per  i  quali  puo'  essere  prevista  una
          proroga dei contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  ai
          sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997; 
                e)  le  modalita'  di  retribuzione  dei  trattamenti
          aziendali previsti all'art. 4, comma 2, della legge n.  196
          del 1997. 
              8. Al fine di  favorire  la  formazione  professionale,
          l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al  comma  5
          realizzano  iniziative  rivolte  al  soddisfacimento  delle
          esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
          Dette iniziative possono  essere  finanziate  anche  con  i
          contributi previsti dall'art. 5  della  legge  n.  196  del
          1997. 
              9. (soppresso). 
              10. Le Autorita' di sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime   adottano   specifici
          regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
          soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di  verificare
          l'osservanza dell'obbligo di  parita'  di  trattamento  nei
          confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18  e  21,
          comma 1, lettera a),  e  della  capacita'  di  prestare  le
          attivita'  secondo  livelli  quantitativi   e   qualitativi
          adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro: 
                a) criteri per la determinazione e applicazione delle
          tariffe da approvare dall'Autorita' di sistema portuale  o,
          laddove non istituita, dall'autorita' marittima; 
                b) disposizioni per la determinazione  qualitativa  e
          quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma  2
          e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
          esigenze delle attivita' svolte; 
                c) predisposizione di piani e programmi di formazione
          professionale  sia  ai  fini  dell'accesso  alle  attivita'
          portuali,  sia   ai   fini   dell'aggiornamento   e   della
          riqualificazione dei lavoratori; 
                d) procedure di verifica  e  di  controllo  da  parte
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale  o,   laddove   non
          istituite, delle  autorita'  marittime  circa  l'osservanza
          delle regolamentazioni adottate; 
                e) criteri per la salvaguardia  della  sicurezza  sul
          lavoro. 
              11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
          della concorrenza e del mercato, le  Autorita'  di  sistema
          portuale o, laddove non istituite, le autorita'  marittime,
          che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al  comma  2,
          possono sospenderne l'efficacia o,  nei  casi  piu'  gravi,
          revocarle  allorquando  accertino   la   violazione   degli
          obblighi     nascenti     dall'esercizio     dell'attivita'
          autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa  da
          agenzie di cui al comma 5, le Autorita' di sistema portuale
          o, laddove non istituite, le  autorita'  marittime  possono
          disporre   la   sostituzione   dell'organo   di    gestione
          dell'agenzia stessa. 
              12.  La  violazione  delle   disposizioni   tariffarie,
          previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria  da  5164,57  euro  a
          30987,41 euro. 
              13. Le Autorita' di sistema portuale,  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime, inseriscono  negli  atti
          di autorizzazione di cui al presente articolo,  nonche'  in
          quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di
          cui  all'art.  18,  disposizioni  volte  a   garantire   un
          trattamento normativo ed economico minimo  inderogabile  ai
          lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti
          di cui al presente articolo e agli articoli 16,  18  e  21,
          comma 1, lettera b).  Detto  trattamento  minimo  non  puo'
          essere inferiore a quello risultante dal vigente  contratto
          collettivo nazionale  dei  lavoratori  dei  porti,  e  suoi
          successivi   rinnovi,   stipulato   dalle    organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori,    comparativamente    piu'
          rappresentative a  livello  nazionale,  dalle  associazioni
          nazionali di categoria piu' rappresentative  delle  imprese
          portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione
          porti italiani (Assoporti). 
              14. Le Autorita'  di  sistema  portuale  esercitano  le
          competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
          del comitato portuale, sentita la  commissione  consultiva.
          Le autorita' marittime esercitano le competenze di  cui  al
          presente articolo sentita la commissione consultiva. 
              15.  Per  l'anno  2008  ai  lavoratori   addetti   alle
          prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
          ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle  societa'  derivate
          dalla trasformazione  delle  compagnie  portuali  ai  sensi
          dell'art.  21,  comma  1,  lettera  b),   e'   riconosciuta
          un'indennita'  pari  a  un  ventiseiesimo  del  trattamento
          massimo  mensile  d'integrazione  salariale   straordinaria
          previsto dalle vigenti disposizioni,  nonche'  la  relativa
          contribuzione  figurativa  e  gli  assegni  per  il  nucleo
          familiare, per  ogni  giornata  di  mancato  avviamento  al
          lavoro, nonche' per le giornate di  mancato  avviamento  al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
          per un numero di giornate di mancato avviamento  al  lavoro
          pari alla differenza tra il numero massimo di  26  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma  da  parte  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale e'  subordinata  all'acquisizione  degli
          elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa  o
          agenzia, delle giornate di  mancato  avviamento  al  lavoro
          predisposti  dal  Ministero  dei  trasporti  in  base  agli
          accertamenti effettuati in  sede  locale  dalle  competenti
          Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non  istituite,
          dalle autorita' marittime. 
              15-bis.  Al  fine  di   sostenere   l'occupazione,   il
          rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
          dell'impresa  o  dell'agenzia  fornitrice  di   manodopera,
          l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare  una  quota,
          comunque non  eccedente  il  15  per  cento  delle  entrate
          proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
          ed  imbarcate,  al  finanziamento  della  formazione,   del
          ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego  del
          personale   inidoneo   totalmente   o   parzialmente   allo
          svolgimento di  operazioni  e  servizi  portuali  in  altre
          mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
          dei  lavoratori  dell'impresa  o  dell'agenzia  di  cui  al
          presente articolo. Al fine  di  evitare  grave  pregiudizio
          all'operativita'  del  porto,  le  Autorita'   di   sistema
          portuale  possono  finanziare  interventi   finalizzati   a
          ristabilire  gli  equilibri  patrimoniali  dell'impresa   o
          dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di  piani
          di risanamento approvati dall'Autorita' stessa.». 
              - Si riporta l'art. 18 della citata  legge  28  gennaio
          1994,  n.  84,  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art.  18  (Concessione  di  aree  e  banchine).  -  1.
          L'Autorita' di sistema  portuale  e,  dove  non  istituita,
          ovvero  prima  del   suo   insediamento,   l'organizzazione
          portuale o l'autorita' marittima danno  in  concessione  le
          aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito  portuale
          alle  imprese  di   cui   all'art.   16,   comma   3,   per
          l'espletamento  delle  operazioni  portuali,  fatta   salva
          l'utilizzazione degli immobili da parte di  amministrazioni
          pubbliche per  lo  svolgimento  di  funzioni  attinenti  ad
          attivita' marittime e portuali. E'  altresi'  sottoposta  a
          concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale,  e
          laddove  non   istituita   dall'autorita'   marittima,   la
          realizzazione  e  la  gestione  di  opere  attinenti   alle
          attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
          degli specchi acquei esterni alle difese foranee  anch'essi
          da  considerarsi  a  tal  fine  ambito  portuale,   purche'
          interessati dal traffico portuale e dalla  prestazione  dei
          servizi portuali anche per  la  realizzazione  di  impianti
          destinati ad operazioni di  imbarco  e  sbarco  rispondenti
          alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
          sono affidate, previa determinazione dei  relativi  canoni,
          anche commisurati all'entita'  dei  traffici  portuali  ivi
          svolti,  sulla  base  di  idonee  forme   di   pubblicita',
          stabilite dal Ministro dei trasporti e  della  navigazione,
          di concerto con il  Ministro  delle  finanze,  con  proprio
          decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: 
                a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza
          e controllo delle Autorita'  concedenti,  le  modalita'  di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario; 
                b) i limiti minimi dei  canoni  che  i  concessionari
          sono tenuti a versare. 
              1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del  titolo
          concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di  sistema
          portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di
          entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 
              2. Con il decreto di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          indicati i criteri cui devono  attenersi  le  Autorita'  di
          sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
          al fine di riservare nell'ambito portuale  spazi  operativi
          allo svolgimento delle  operazioni  portuali  da  parte  di
          altre imprese non concessionarie. 
              3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  adegua   la   disciplina
          relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
          comunitarie. 
              4.  Per  le  iniziative  di  maggiore   rilevanza,   il
          presidente  dell'Autorita'   di   sistema   portuale   puo'
          concludere, previa delibera del comitato portuale,  con  le
          modalita' di cui al  comma  1,  accordi  sostitutivi  della
          concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio  dei
          depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della
          navigazione    e     delle     opere     necessarie     per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  hanno  durata
          almeno decennale. 
              5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di  cui  al
          comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
          infrastrutturali. 
              6. Ai fini del rilascio della  concessione  di  cui  al
          comma  1  e'  richiesto   che   i   destinatari   dell'atto
          concessorio: 
                a) presentino, all'atto della domanda,  un  programma
          di attivita', assistito da idonee garanzie, anche  di  tipo
          fideiussorio, volto  all'incremento  dei  traffici  e  alla
          produttivita' del porto; 
                b)  possiedano  adeguate  attrezzature  tecniche   ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un  ciclo  produttivo
          ed operativo a  carattere  continuativo  ed  integrato  per
          conto proprio e di terzi; 
                c) prevedano un organico di lavoratori rapportato  al
          programma di attivita' di cui alla lettera a). 
              7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
          demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'  per  la
          quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al  tempo
          stesso concessionaria di altra area demaniale nello  stesso
          porto, a meno che l'attivita' per  la  quale  richiede  una
          nuova concessione sia differente  da  quella  di  cui  alle
          concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le  sono  stati  assegnati  in  concessione.  Su
          motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
          concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre  imprese
          portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio
          di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo. 
              8. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad  effettuare
          accertamenti con cadenza annuale al fine di  verificare  il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della  concessione  e   l'attuazione   degli   investimenti
          previsti nel programma di attivita'  di  cui  al  comma  6,
          lettera a). 
              9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
          da   parte   del   concessionario,   nonche'   di   mancato
          raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  programma  di
          attivita',  di  cui  al  comma   6,   lettera   a),   senza
          giustificato motivo, l'Autorita'  di  sistema  portuale  o,
          laddove  non  istituita,  l'autorita'  marittima   revocano
          l'atto concessorio. 
              9-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche ai  depositi  e  stabilimenti  di  prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale.». 
              -  Il  comma  2  dell'art.  18   del   citato   decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n.169,  soppresso  dal  presente
          decreto legislativo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 agosto 2016, n. 203. 
              - Si riporta l'art. 21 della citata  legge  28  gennaio
          1994,  n.  84,  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 21 (Trasformazione in societa' delle compagnie  e
          gruppi portuali). - 1. Le compagnie ed  i  gruppi  portuali
          entro il 18 marzo 1995 debbono costituirsi in  una  o  piu'
          societa' di seguito indicate: 
                a) in una societa' secondo i tipi previsti nel  libro
          quinto, titoli V e VI, del codice civile,  per  l'esercizio
          in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali; 
                b) in una societa' o una cooperativa secondo  i  tipi
          previsti nel libro  quinto,  titoli  V  e  VI,  del  codice
          civile, per la fornitura di servizi, nonche',  fino  al  31
          dicembre  1996,  mere  prestazioni  di  lavoro  in   deroga
          all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; 
                c) in una societa' secondo i tipi previsti nel  libro
          quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente  lo  scopo
          della mera gestione, sulla base dei beni gia'  appartenenti
          alle compagnie e gruppi portuali disciolti. 
              2. Scaduto il termine di cui al comma 1  senza  che  le
          compagnie ed i  gruppi  portuali  abbiano  provveduto  agli
          adempimenti di cui al  comma  6,  le  autorizzazioni  e  le
          concessioni  ad  operare  in  ambito   portuale,   comunque
          rilasciate, decadono. 
              3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1 hanno
          l'obbligo di incorporare tutte le societa' e le cooperative
          costituite su iniziativa dei membri delle compagnie  o  dei
          gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della
          presente  legge,  nonche'  di  assumere  gli  addetti  alle
          compagnie o  gruppi  alla  predetta  data.  Le  societa'  o
          cooperative di cui al comma 1, devono  avere  una  distinta
          organizzazione operativa e separati organi sociali. 
              4. Le societa' derivanti dalla  costituzione  succedono
          alle compagnie ed ai gruppi portuali in  tutti  i  rapporti
          patrimoniali e  finanziari  limitatamente  ai  procedimenti
          gia' promossi entro la data di adozione della  delibera  di
          costituzione di cui al comma 1. 
              5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti
          addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali,
          che non siano transitati  in  continuita'  di  rapporto  di
          lavoro nelle nuove societa' di cui  al  comma  1,  e'  data
          facolta' di costituirsi in imprese ai  sensi  del  presente
          articolo. Alle societa' costituite da  addetti  si  applica
          quanto  disposto  nei  commi  successivi  per  le  societa'
          costituite dai soci delle compagnie. 
              6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie  ed  i
          gruppi portuali possono  procedere,  secondo  la  normativa
          vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei
          porti viciniori, anche al fine di costituire nei  porti  di
          maggior  traffico  un  organismo  societario  in  grado  di
          svolgere attivita' di impresa. 
              7. Le Autorita' di sistema portuale nei porti gia' sedi
          di enti portuali e l'autorita' marittima nei restanti porti
          dispongono la  messa  in  liquidazione  delle  compagnie  e
          gruppi portuali che entro la data del  18  marzo  1995  non
          abbiano adottato la delibera  di  costituzione  secondo  le
          modalita' di cui al  comma  1  ed  effettuato  il  deposito
          dell'atto per l'omologazione al competente  tribunale.  Nei
          confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli
          interventi di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  c),  del
          decreto-legge 13  luglio  1995,  n.  287,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 
              8.  Continuano  ad  applicarsi,  sino  alla   data   di
          iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti  delle
          compagnie  e  gruppi  portuali  che  abbiano  in  corso  le
          procedure  di  costituzione  ai  sensi  del  comma  6,   le
          disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 27 concernenti  il
          funzionamento  degli  stessi,   nonche'   le   disposizioni
          relative  alla  vigilanza  ed   al   controllo   attribuite
          all'Autorita' di sistema portuale, nei porti gia'  sedi  di
          enti  portuali  ed  all'autorita'  marittima  nei  restanti
          porti. 
              8-bis.  Per  favorire  i  processi   di   riconversione
          produttiva e per contenere gli oneri a carico  dello  Stato
          derivanti dall'attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di  quelli
          indicati  all'art.  4,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  ove
          sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera
          b), e dell'art. 17, il cui organico non superi le  quindici
          unita', le stesse possono  svolgere,  in  deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 17, altre tipologie di lavori in  ambito
          portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del  rilascio
          di eventuali concessioni demaniali  relative  ad  attivita'
          comunque connesse ad un  utilizzo  del  demanio  marittimo,
          definite con decreto del Ministro dei trasporti.». 
              - Si riporta l'art. 22 della citata  legge  28  gennaio
          1994,  n.  84  (Riordino  della  legislazione  in   materia
          portuale),   come   modificato   dal    presente    decreto
          legislativo: 
              «Art.  22  (Agevolazioni  fiscali).   -   1.   Per   la
          trasformazione in societa' e in cooperative delle compagnie
          e  dei  gruppi  portuali,  nonche'   delle   organizzazioni
          portuali, si applica il disposto dell'art.  122  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni. 
              2. Le operazioni di cui al comma  1  sono  soggette  ad
          imposta sostitutiva di quelle  di  registro,  ipotecarie  e
          catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella
          misura  fissa  di   51,65   euro;   tali   operazioni   non
          costituiscono presupposto per  l'applicazione  dell'imposta
          sull'incremento di valore degli immobili. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano
          anche ai gruppi  ormeggiatori  e  barcaioli  che  intendano
          trasformarsi in societa' e in cooperative  secondo  i  tipi
          previsti nel libro  quinto,  titoli  V  e  VI,  del  codice
          civile.». 
              - Si riporta l'art. 24, comma 2, della citata legge  28
          gennaio 1994, n. 84, come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 24 (Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene
          del lavoro). - (Omissis). 
              2.  I  lavoratori  delle  imprese  operanti  in  porto,
          nonche' i dipendenti delle associazioni di cui all'art. 17,
          sono iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorita' di
          sistema portuale o, laddove non  istituita,  dall'autorita'
          marittima. Ad essi si applicano le disposizioni in  materia
          di sicurezza e di igiene  del  lavoro  di  cui  al  decreto
          legislativo   9   aprile   2008,   n.   81   e   successive
          modificazioni, ed alla legge 23 dicembre  1978,  n.  833  e
          successive modificazioni. 
              (Omissis).». 
              - Per i riferimenti al l citato decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81 si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 25, comma 1, della citata legge  28
          gennaio 1994, n. 84, come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 25. (Norme assistenziali). - 1. Il  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione puo', con decreto da  emanare
          di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, imporre a carico
          degli spedizionieri e ricevitori  di  merci  nonche'  delle
          imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un
          contributo in misura non superiore a  0,02  euro  per  ogni
          tonnellata di merce  imbarcata  o  sbarcata,  con  parziale
          attribuzione dell'onere ai lavoratori da  esse  dipendenti,
          nel limiti e con le modalita' stabiliti dal decreto stesso.
          Il gettito derivante dall'applicazione  del  contributo  e'
          destinato all'assistenza ed alla  tutela  della  integrita'
          fisica dei lavoratori delle imprese  operanti  in  porto  e
          delle loro famiglie. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  l'allegato  A,  della  citata  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Allegato A 
              1)  Autorita'  di  Sistema  portuale  del  Mar   Ligure
          Occidentale - Porti di Genova, Savona e Vado Ligure. 
              2)  Autorita'  di  Sistema  portuale  del  Mar   Ligure
          Orientale - Porti di La Spezia e Marina di Carrara. 
              3)  Autorita'  di  Sistema  portuale  del  Mar  Tirreno
          Settentrionale  -  Porti  di  Livorno,  Capraia,  Piombino,
          Portoferraio, Rio Marina e Cavo. 
              4)  Autorita'  di  Sistema  portuale  del  Mar  Tirreno
          Centro-Settentrionale - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e
          Gaeta. 
              5)  Autorita'  di  Sistema  portuale  del  Mar  Tirreno
          Centrale - Porti  di  Napoli,  Salerno  e  Castellamare  di
          Stabia. 
              6) Autorita'  di  sistema  portuale  dei  Mari  Tirreno
          Meridionale e Ionio e dello Stretto - Porti di Gioia Tauro,
          Crotone  (porto  vecchio  e  nuovo),  Corigliano   Calabro,
          Taureana di Palmi, Villa San  Giovanni,  Messina,  Milazzo,
          Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria. 
              7) Autorita' di Sistema portuale del Mare di Sardegna -
          Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo
          Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa  Teresa  di
          Gallura (solo banchina commerciale). 
              8) Autorita' di Sistema portuale del  Mare  di  Sicilia
          Occidentale - Porti  di  Palermo,  Termini  Imerese,  Porto
          Empedocle e Trapani. 
              9) Autorita' di Sistema portuale del  Mare  di  Sicilia
          Orientale - Porti di Augusta e Catania. 
              10) Autorita' di Sistema portuale  del  Mare  Adriatico
          Meridionale  -  Porti  di  Bari,   Brindisi,   Manfredonia,
          Barletta e Monopoli. 
              11) Autorita' di Sistema portuale del Mar Ionio - Porto
          di Taranto. 
              12) Autorita' di Sistema portuale  del  Mare  Adriatico
          Centrale - Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San
          Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona. 
              13) Autorita' di Sistema portuale  del  Mare  Adriatico
          Centro-Settentrionale - Porto di Ravenna. 
              14) Autorita' di Sistema portuale  del  Mare  Adriatico
          Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia. 
              15) Autorita' di Sistema portuale  del  Mare  Adriatico
          Orientale - Porto di Trieste.». 
              -  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione 14 novembre 1994, abrogato dal presente decreto
          legislativo,  recava:  «Identificazione  dei   servizi   di
          interesse generale nei porti da fornire  a  titolo  oneroso
          all'utenza portuale». 
              - Si riporta l'art. 86, comma  5,  del  citato  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 86 (Norme transitorie e finali). - (Omissis). 
              5. Ferma restando la disciplina  di  cui  all'art.  17,
          comma  1,  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,   come
          sostituito dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000, n.  186,
          i riferimenti che lo stesso art. 17 fa alla legge 24 giugno
          1997, n. 196, si intendono riferiti alla  disciplina  della
          somministrazione di cui alla normativa vigente. 
              (Omissis).». 
              - Per il testo dell'art. 15-bis della citata  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, si vedano le note all'art. 12. 
              - Per il  testo  dell'art.  8  della  citata  legge  28
          gennaio 1994,  n.  84,  come  modificato  dall'art.  5  del
          presente  decreto  legislativo,   e   per   i   riferimenti
          normativi, si vedano le note all'art. 5.