Art. 9 
 
 
   Modifica all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo 11-ter della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole:  «e  da  due  rappresentanti  della
Conferenza Unificata.» sono sostituite dalle seguenti: «e  da  cinque
rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre delle
regioni,  uno  delle  citta'  metropolitane  e  uno  dei  comuni.»  e
all'ultimo periodo, dopo le parole:  «rappresentanza  unitaria  delle
AdSP collabora»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «rappresentanza
unitaria delle Autorita' di  sistema  portuale  e  la  societa'  Rete
autostrade mediterranee Spa (RAM) collaborano»; 
    b) al  comma  3,  dopo  la  parola:  «gomma»,  sono  inserite  le
seguenti: «, su idrovie interne». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta  l'art.  11-ter,  della  citata  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 11-ter  (Conferenza  nazionale  di  coordinamento
          delle Autorita'  di  sistema  portuale).  -  1.  Presso  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita
          la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di
          sistema  portuale,  con  il   compito   di   coordinare   e
          armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che
          attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte
          di  pianificazione  urbanistica  in  ambito  portuale,   le
          strategie di attuazione  delle  politiche  concessorie  del
          demanio marittimo, nonche'  le  strategie  di  marketing  e
          promozione sui mercati internazionali del sistema  portuale
          nazionale, operando, altresi', la  verifica  dei  piani  di
          sviluppo   portuale,   attraverso   specifiche    relazioni
          predisposte dalle singole Autorita' di sistema portuale. La
          Conferenza e' presieduta dal Ministro delle  infrastrutture
          e dei  trasporti,  ed  e'  composta  dai  Presidenti  delle
          Autorita' di sistema portuale e  da  cinque  rappresentanti
          designati dalla Conferenza  Unificata,  di  cui  tre  delle
          Regioni, uno delle Citta' metropolitane e uno  dei  Comuni.
          Il Ministro, con proprio decreto, puo' nominare un esperto,
          avente comprovata esperienza e qualificazione professionali
          nei settori dell'economia dei  trasporti  e  portuale,  con
          compiti di supporto. L'esperto, nello svolgimento delle sue
          funzioni,  puo'  avvalersi  dei   competenti   uffici   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si  applica
          la  disciplina  dettata  in  materia  di  incompatibilita',
          cumulo di impieghi e  incarichi  di  cui  all'art.  53  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e  del  decreto
          legislativo 8  aprile  2013,  n.  39,  nonche'  sui  limiti
          retributivi di cui all'art. 23-ter del decreto-legge n. 201
          del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
          del 2011. Gli  emolumenti  dell'esperto  di  cui  al  terzo
          periodo determinati, nel rispetto dei limiti retributivi di
          cui all'art. 23-ter del  decreto-legge  n.  201  del  2011,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, sono a carico  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito
          delle risorse di cui all'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'art. 1, comma 238, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311,  relativa  alla  struttura  tecnica  di  missione.  La
          struttura della rappresentanza unitaria delle Autorita'  di
          sistema portuale e la societa' Rete autostrade mediterranee
          Spa (RAM) collaborano con la Conferenza  nello  svolgimento
          dei compiti ad essa affidati, senza nuovi o maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
              2. Alle  riunioni  della  Conferenza  sono  invitati  i
          rappresentanti delle  associazioni  datoriali  e  sindacali
          delle categorie operanti  nel  settore  marittimo  portuale
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale,
          individuate secondo la specifica competenza in ordine  alle
          materie di volta in volta all'ordine del giorno. 
              3. Nell'ambito  delle  attivita'  cui  e'  preposta  la
          Conferenza nazionale di Coordinamento  delle  Autorita'  di
          sistema  portuale,  ai  sensi  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede  di  Conferenza
          Stato-Regioni, e' definito e approvato  un  Accordo  quadro
          nazionale volto a integrare  l'esercizio  delle  rispettive
          competenze e sostenere attivita'  di  interesse  comune  in
          materia di sviluppo logistico di area vasta a supporto  del
          sistema delle Autorita'  di  sistema  portuale,  in  ambiti
          territoriali  omogenei,  anche   interregionali,   per   il
          coordinamento delle politiche di sviluppo della portualita'
          in connessione con le altre reti di trasporto su ferro,  su
          gomma, su idrovie interne e aeree, anche ai fini delle loro
          integrazioni ai Corridoi europei e alle rotte del commercio
          internazionale.».