Art. 4 
 
                 Modifiche allo statuto dell'A.S.I. 
 
  1. Il consiglio di amministrazione dell'A.S.I. provvede, entro  sei
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ad
apportare le necessarie modifiche allo statuto dell'A.S.I. di cui  al
comunicato del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  90  del  19  aprile
2011, adottato ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  31
dicembre 2009, n. 213, al fine di adeguare  le  relative  norme  alle
disposizioni della presente legge. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il   comunicato   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, relativo all'approvazione
          degli statuti degli Enti di Ricerca vigilati dal  MIUR,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2011, n. 90. 
              - Il testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti  di  ricerca  in
          attuazione dell'art. 1 della legge 27  settembre  2007,  n.
          165), gia' soppresso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
          febbraio 2010,  n.  25,  recava:  «Statuti  degli  enti  di
          ricerca».