Art. 2 
 
                   Partecipazione alla Fondazione 
 
  1.  Partecipano  alla  Fondazione  i  membri   fondatori   di   cui
all'articolo 1, comma 117, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e,
previo consenso di questi, in ragione dell'interesse della Fondazione
a ciascuna partecipazione in relazione agli  scopi  della  fondazione
medesima, le persone fisiche e gli enti  che  contribuiscono  per  un
periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro non
inferiori alla quota minima dello 0,5 per cento dell'apporto pubblico
in ragione d'anno, di  seguito  «Partecipanti».  Il  contributo  deve
essere versato annualmente. 
  2. In caso di inadempimento dell'obbligo annuale di contribuzione o
in caso di parziali  contribuzioni  inferiori  alla  quota  minima  o
nell'ipotesi  di  condotta  incompatibile  con  l'impegno  di   leale
collaborazione per il perseguimento delle finalita' della Fondazione,
e'   sospesa   la   partecipazione   alla   Fondazione   fino    alla
regolarizzazione   della   posizione   del   partecipante.    Qualora
l'interessato non provveda ad adempiere ai propri impegni  entro  due
mesi dalla data della diffida ad adempiere da parte  del  Presidente,
la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione e'  dichiarata
dal Consiglio di sorveglianza. Dalla cessazione della  partecipazione
non consegue il diritto di restituzione dei contributi versati. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il riferimento all'art. 1, comma 117, della legge
          11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.