Art. 5 Osservatori regionali e Sezioni provinciali 1. Gli Osservatori regionali operano, come articolazioni dell'Osservatorio nazionale e presso le Conferenze regionali permanenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo dei capoluoghi di regione. 2. Sono membri dell'Osservatorio regionale: il Prefetto del capoluogo di regione, con funzioni di presidente e coordinatore; i Prefetti delle province della regione; il Questore del capoluogo di regione; il Comandante della Legione Carabinieri territorialmente competente; il Comandante regionale della Guardia di Finanza territorialmente competente; il Procuratore generale presso la Corte d'appello presso il capoluogo di regione; il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale; un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia. 3. In caso di impossibilita' di partecipare alle riunioni dell'Osservatorio regionale, i componenti di cui al comma 2 possono delegare propri rappresentanti di comprovata professionalita' e titolari di potere decisionale. 4. Per l'esame di specifiche problematiche, e' sempre fatta salva la facolta' del Prefetto presidente dell'Osservatorio regionale di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e della societa' civile, docenti universitari o esperti nelle materie di cui a presente decreto. 5. I Prefetti delle sedi capoluogo di provincia possono prevedere l'istituzione di Sezioni provinciali quali articolazioni degli Osservatori regionali, nell'ambito delle Conferenze provinciali permanenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per l'esame e l'analisi di specifiche esigenze emerse dai rispettivi territori, specie in quei contesti in cui il fenomeno si presenta con caratteristiche piu' accentuate. 6. Gli Osservatori regionali: a) sulla base delle indicazioni tecnico-operative dell'Organismo tecnico di cui all'articolo 3, monitorano ed analizzano l'andamento del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, anche proponendo eventuali soluzioni da attuare in ambito locale. Le risultanze del monitoraggio e dell'analisi del fenomeno sono trasmesse all'Organismo tecnico, con le modalita' che sono dallo stesso stabilite e direttamente comunicate, nonche' all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno; b) promuovono in ambito locale, anche sulla base delle direttive dell'Osservatorio nazionale e attraverso l'eventuale coinvolgimento delle universita' o delle Scuole di formazione delle istituzioni interessate, iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli amministratori locali, ai segretari comunali, ai dipendenti degli enti locali, nonche' ai dipendenti dello Stato che, per ragione del loro ruolo o incarico, sono comunque coinvolti nelle attivita' di prevenzione e contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Favoriscono, altresi', iniziative di promozione della legalita', con particolare riferimento alle giovani generazioni, anche nell'ottica di sostenere azioni riconducibili all'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
Note all'art. 5: - Per il testo del comma 3 dell'art. 11 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e per i riferimenti al DPR 3 aprile2006, n. 180, si rinvia alle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14: «Art. 5. (Patti per l'attuazione della sicurezza urbana) - 1. In coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano. 2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi: a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalita' diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimita', in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonche' attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza; b) promozione e tutela della legalita', anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonche' la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici; c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3; c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalita', anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita' del Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale. 2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative. 2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste. 2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».