Art. 5 
 
             Osservatori regionali e Sezioni provinciali 
 
  1.  Gli   Osservatori   regionali   operano,   come   articolazioni
dell'Osservatorio  nazionale  e  presso   le   Conferenze   regionali
permanenti di cui all'articolo 11, comma 3, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e del decreto del Presidente della Repubblica
3 aprile 2006, n. 180, presso le Prefetture-Uffici  Territoriali  del
Governo dei capoluoghi di regione. 
  2. Sono membri dell'Osservatorio regionale: 
     il Prefetto del capoluogo di regione, con funzioni di presidente
e coordinatore; 
     i Prefetti delle province della regione; 
     il Questore del capoluogo di regione; 
     il  Comandante  della   Legione   Carabinieri   territorialmente
competente; 
     il   Comandante   regionale    della    Guardia    di    Finanza
territorialmente competente; 
     il Procuratore generale presso  la  Corte  d'appello  presso  il
capoluogo di regione; 
     il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale; 
     un  rappresentante  designato  dall'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani; 
     un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia. 
  3.  In  caso  di  impossibilita'  di  partecipare   alle   riunioni
dell'Osservatorio regionale, i componenti di cui al comma  2  possono
delegare  propri  rappresentanti  di  comprovata  professionalita'  e
titolari di potere decisionale. 
  4. Per l'esame di specifiche problematiche, e' sempre  fatta  salva
la facolta' del Prefetto presidente  dell'Osservatorio  regionale  di
chiamare a partecipare alle riunioni altri  soggetti,  rappresentanti
delle  istituzioni,  delle  associazioni  e  della  societa'  civile,
docenti universitari o  esperti  nelle  materie  di  cui  a  presente
decreto. 
  5. I Prefetti delle sedi capoluogo di provincia  possono  prevedere
l'istituzione  di  Sezioni  provinciali  quali  articolazioni   degli
Osservatori  regionali,  nell'ambito  delle  Conferenze   provinciali
permanenti di cui all'articolo 11, comma 3, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e del decreto del Presidente della Repubblica
3 aprile 2006, n. 180, per l'esame e l'analisi di specifiche esigenze
emerse dai rispettivi territori, specie in quei contesti  in  cui  il
fenomeno si presenta con caratteristiche piu' accentuate. 
  6. Gli Osservatori regionali: 
    a) sulla base delle indicazioni tecnico-operative  dell'Organismo
tecnico di cui all'articolo 3, monitorano ed  analizzano  l'andamento
del  fenomeno   degli   atti   intimidatori   nei   confronti   degli
amministratori  locali,  anche  proponendo  eventuali  soluzioni   da
attuare  in  ambito  locale.  Le  risultanze   del   monitoraggio   e
dell'analisi del fenomeno sono trasmesse all'Organismo  tecnico,  con
le  modalita'  che  sono  dallo  stesso  stabilite   e   direttamente
comunicate,   nonche'   all'Ufficio   di   Gabinetto   del   Ministro
dell'interno; 
    b) promuovono in ambito locale, anche sulla base delle  direttive
dell'Osservatorio nazionale e attraverso  l'eventuale  coinvolgimento
delle universita' o delle  Scuole  di  formazione  delle  istituzioni
interessate, iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli
amministratori locali, ai segretari  comunali,  ai  dipendenti  degli
enti locali, nonche' ai dipendenti dello Stato che, per  ragione  del
loro ruolo o incarico, sono comunque  coinvolti  nelle  attivita'  di
prevenzione e contrasto del  fenomeno  degli  atti  intimidatori  nei
confronti  degli  amministratori   locali.   Favoriscono,   altresi',
iniziative di promozione della legalita', con particolare riferimento
alle giovani  generazioni,  anche  nell'ottica  di  sostenere  azioni
riconducibili all'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo del comma  3  dell'art.  11  del  citato
          decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  per  i
          riferimenti al DPR 3 aprile2006, n.  180,  si  rinvia  alle
          note alle premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14: 
              «Art.  5.  (Patti  per  l'attuazione  della   sicurezza
          urbana) - 1. In coerenza  con  le  linee  generali  di  cui
          all'articolo 2, con  appositi  patti  sottoscritti  tra  il
          prefetto  ed  il  sindaco,  nel  rispetto  di  linee  guida
          adottate,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,   con
          accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali, possono essere individuati, in  relazione
          alla specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza
          urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali
          confinanti con il territorio urbano. 
              2. I patti per la sicurezza urbana di cui  al  comma  1
          perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi: 
                a)  prevenzione   e   contrasto   dei   fenomeni   di
          criminalita' diffusa e  predatoria,  attraverso  servizi  e
          interventi di prossimita', in particolare a vantaggio delle
          zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche
          coinvolgendo,   mediante   appositi   accordi,   le    reti
          territoriali di volontari per la tutela e  la  salvaguardia
          dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini
          e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte
          ad esigenze  straordinarie  di  controllo  del  territorio,
          nonche'   attraverso   l'installazione   di   sistemi    di
          videosorveglianza; 
                b)  promozione  e  tutela  della   legalita',   anche
          mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma  di
          condotta illecita,  compresi  l'occupazione  arbitraria  di
          immobili e lo smercio di beni contraffatti  o  falsificati,
          nonche' la  prevenzione  di  altri  fenomeni  che  comunque
          comportino  turbativa  del  libero  utilizzo  degli   spazi
          pubblici; 
                c) promozione del rispetto del decoro  urbano,  anche
          valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra
          le amministrazioni  competenti,  finalizzate  a  coadiuvare
          l'ente locale nell'individuazione di  aree  urbane  su  cui
          insistono plessi scolastici e  sedi  universitarie,  musei,
          aree e parchi archeologici, complessi monumentali  o  altri
          istituti e luoghi della cultura o comunque  interessati  da
          consistenti  flussi  turistici,  ovvero  adibite  a   verde
          pubblico, da  sottoporre  a  particolare  tutela  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 3; 
                c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e
          della solidarieta' sociale mediante azioni e  progetti  per
          l'eliminazione   di   fattori   di   marginalita',    anche
          valorizzando la  collaborazione  con  enti  o  associazioni
          operanti nel privato sociale, in coerenza con le  finalita'
          del  Piano  nazionale  per  la  lotta   alla   poverta'   e
          all'esclusione sociale. 
              2-bis.  I  patti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          sottoscritti tra il prefetto e il  sindaco,  anche  tenendo
          conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite  da
          associazioni    di    categoria    comparativamente    piu'
          rappresentative. 
              2-ter.  Ai  fini  dell'installazione  di   sistemi   di
          videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a),  da  parte
          dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7  milioni  di  euro
          per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2018 e 2019. Al relativo onere  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2017-2019, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. 
              2-quater. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono definite le modalita' di presentazione delle richieste
          da parte  dei  comuni  interessati  nonche'  i  criteri  di
          ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base
          delle medesime richieste. 
              2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio».