Art. 10 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'attivita' di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti riconosciuti e' sottoposta alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale.»; b) il comma 2 e' abrogato; c) il comma 2-bis e' abrogato.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Vigilanza). - 1. L'attivita' di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti riconosciuti e' sottoposta alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale. 2. (Abrogato). 2-bis. (Abrogato).».