Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
                                 102 
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  L'attivita'  di
difesa attiva e passiva ai sensi  del  presente  decreto  legislativo
svolta dagli Organismi  collettivi  di  difesa  e  dagli  altri  enti
riconosciuti e' sottoposta  alla  vigilanza  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale.»; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) il comma 2-bis e' abrogato. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del  citato  decreto
          legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 13 (Vigilanza). - 1. L'attivita' di difesa attiva
          e passiva ai sensi del presente decreto legislativo  svolta
          dagli Organismi collettivi di difesa  e  dagli  altri  enti
          riconosciuti e' sottoposta alla vigilanza delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno
          sede legale. 
              2. (Abrogato). 
              2-bis. (Abrogato).».