Art. 13 
 
               Materiale forestale di moltiplicazione 
 
  1. La provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini
forestali e' certificata in conformita' alle disposizioni del decreto
legislativo 10 novembre  2003,  n.  386.  Il  medesimo  materiale  di
moltiplicazione deve essere  in  condizioni  fito-sanitarie  conformi
alle normative di settore  ed  adeguato  alle  condizioni  ambientali
della stazione di impianto. 
  2. Le regioni aggiornano i registri dei materiali di base  previsti
dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in
cui vengono iscritti i  materiali  forestali  di  base  presenti  nel
proprio territorio. Le regioni alimentano con i dati dei registri  di
cui al primo periodo il registro  nazionale  dei  materiali  di  base
conservato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali. 
  3. Al fine di tutelare la biodiversita'  del  patrimonio  forestale
nazionale, in relazione  alle  competenze  previste  all'articolo  2,
comma 2, del decreto legislativo 4 giugno  1997,  n.  143,  i  Centri
nazionali biodiversita' Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco
Fontana, sono riconosciuti quali centri nazionali per lo studio e  la
conservazione della biodiversita' forestale. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
sentito il Ministro della difesa, sono individuati  ulteriori  centri
rispetto a quelli di cui al primo  periodo,  in  numero  e  modalita'
sufficienti  a  rappresentare  zone  omogenee  dal  punto  di   vista
ecologico, ed e' loro riconosciuta la qualifica di  Centri  nazionali
per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale. 
  4. I centri di cui al comma 3 sono  abilitati  alla  certificazione
ufficiale delle analisi sulla qualita' dei semi forestali  e  possono
coadiuvare le regioni nell'individuazione delle aree di provenienza e
dei materiali di base collaborando con  i  centri  di  ricerca  e  le
istituzioni  europee  e  nazionali  che  operano  nel   campo   della
conservazione delle risorse genetiche forestali. 
  5. La Commissione  tecnica  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo del  10  novembre  2003,  n.  386,  istituita  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  redige,
conserva e aggiorna il registro nazionale dei materiali  di  base  di
cui al comma 2 e coordina la filiera vivaistica forestale  nazionale,
secondo modalita' definite con decreto del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali. 
  6. All'attuazione del presente articolo si  fa  fronte  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si  riportano  gli  articoli  10  e  14  del  decreto
          legislativo 10 novembre  2003,  n.  386  (Attuazione  della
          direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei
          materiali forestali di moltiplicazione),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29  gennaio  2004,  n.  23,  supplemento
          ordinario: 
              «Art. 10. (Registro dei materiali di base). 1. Entro un
          anno dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          istituiscono un registro dei materiali di base delle specie
          elencate nell'allegato I presenti nel  proprio  territorio.
          In detto registro, sono inseriti i dati specifici  relativi
          a ciascuna unita' di ammissione unitamente  al  riferimento
          unico del registro. I popolamenti gia'  iscritti  al  Libro
          nazionale dei boschi da seme sono  iscritti  nel  registro,
          salvo parere contrario della regione o  provincia  autonoma
          competente per territorio. 
              2. Il registro di  cui  al  comma  1  e'  trasmesso  al
          Ministero entro tre mesi dalla data della sua istituzione. 
              3. Sulla base dei registri regionali e provinciali,  il
          Ministero redige un registro  nazionale  dei  materiali  di
          base.  Il  Ministero  redige,  inoltre,  una  sintesi   del
          registro  nazionale  sotto  forma  di  elenco,  redatto  in
          formato standard per ciascuna unita' di  ammissione,  e  lo
          rende disponibile  alla  Commissione  europea,  agli  altri
          Stati membri, alle regioni  e  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. Per i  materiali:  «identificati  alla
          fonte» e: «selezionati» e'  consentita  una  sintesi  delle
          informazioni  dei  materiali  di  base  in  funzione  delle
          «regioni di provenienza» recante le seguenti informazioni: 
                a) il nome botanico; 
                b) la categoria; 
                c) la destinazione; 
                d) il tipo di materiale di base; 
                e) il riferimento di registro o, se del caso, sintesi
          dello stesso, o il codice d'identita' relativo alla regione
          di provenienza; 
                f) l'ubicazione:  una  breve  denominazione,  se  del
          caso, nonche' uno dei seguenti insiemi di dati: 
                1)  per  la  categoria:  «identificati  alla  fonte»,
          regione  di  provenienza  ed  estensione   latitudinale   e
          longitudinale; 
              2)  per  la  categoria:   «selezionati»,   regione   di
          provenienza e posizione geografica definita da latitudine e
          longitudine o estensione latitudinale e longitudinale; 
              3) per la categoria: «qualificati», la posizione  o  le
          posizioni geografiche esatte dei materiali di base; 
              4) per la categoria: «controllati», la posizione  o  le
          posizioni geografiche esatte dei materiali di base; 
                g) l'altitudine o estensione altimetrica; 
                h) la superficie: le dimensioni di una o  piu'  fonti
          di semi, uno o piu' soprassuoli o uno  o  piu'  arboreo  da
          seme; 
                i)  l'origine:  occorre  inoltre  dichiarare   se   i
          materiali   di   base    sono    autoctoni/indigeni,    non
          autoctoni/non indigeni o  di  origine  sconosciuta.  Per  i
          materiali di base non autoctoni/non indigeni, l'origine, se
          conosciuta, deve essere dichiarata; 
                l) nel  caso  di  materiali:  «controllati»,  occorre
          indicare se sono geneticamente modificati. 
              4. La demarcazione delle regioni  di  provenienza  deve
          essere indicata dagli organismi ufficiali, singolarmente  o
          d'intesa tra di loro, tramite la redazione e  pubblicazione
          di  apposite  cartografie,   realizzate   secondo   criteri
          omogenei definiti dalla Commissione di cui all'articolo 14,
          di concerto con gli organismi ufficiali di cui all'articolo
          2, comma 1, lettera n). Le cartografie vengono  inviate  al
          Ministero e, tramite questo,  alla  Commissione  europea  e
          agli altri Stati membri. 
              5. I requisiti minimi per  l'ammissione  all'iscrizione
          sui registri ufficiali dei materiali di base destinati alla
          produzione di materiali di moltiplicazione certificati come
          identificati  alla  fonte,   selezionati,   qualificati   e
          controllati, sono individuati negli allegati II,  III,  IV,
          V.» 
              «Art. 14. (Commissione  tecnica).  1.  Entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  con
          decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali,
          da adottare di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  e'  istituita  presso  il  Ministero   una
          commissione tecnica che sostituisce la commissione  tecnico
          - consultiva di cui all'articolo 16 della legge  22  maggio
          1973, n. 269. 
              2. La commissione tecnica di cui al comma  1,  assicura
          il supporto tecnico -  scientifico  e  svolge  funzioni  di
          indirizzo e raccordo generale tra i soggetti  istituzionali
          competenti  nel  settore   dei   materiali   forestali   di
          moltiplicazione,  in  particolare   nei   confronti   degli
          organismi ufficiali, garantendo altresi' lo svolgimento dei
          compiti previsti dal presente decreto. Entro tre mesi dalla
          data  della  sua   istituzione   la   commissione   tecnica
          definisce, in particolare: 
                a) i modelli di registro di carico e scarico  di  cui
          all'articolo 5, comma 2; 
                b)  le  modalita'  di   raccolta   dei   dati   sulla
          consistenza del materiale vivaistico, di  cui  all'articolo
          5, comma 4; 
                c) i codici delle  regioni  di  provenienza,  di  cui
          all'articolo 8, comma 12; 
                d)   i   criteri   per    l'individuazione    e    la
          rappresentazione cartografica delle regioni di provenienza,
          di cui all'articolo 10, comma 4; 
                e) i criteri, cui devono rispondere  i  materiali  di
          moltiplicazione  importati  a   garanzia   dell'equivalenza
          qualitativa rispetto ai materiali prodotti nella  Comunita'
          europea, di cui all'articolo 13, comma 3; 
                f)  il  peso  minimo  dei  campioni  di  sementi   da
          prelevare per i controlli doganali di cui all'articolo  13,
          comma 8; 
                g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15,
          comma 1. 
              3. I documenti di cui al comma 2 sono adottati, con uno
          o piu' decreti, dal Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali. 
              4. La commissione di cui al comma 1  e'  costituita  da
          nove membri cosi' suddivisi: 
                a)   un   rappresentante   del   mondo    scientifico
          universitario esperto in vivaistica forestale, designato di
          concerto tra Ministero e la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano; 
                b) tre rappresentanti delle regioni e delle  province
          autonome, esperti dei  settore,  designati  dal  Presidente
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
                c) due rappresentanti dei Ministero  delle  politiche
          agricole e forestali, di cui uno dell'Istituto sperimentale
          per la selvicoltura di Arezzo; 
                d) un rappresentante del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela dei territorio; 
                e) un rappresentante dei produttori privati, nominato
          dalle    associazioni    di    categoria    del     settore
          vivaistico-sementiero        forestale         maggiormente
          rappresentative a livello nazionale; 
                f) un rappresentante dell'Istituto di sperimentazione
          per la pioppicoltura designato dalla Commissione  nazionale
          per il pioppo. 
              5. I componenti della  commissione  tecnica  durano  in
          carica tre anni e possono essere riconfermati.  Per  ognuno
          dei membri di cui al comma 4 e' designato un supplente.  La
          funzione di segreteria e' svolta, senza diritto di voto, da
          un dirigente o da un funzionario della competente struttura
          del  Ministero;  nella  prima  riunione,  i  membri   della
          commissione eleggono al proprio  interno  il  Presidente  e
          definiscono un regolamento di funzionamento. 
              6. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 e'
          corrisposto il gettone di presenza previsto dalla  legge  5
          giugno 1967, n. 417; agli oneri derivanti  dalle  spese  di
          funzionamento della commissione si fa fronte con le risorse
          gia'  previste  per  la  commissione  nazionale,   di   cui
          dall'articolo 16, della legge 22 maggio 1973, n. 269.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  4  giugno  1997,  n.  143  (Conferimento  alle
          regioni  delle  funzioni  amministrative  in   materia   di
          agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione
          centrale), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  5  giugno
          1997, n. 129: 
              «Art. 2. (Ministero per le politiche agricole). 
              (Omissis). 
              2.  Ferme  restando,  fino  all'adozione  di  eventuali
          ulteriori decreti  legislativi  ai  sensi  dell'articolo  1
          della  legge  15  marzo  1997,   n.   59,   e   fino   alla
          ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge,
          le  attribuzioni  di  altre  amministrazioni  centrali,  il
          Ministero svolge, altresi', per quanto gia'  di  competenza
          del soppresso Ministero delle risorse agricole,  alimentari
          e  forestali,  compiti  di   disciplina   generale   e   di
          coordinamento nazionale nelle seguenti  materie:  scorte  e
          approvvigionamenti alimentari; tutela  della  qualita'  dei
          prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere
          non  sanitario;  ricerca  e  sperimentazione,   svolte   da
          istituti   e   laboratori   nazionali;   importazione    ed
          esportazione   dei   prodotti   agricoli   e    alimentari,
          nell'ambito  della   normativa   vigente;   interventi   di
          regolazione  dei  mercati;  regolazione  delle  sementi   e
          materiale di propagazione, del settore fitosanitario e  dei
          fertilizzanti;  registri  di   varieta'   vegetali,   libri
          genealogici del bestiame e libri nazionali  dei  boschi  da
          seme; salvaguardia e tutela delle biodiversita' vegetali  e
          animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione  delle
          risorse ittiche marine di interesse nazionale;  impiego  di
          biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie
          cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della  legge
          11 febbraio 1992, n. 157 ; grandi reti infrastrutturali  di
          irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui  alla
          legge 8 novembre 1986, n. 752 , e al decreto legislativo  3
          aprile  1993,  n.  96  ,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni.».