Art. 15 
 
                 Monitoraggio, statistiche, ricerca, 
                      formazione e informazione 
 
  1.  A  fini  statistici,  di  inventario  e  di  monitoraggio   del
patrimonio forestale nazionale  e  delle  filiere  del  settore,  nel
rispetto degli  impegni  internazionali  e  degli  standard  definiti
dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle  Nazioni  Unite,  la
definizione di foresta e' quella adottata dall'Istituto nazionale  di
statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale  delle  foreste  e
dei serbatoi forestali di carbonio. 
  2.  In  attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,   il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il
coordinamento,   l'armonizzazione   e   la   digitalizzazione   delle
informazioni  statistiche  e  cartografiche  inerenti  al  patrimonio
forestale, la gestione delle attivita' di settore e  le  sue  filiere
produttive,  nonche'  delle  informazioni  di  carattere   ambientale
inerenti la materia forestale. Tale attivita' e'  svolta  sentiti  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  il
Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  province  autonome  e  con
l'Istituto  nazionale  di  statistica.  Al  fine  di  facilitare  una
migliore conoscenza e gestione del patrimonio forestale, il Ministero
delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali    promuove
l'elaborazione di criteri  per  la  realizzazione  della  cartografia
forestale georiferita, da rendere disponibile sul sito  istituzionale
del Ministero, nel rispetto della direttiva 2007/2/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 e della direttiva 2003/4/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio  2003.  A  tale
attivita' si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
predispone altresi' un rapporto pubblico periodico  sullo  stato  del
patrimonio forestale nazionale,  del  settore  e  delle  sue  filiere
produttive  coerentemente  con  gli  standard   di   monitoraggio   e
valutazione definiti dal processo pan-europeo  Forest  Europe  e  con
quelli forniti  dall'Unione  europea  e  dalle  organizzazioni  delle
Nazioni Unite. Il rapporto e' pubblicato sul sito  istituzionale  del
Ministero ed e' comunicato alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato
della Repubblica. 
  4. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
promuove,  anche  avvalendosi  dei  propri  enti  strumentali  ed  in
collaborazione con le Universita', gli  enti  di  ricerca  nazionali,
europei e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, lo  sviluppo  della
ricerca e della sperimentazione in ambito forestale in conformita' al
Piano strategico per l'innovazione e la ricerca del settore agricolo,
alimentare forestale e alle disposizioni del decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 454. 
  5. Le regioni possono promuovere d'intesa con  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali,  forme  di  coordinamento
interregionale per lo scambio ed il riconoscimento dei programmi, dei
titoli  e  dei  crediti  formativi   nell'ambito   della   formazione
professionale  e  dell'aggiornamento  tecnico  degli  operatori   del
settore forestale. 
  6. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
anche d'intesa con le  regioni,  puo'  promuovere  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attivita' di
informazione  e  divulgazione  pubblica  nonche'  di   educazione   e
comunicazione sul significato  e  ruolo  del  bosco,  della  gestione
forestale, delle filiere produttive  e  dei  servizi  generati  dalle
foreste e della loro razionale gestione, in favore della societa'. 
 
          Note all'art. 15: 
              - La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio   del    14    marzo    2007    che    istituisce
          un'Infrastruttura  per  l'informazione  territoriale  nella
          Comunita' europea (Inspire), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 25 aprile 2007, n. L 108. 
              - La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del 28 gennaio  2003  sull'accesso  del  pubblico
          all'informazione  ambientale  e  che  abroga  la  direttiva
          90/313/CEE del  Consiglio,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 14 febbraio 2003, n. L 41. 
              - Il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  454
          (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura,
          a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3  dicembre  1999,  n.
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