Art. 17 
 
               Disposizioni applicative e transitorie 
 
  1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono  alle
finalita' del  presente  decreto  ai  sensi  dei  rispettivi  statuti
speciali e  delle  relative  norme  di  attuazione,  nell'ambito  dei
rispettivi ordinamenti. 
  2. Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  ministeriali  e  delle
disposizioni di indirizzo elaborate ai  sensi  del  presente  decreto
restano valide  le  eventuali  normative  di  dettaglio  nazionali  e
regionali vigenti.