Art. 4 
 
                       Aree assimilate a bosco 
 
  1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto  salvo
quanto gia' previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143
e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati
a bosco: 
    a) le formazioni  vegetali  di  specie  arboree  o  arbustive  in
qualsiasi stadio di  sviluppo,  di  consociazione  e  di  evoluzione,
comprese  le  sugherete  e  quelle  caratteristiche   della   macchia
mediterranea,  riconosciute  dalla  normativa  regionale  vigente   o
individuate dal  piano  paesaggistico  regionale  ovvero  nell'ambito
degli  specifici  accordi  di  collaborazione  stipulati,  ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle  regioni  e
dai competenti organi territoriali del Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo  per  il  particolare  interesse
forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che  non
risultano gia' classificate a bosco; 
    b)  i  fondi  gravati  dall'obbligo  di  rimboschimento  per   le
finalita' di difesa idrogeologica del  territorio,  di  miglioramento
della qualita' dell'aria, di salvaguardia del patrimonio  idrico,  di
conservazione della biodiversita',  di  protezione  del  paesaggio  e
dell'ambiente in generale; 
    c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite  monetizzazione,
in ottemperanza agli  obblighi  di  intervento  compensativo  di  cui
all'articolo 8, commi 3 e 4; 
    d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e
arbustiva a causa di interventi antropici,  di  danni  da  avversita'
biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa  di
trasformazioni  attuate   in   assenza   o   in   difformita'   dalle
autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 
    e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a
2.000 metri quadrati che interrompono la continuita' del  bosco,  non
riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati  o  pascoli
arborati; 
    f) le infrastrutture lineari di pubblica utilita' e le rispettive
aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a  20  metri  che
interrompono  la  continuita'  del  bosco,  comprese  la   viabilita'
forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra
e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento  della
vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a
garantire l'efficienza delle opere stesse e che  non  necessitano  di
ulteriori atti autorizzativi. 
  2. Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956,  n.  759,
non si  applicano  le  definizioni  di  cui  al  comma  1  e  di  cui
all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli  interventi  colturali
disciplinati  dalla  medesima  legge  e  da  specifiche  disposizioni
regionali. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  143  e  156  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  citato  nelle
          premesse: 
              «Art. 143. (Piano paesaggistico). 1. L'elaborazione del
          piano paesaggistico comprende almeno: 
                a)   ricognizione   del   territorio    oggetto    di
          pianificazione,    mediante     l'analisi     delle     sue
          caratteristiche  paesaggistiche,  impresse  dalla   natura,
          dalla storia e dalle loro interrelazioni,  ai  sensi  degli
          articoli 131 e 135; 
                b)  ricognizione  degli   immobili   e   delle   aree
          dichiarati  di  notevole  interesse   pubblico   ai   sensi
          dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in
          scala idonea alla identificazione,  nonche'  determinazione
          delle   specifiche   prescrizioni    d'uso,    a    termini
          dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di  cui
          agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; 
                c)  ricognizione  delle  aree  di  cui  al  comma   1
          dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in
          scala idonea alla identificazione,  nonche'  determinazione
          di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
          dei caratteri distintivi di dette aree  e,  compatibilmente
          con essi, la valorizzazione; 
                d) eventuale individuazione di ulteriori immobili  od
          aree,   di   notevole   interesse   pubblico   a    termini
          dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro  delimitazione
          e rappresentazione in scala  idonea  alla  identificazione,
          nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso,
          a termini dell'articolo 138, comma 1; 
                e) individuazione di eventuali,  ulteriori  contesti,
          diversi da quelli indicati all'articolo 134, da  sottoporre
          a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; 
                f) analisi  delle  dinamiche  di  trasformazione  del
          territorio  ai  fini  dell'individuazione  dei  fattori  di
          rischio e degli elementi di vulnerabilita'  del  paesaggio,
          nonche' comparazione con gli altri atti di  programmazione,
          di pianificazione e di difesa del suolo; 
                g) individuazione  degli  interventi  di  recupero  e
          riqualificazione delle aree significativamente  compromesse
          o degradate e  degli  altri  interventi  di  valorizzazione
          compatibili con le esigenze della tutela; 
                h) individuazione  delle  misure  necessarie  per  il
          corretto inserimento,  nel  contesto  paesaggistico,  degli
          interventi di trasformazione del  territorio,  al  fine  di
          realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; 
                i) individuazione dei diversi ambiti e  dei  relativi
          obiettivi di qualita', a termini dell'articolo  135,  comma
          3. 
              2.  Le  regioni,   il   Ministero   ed   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          possono stipulare intese per la definizione delle modalita'
          di elaborazione congiunta dei  piani  paesaggistici,  salvo
          quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo  periodo.
          Nell'intesa e' stabilito il termine  entro  il  quale  deve
          essere completata l'elaborazione del  piano.  Il  piano  e'
          oggetto di apposito accordo fra pubbliche  amministrazioni,
          ai sensi dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.
          241.  L'accordo  stabilisce  altresi'  i  presupposti,   le
          modalita' ed i  tempi  per  la  revisione  del  piano,  con
          particolare  riferimento  all'eventuale  sopravvenienza  di
          dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e  141  o
          di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il
          piano e' approvato con  provvedimento  regionale  entro  il
          termine  fissato  nell'accordo.  Decorso  inutilmente  tale
          termine, il piano, limitatamente ai beni  paesaggistici  di
          cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e'  approvato  in
          via  sostitutiva  con  decreto  del  Ministro,  sentito  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. 
              3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal
          soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui  agli
          articoli  146  e  147  e'  vincolante  in  relazione   agli
          interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni  paesaggistici
          di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1,  salvo  quanto
          disposto al comma 4, nonche' quanto previsto  dall'articolo
          146, comma 5. 
              4. Il piano puo' prevedere: 
                a) la individuazione di aree  soggette  a  tutela  ai
          sensi dell'articolo 142  e  non  interessate  da  specifici
          procedimenti o provvedimenti ai sensi degli  articoli  136,
          138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la  realizzazione  di
          interventi puo' avvenire previo  accertamento,  nell'ambito
          del procedimento ordinato al rilascio del titolo  edilizio,
          della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni
          del  piano  paesaggistico  e  dello  strumento  urbanistico
          comunale; 
                b)   la   individuazione   delle   aree    gravemente
          compromesse o degradate nelle quali la realizzazione  degli
          interventi  effettivamente  volti  al  recupero   ed   alla
          riqualificazione     non     richiede      il      rilascio
          dell'autorizzazione di cui all'articolo 146. 
              5. L'entrata in vigore delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 4 e'  subordinata  all'approvazione  degli  strumenti
          urbanistici  adeguati  al  piano  paesaggistico,  ai  sensi
          dell'articolo 145, commi 3 e 4. 
              6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in  vigore
          delle  disposizioni  che  consentono  la  realizzazione  di
          interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
          comma 4, all'esito positivo di un periodo  di  monitoraggio
          che  verifichi  l'effettiva  conformita'  alle   previsioni
          vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. 
              7. Il piano prevede comunque che nelle aree di  cui  al
          comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a  campione
          sugli  interventi  realizzati  e  che   l'accertamento   di
          significative violazioni delle previsioni vigenti determini
          la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione  di  cui
          agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei  quali
          si sono rilevate le violazioni. 
              8.  Il  piano  paesaggistico  puo'  individuare   anche
          linee-guida  prioritarie  per  progetti  di  conservazione,
          recupero, riqualificazione, valorizzazione  e  gestione  di
          aree regionali, indicandone gli  strumenti  di  attuazione,
          comprese le misure incentivanti. 
              9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non
          sono  consentiti,  sugli  immobili  e  nelle  aree  di  cui
          all'articolo  134,   interventi   in   contrasto   con   le
          prescrizioni di tutela previste nel  piano  stesso.  A  far
          data dalla approvazione del piano le relative previsioni  e
          prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle
          previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.» 
              «Art.  156.  (Verifica   ed   adeguamento   dei   piani
          paesaggistici). 1. Entro il 31 dicembre  2009,  le  regioni
          che  hanno  redatto  piani  paesaggistici,  verificano   la
          conformita' tra le disposizioni dei  predetti  piani  e  le
          previsioni dell'articolo  143  e  provvedono  ai  necessari
          adeguamenti. Decorso inutilmente il  termine  sopraindicato
          il  Ministero  provvede  in  via   sostitutiva   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 7. 
              2. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa  con  la
          Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di
          convenzione con le regioni  in  cui  vengono  stabilite  le
          metodologie  e  le  procedure  di  ricognizione,   analisi,
          censimento e catalogazione  degli  immobili  e  delle  aree
          oggetto di tutela, ivi comprese le  tecniche  per  la  loro
          rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte  ad
          assicurare la interoperabilita' dei sistemi informativi. 
              3. Le regioni e il Ministero, in conformita'  a  quanto
          stabilito dall'articolo 135, possono stipulare  intese,  ai
          sensi dell'articolo  143,  comma  2,  per  disciplinare  lo
          svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei
          piani paesaggistici. Nell'intesa e'  stabilito  il  termine
          entro il quale  devono  essere  completati  la  verifica  e
          l'adeguamento, nonche' il termine entro il quale la regione
          approva il piano adeguato. Il piano adeguato e' oggetto  di
          accordo  fra  il  Ministero  e   la   regione,   ai   sensi
          dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla
          data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di
          cui all'articolo 143, comma  9.  Qualora  all'adozione  del
          piano non consegua  la  sua  approvazione  da  parte  della
          regione, entro i termini stabiliti dall'accordo,  il  piano
          medesimo e' approvato in via sostitutiva  con  decreto  del
          Ministro. 
              4. Qualora  l'intesa  di  cui  al  comma  3  non  venga
          stipulata,   ovvero   ad   essa   non    segua    l'accordo
          procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non  trova
          applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5  dell'articolo
          143.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1990, n. 192: 
              «Art. 15. (Accordi fra pubbliche  amministrazioni).  1.
          Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo  14,
          le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.». 
              - La legge 18 luglio 1956, n. 759 (Coltivazione, difesa
          e sfruttamento della sughera) e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 1956, n. 190.