Art. 6 
 
              Programmazione e pianificazione forestale 
 
  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del  mare,  il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo  e  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
e' approvata la  Strategia  forestale  nazionale.  La  Strategia,  in
attuazione dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1 e  2
e degli impegni assunti a  livello  internazionale  ed  europeo,  con
particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione  europea
COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed  in  continuita'  con  il
Programma quadro per il settore forestale,  definisce  gli  indirizzi
nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione  attiva  del
patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e  delle
sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la
filiera pioppicola. La Strategia forestale nazionale ha una validita'
di  venti  anni  ed  e'  soggetta   a   revisione   e   aggiornamento
quinquennale. 
  2. In coerenza con la Strategia  forestale  nazionale  adottata  ai
sensi del comma 1,  le  regioni  individuano  i  propri  obiettivi  e
definiscono le relative linee d'azione. A tal fine, in relazione alle
specifiche esigenze socio-economiche,  ambientali  e  paesaggistiche,
nonche' alle necessita' di prevenzione del rischio idrogeologico,  di
mitigazione e di adattamento al  cambiamento  climatico,  le  regioni
adottano  Programmi  forestali  regionali  e  provvedono  alla   loro
revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri  e
degli indicatori da esse  stesse  individuati  tra  quelli  contenuti
nella Strategia forestale nazionale. 
  3. Le  regioni  possono  predisporre,  nell'ambito  di  comprensori
territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche,
economico-produttive o amministrative, piani forestali  di  indirizzo
territoriale, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e  alla
valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle
attivita' necessarie alla loro tutela e gestione attiva,  nonche'  al
coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale di  cui  al
comma 6. L'attivita' di cui al  presente  comma  puo'  essere  svolta
anche in accordo tra piu' regioni ed  enti  locali  in  coerenza  con
quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani  forestali
di  indirizzo  territoriale  concorrono  alla  redazione  dei   piani
paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145
del medesimo decreto legislativo. 
  4. All'approvazione dei piani forestali di  indirizzo  territoriale
di cui al comma 3, si applicano le misure di semplificazione  di  cui
al punto A.20  dell'Allegato  A  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. 
  5. Le regioni, nel rispetto dell'interesse comune,  garantiscono  e
curano l'applicazione dei piani forestali di indirizzo  territoriale,
anche attraverso le forme di sostituzione diretta  o  di  affidamento
della gestione previste all'articolo 12. Con  i  piani  forestali  di
indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno: 
    a)  le  destinazioni  d'uso   delle   superfici   silvo-pastorali
ricadenti all'interno del territorio sottoposto a  pianificazione,  i
relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione  necessari  alla  loro
tutela, gestione e valorizzazione; 
    b)  le  priorita'  d'intervento  necessarie  alla  tutela,   alla
gestione   e   alla   valorizzazione    ambientale,    economica    e
socio-culturale dei boschi e dei pascoli  ricadenti  all'interno  del
territorio sottoposto a pianificazione; 
    c)  il  coordinamento  tra  i  diversi  ambiti   e   livelli   di
programmazione e di pianificazione territoriale e forestali  vigenti,
in  conformita'  con  i  piani  paesaggistici  regionali  e  con  gli
indirizzi di gestione  delle  aree  naturali  protette,  nazionali  e
regionali, di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
e dei siti della Rete ecologica istituita ai  sensi  della  direttiva
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992; 
    d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio  del
bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilita'  forestale
di cui all'articolo 9, e le azioni  minime  di  gestione,  governo  e
trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e  allo
sviluppo delle filiere forestali locali; 
    e) gli indirizzi di gestione  silvo-pastorale  per  la  redazione
degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6. 
  6. Le regioni in attuazione dei Programmi  forestali  regionali  di
cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali  di  indirizzo
territoriale di cui al comma 3, ove  esistenti,  promuovono,  per  le
proprieta' pubbliche e private, la redazione  di  piani  di  gestione
forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale
o sovraziendale di livello locale, quali strumenti  indispensabili  a
garantire la tutela, la valorizzazione e  la  gestione  attiva  delle
risorse  forestali.  Per  l'approvazione  dei   piani   di   gestione
forestale,  qualora  conformi  ai  piani   forestali   di   indirizzo
territoriale di cui al comma  3,  non  e'  richiesto  il  parere  del
Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento
della viabilita' forestale di cui al punto A.20 dell'Allegato  A  del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. 
  7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, adottato di concerto con il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio  e  del  mare  e  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite disposizioni
per la definizione dei criteri minimi nazionali di  elaborazione  dei
piani forestali di indirizzo territoriale di cui al  comma  3  e  dei
piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma
6,  al  fine  di  armonizzare  le  informazioni  e  permetterne   una
informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si  adeguano  alle
disposizioni di cui al periodo precedente entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. 
  8. Le regioni,  in  conformita'  a  quanto  statuito  al  comma  7,
definiscono i criteri di elaborazione,  attuazione  e  controllo  dei
piani forestali di indirizzo territoriale di cui al  comma  3  e  dei
piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui  al  comma
6. Definiscono, altresi', i tempi minimi di validita' degli stessi  e
i termini per il loro  periodico  riesame,  garantendo  che  la  loro
redazione e  attuazione  venga  affidata  a  soggetti  di  comprovata
competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli
professionali richiesti per l'espletamento di tali attivita'. 
  9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e  incentivare
la gestione attiva razionale del  patrimonio  forestale,  le  regioni
possono prevedere un accesso prioritario  ai  finanziamenti  pubblici
per il settore  forestale  a  favore  delle  proprieta'  pubbliche  e
private e dei beni di uso collettivo e  civico  dotati  di  piani  di
gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti. 
  10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si
avvale dell'Osservatorio nazionale del paesaggio  rurale  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  febbraio  2013,
n. 105, per l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e  la
gestione dei paesaggi rurali e tradizionali  iscritti  nel  «Registro
nazionale dei paesaggi rurali di interesse  storico,  delle  pratiche
agricole e delle  conoscenze  tradizionali»  e  ricadenti  nei  Piani
forestali  di  indirizzo  territoriale   elaborati   dalle   regioni.
All'attuazione del presente comma  si  fa  fronte  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti agli articoli 143 e 156 del decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 4. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  145  del  citato
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              «Art.   145.   (Coordinamento   della    pianificazione
          paesaggistica con altri strumenti di pianificazione). 1. La
          individuazione,  da  parte  del  Ministero,   delle   linee
          fondamentali  dell'assetto  del  territorio  nazionale  per
          quanto riguarda la tutela del paesaggio, con  finalita'  di
          indirizzo  della  pianificazione,  costituisce  compito  di
          rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  in
          materia di principi e criteri direttivi per il conferimento
          di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. 
              2. I piani paesaggistici possono  prevedere  misure  di
          coordinamento   con   gli   strumenti   di   pianificazione
          territoriale e di settore, nonche' con i piani, programmi e
          progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. 
              3. Le previsioni dei piani paesaggistici  di  cui  agli
          articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte  di  piani,
          programmi e progetti  nazionali  o  regionali  di  sviluppo
          economico, sono cogenti per gli strumenti  urbanistici  dei
          comuni, delle citta' metropolitane e delle  province,  sono
          immediatamente  prevalenti  sulle   disposizioni   difformi
          eventualmente  contenute   negli   strumenti   urbanistici,
          stabiliscono norme di salvaguardia  applicabili  in  attesa
          dell'adeguamento  degli  strumenti   urbanistici   e   sono
          altresi' vincolanti  per  gli  interventi  settoriali.  Per
          quanto attiene alla tutela del paesaggio,  le  disposizioni
          dei piani  paesaggistici  sono  comunque  prevalenti  sulle
          disposizioni contenute  negli  atti  di  pianificazione  ad
          incidenza territoriale previsti dalle normative di settore,
          ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree  naturali
          protette. 
              4. I comuni, le citta' metropolitane, le province e gli
          enti gestori delle  aree  naturali  protette  conformano  o
          adeguano gli  strumenti  di  pianificazione  urbanistica  e
          territoriale  alle  previsioni  dei  piani   paesaggistici,
          secondo le procedure previste dalla legge regionale,  entro
          i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre
          due anni dalla loro approvazione. I limiti alla  proprieta'
          derivanti  da  tali  previsioni   non   sono   oggetto   di
          indennizzo. 
              5.   La   regione   disciplina   il   procedimento   di
          conformazione ed adeguamento  degli  strumenti  urbanistici
          alle   previsioni   della   pianificazione   paesaggistica,
          assicurando la partecipazione degli organi ministeriali  al
          procedimento medesimo.». 
              - Si riporta il punto A.20 dell'Allegato A del  decreto
          del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2017,  n.  31
          (Regolamento  recante   individuazione   degli   interventi
          esclusi dall'autorizzazione paesaggistica  o  sottoposti  a
          procedura autorizzatoria  semplificata),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2017, n. 68: 
              «Allegato A - (Interventi ed opere  in  aree  vincolate
          esclusi dall'autorizzazione paesaggistica). (Omissis). 
              A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149,
          comma 1, lettera c)  del  Codice:  pratiche  selvicolturali
          autorizzate in base alla normativa di  settore;  interventi
          di contenimento della vegetazione spontanea  indispensabili
          per  la   manutenzione   delle   infrastrutture   pubbliche
          esistenti  pertinenti   al   bosco,   quali   elettrodotti,
          viabilita'  pubblica,  opere  idrauliche;   interventi   di
          realizzazione o adeguamento della viabilita'  forestale  al
          servizio delle attivita'  agrosilvopastorali  e  funzionali
          alla gestione e tutela del territorio, vietate al  transito
          ordinario, con fondo non asfaltato e a  carreggiata  unica,
          previsti  da  piani  o  strumenti  di  gestione   forestale
          approvati  dalla  Regione  previo  parere  favorevole   del
          Soprintendente per la parte  inerente  la  realizzazione  o
          adeguamento della viabilita' forestale;». 
              - Si riporta l'articolo 2 della legge 6 dicembre  1991,
          n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991,  n.  292,  supplemento
          ordinario: 
              «Art.   2.   (Classificazione   delle   aree   naturali
          protette). 1. I parchi nazionali sono  costituiti  da  aree
          terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno  o
          piu' ecosistemi intatti o anche  parzialmente  alterati  da
          interventi  antropici,  una  o  piu'  formazioni   fisiche,
          geologiche,   geomorfologiche,   biologiche,   di   rilievo
          internazionale  o  nazionale  per   valori   naturalistici,
          scientifici, estetici, culturali,  educativi  e  ricreativi
          tali da richiedere l'intervento dello Stato ai  fini  della
          loro conservazione per le generazioni presenti e future. 
              2. I parchi naturali regionali sono costituiti da  aree
          terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti  di
          mare prospicienti  la  costa,  di  valore  naturalistico  e
          ambientale, che costituiscono, nell'ambito di  una  o  piu'
          regioni limitrofe, un sistema  omogeneo  individuato  dagli
          assetti naturali dei luoghi, dai  valori  paesaggistici  ed
          artistici e dalle tradizioni  culturali  delle  popolazioni
          locali. 
              3.  Le  riserve  naturali  sono  costituite   da   aree
          terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una  o
          piu' specie  naturalisticamente  rilevanti  della  flora  e
          della  fauna,  ovvero  presentino  uno  o  piu'  ecosistemi
          importanti  per  le  diversita'   biologiche   o   per   la
          conservazione delle risorse genetiche. Le riserve  naturali
          possono essere statali o regionali in base  alla  rilevanza
          degli interessi in esse rappresentati. 
              4. Con riferimento all'ambiente marino, si  distinguono
          le aree protette come definite ai sensi del  protocollo  di
          Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente
          protette di cui alla L. 5 marzo  1985,  n.  127,  e  quelle
          definite ai sensi della L. 31 dicembre 1982, n. 979. 
              5. Il Comitato per le aree  naturali  protette  di  cui
          all'articolo 3 puo' operare ulteriori  classificazioni  per
          le finalita' della presente legge ed allo scopo di  rendere
          efficaci i tipi di protezione  previsti  dalle  convenzioni
          internazionali  ed  in  particolare  dalla  convenzione  di
          Ramsar di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448. 
              6. La classificazione delle aree naturali  protette  di
          rilievo internazionale e nazionale, qualora  rientrino  nel
          territorio  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa
          con le regioni e le province stesse  secondo  le  procedure
          previste dalle norme di attuazione dei  rispettivi  statuti
          d'autonomia e, per la regione  Valle  d'Aosta,  secondo  le
          procedure di cui all'articolo 3 della L. 5 agosto 1981,  n.
          453. 
              7.  La  classificazione  e  l'istituzione  dei   parchi
          nazionali e  delle  riserve  naturali  statali,  terrestri,
          fluviali  e  lacuali,  sono  effettuate  d'intesa  con   le
          regioni. 
              8. La classificazione  e  l'istituzione  dei  parchi  e
          delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono
          effettuate dalle regioni. 
              9. Ciascuna area naturale protetta ha  diritto  all'uso
          esclusivo della propria denominazione. 
              9-bis. I limiti geografici delle aree  protette  marine
          entro i quali e' vietata la navigazione senza la prescritta
          autorizzazione  sono  definiti   secondo   le   indicazioni
          dell'Istituto idrografico della Marina  e  individuati  sul
          territorio con mezzi e strumenti di  segnalazione  conformi
          alla normativa emanata dall'Association  Internationale  de
          Signalisation Maritime-International Association of  Marine
          Aids   to    Navigation    and    Lighthouse    Authorities
          (AISM-IALA).». 
              - La direttiva 92/43/CEE del Consiglio  del  21  maggio
          1992 relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e
          seminaturali e della flora e  della  fauna  selvatiche,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  22
          luglio 1992, n. L 206. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          27  febbraio  2013,  n.  105  recante  regolamento  recante
          organizzazione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali,  a  norma  dell'articolo  2,  comma
          10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre  2013,  n.
          218.