Art. 10 
 
 
                      Modifiche all'articolo 24 
               del decreto legislativo n. 40 del 2017 
 
  1. All'articolo 24, comma 3, dopo la  lettera  e)  e'  aggiunta  la
seguente: «e-bis) la quota di risorse  occorrenti  per  le  procedure
elettorali della rappresentanza degli operatori volontari  e  per  lo
svolgimento delle relative Assemblee.». 
 
          Note all'art. 10: 
              Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto
          legislativo 6  marzo  2017,  n.  40,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 24 (Fondo nazionale per il servizio civile). - 1.
          Il servizio  civile  universale  e'  finanziato  dal  Fondo
          nazionale  per  il  servizio  civile,  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 19 della legge  8  luglio  1998,  n.  230,  e
          collocato presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri.
          Al Fondo affluiscono tutte le risorse di  cui  all'articolo
          11 della legge 6 marzo 2001,  n.  64,  nonche'  le  risorse
          comunitarie destinate all'attuazione  degli  interventi  di
          servizio civile universale. Resta ferma la possibilita' per
          i  soggetti   privati   di   concorrere   alle   forme   di
          finanziamento previste dall'articolo 11 della legge 6 marzo
          2001, n. 64. 
              2. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal
          presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei  ministri
          cura l'amministrazione e la  programmazione  annuale  delle
          risorse di cui al Fondo nazionale per il  servizio  civile,
          formulando annualmente, entro il 31  gennaio  dell'anno  di
          riferimento,  un  apposito  documento   di   programmazione
          finanziaria, previo parere  della  Consulta  nazionale  del
          servizio civile universale e  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.   Il   documento   di
          programmazione finanziaria puo' essere variato con apposita
          nota  infrannuale,  ove  se  ne  manifesti   l'esigenza   e
          sussistano adeguate  risorse  finanziarie  disponibili.  La
          nota di variazione e' predisposta con le stesse  formalita'
          del documento di programmazione  finanziaria  entro  il  30
          settembre dell'anno di riferimento. 
              3. Il documento di programmazione finanziaria di cui al
          comma 2, in relazione alle risorse disponibili stabilisce: 
                a)  il  contingente   complessivo   degli   operatori
          volontari  da  avviare  al   servizio   civile   universale
          nell'anno di riferimento con l'indicazione del numero di: 
                  1. operatori volontari da avviare in Italia; 
                  2. operatori volontari da avviare all'estero; 
                  3. operatori volontari impegnati in  interventi  in
          Italia, che possono svolgere un  periodo  di  servizio  nei
          Paesi dell'Unione europea  secondo  le  modalita'  previste
          dall'articolo 12, comma 1; 
                  4. operatori volontari  per  l'accompagnamento  dei
          grandi invalidi e ciechi civili di cui all'articolo 1 della
          legge 27 dicembre 2002, n.  288  e  all'articolo  40  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
                b) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per
          le spese di funzionamento ai sensi  dell'articolo  7  della
          legge 6 marzo 2001, n. 64; 
                c)  la  quota  di  risorse  del  Fondo  vincolata,  a
          richiesta dei conferenti, ai sensi dell'articolo 11,  comma
          2, della legge 6  marzo  2001,  n.  64,  allo  sviluppo  di
          programmi di  intervento  in  aree  e  settori  di  impiego
          specifico; 
                d) la quantificazione e le  modalita'  di  erogazione
          dei contributi da erogare alle regioni o province  autonome
          per le attivita' di cui all'articolo 7, comma 3, nonche' la
          quota relativa  ai  contributi  da  erogare  agli  enti  di
          servizio civile universale per le  attivita'  di  cui  agli
          articoli 12, comma 2, e 13, comma 2; 
                e)  la  quantificazione   dell'assegno   mensile   da
          corrispondere  agli  operatori  volontari   in   Italia   e
          all'estero, nonche'  gli  eventuali  oneri  assicurativi  e
          accessori: 
                  e-bis)  la  quota  di  risorse  occorrenti  per  le
          procedure elettorali della rappresentanza  degli  operatori
          volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee. 
              4. Al Fondo nazionale per il servizio civile di cui  al
          presente articolo continuano ad applicarsi le  disposizioni
          di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre  1999,
          n.  324,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge   12
          novembre 1999, n. 424, nonche' le disposizioni del  decreto
          legislativo  30  giugno   2011,   n.   123   e   successive
          modificazioni  e  le  previsioni  di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  22  novembre  2010,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del  7  dicembre
          2010.».