Art. 10 Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017 1. All'articolo 24, comma 3, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee.».
Note all'art. 10: Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Fondo nazionale per il servizio civile). - 1. Il servizio civile universale e' finanziato dal Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Fondo affluiscono tutte le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonche' le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale. Resta ferma la possibilita' per i soggetti privati di concorrere alle forme di finanziamento previste dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64. 2. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito documento di programmazione finanziaria, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il documento di programmazione finanziaria puo' essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione e' predisposta con le stesse formalita' del documento di programmazione finanziaria entro il 30 settembre dell'anno di riferimento. 3. Il documento di programmazione finanziaria di cui al comma 2, in relazione alle risorse disponibili stabilisce: a) il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile universale nell'anno di riferimento con l'indicazione del numero di: 1. operatori volontari da avviare in Italia; 2. operatori volontari da avviare all'estero; 3. operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che possono svolgere un periodo di servizio nei Paesi dell'Unione europea secondo le modalita' previste dall'articolo 12, comma 1; 4. operatori volontari per l'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e all'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; b) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64; c) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego specifico; d) la quantificazione e le modalita' di erogazione dei contributi da erogare alle regioni o province autonome per le attivita' di cui all'articolo 7, comma 3, nonche' la quota relativa ai contributi da erogare agli enti di servizio civile universale per le attivita' di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2; e) la quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e all'estero, nonche' gli eventuali oneri assicurativi e accessori: e-bis) la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee. 4. Al Fondo nazionale per il servizio civile di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, nonche' le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni e le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010.».