Art. 12 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  le
amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.