Art. 2 
 
 
                      Modifiche all'articolo 4 
               del decreto legislativo n. 40 del 2017 
 
  1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017,
dopo le parole «decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri»
sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281» e dopo le parole «Consulta nazionale  per  il
servizio civile universale» le parole: «e della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato  decreto
          legislativo 6  marzo  2017,  n.  40,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 4 (Programmazione). - 1.  La  programmazione  del
          servizio civile  universale  e'  realizzata  con  un  Piano
          triennale, modulato per Piani annuali ed  attuato  mediante
          programmi di intervento, proposti dagli  enti  di  servizio
          civile universale nell'ambito di uno o piu' settori di  cui
          all'articolo 3. 
              2. Il Piano triennale e i Piani annuali  tengono  conto
          del contesto nazionale e internazionale e delle  specifiche
          aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonche' delle
          risorse del bilancio dello Stato, di quelle  comunitarie  e
          di altre risorse destinate al servizio  civile  universale,
          rese disponibili da soggetti pubblici o privati. 
              3. Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a
          ciascun anno, contengono: 
                a) la definizione degli obiettivi e  degli  indirizzi
          generali in materia di servizio civile universale, anche al
          fine di favorire la partecipazione dei giovani  con  minori
          opportunita'; 
                b) la programmazione degli interventi in  materia  di
          servizio civile universale, per l'Italia  e  per  l'estero,
          anche  a  carattere  sperimentale,  e  l'individuazione  di
          quelli ritenuti prioritari; 
                c) l'individuazione degli standard qualitativi  degli
          interventi. 
               4.  Il  Piano  triennale  ed  i  Piani  annuali   sono
          predisposti dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
          sentite  le  amministrazioni  competenti  per   i   settori
          previsti dall'articolo 3 e le regioni e sono approvati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
          1997, n. 281 previo parere della Consulta nazionale per  il
          servizio civile universale.». 
              Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, e' il seguente: 
              « Art. 3 (Intese). - 1. Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.».