Art. 3 
 
 
                      Modifiche all'articolo 7 
               del decreto legislativo n. 40 del 2017 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  n.
40 del 2017, le parole «esprimono il parere  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  sul  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  di  cui  all'articolo  4,  comma  4;»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «si  esprimono  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  sul  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, ai fini dell'intesa di  cui  all'articolo  4,
comma 4;». 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato  decreto
          legislativo 6  marzo  2017,  n.  40,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 7 (Funzioni delle regioni e province autonome). -
          1. Le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano: 
                a) sono sentite dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nella fase  di
          predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali; si
          esprimono in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
          di Bolzano sul decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 4,  comma
          4; 
                b) sono coinvolte nella valutazione dei programmi  di
          intervento approvati dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, con le modalita' previste all'articolo  5,  commi
          5, 6 e 7; 
                c)  esprimono  il  parere  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano sul  documento  di
          programmazione finanziaria di cui all'articolo 24; 
                d) attuano programmi di  servizio  civile  universale
          con risorse proprie presso i soggetti accreditati  all'Albo
          degli  enti   di   servizio   civile   universale,   previa
          approvazione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          consistente nella verifica  del  rispetto  dei  principi  e
          delle finalita' del servizio civile universale  di  cui  al
          presente decreto. 
              2. Le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, previa sottoscrizione di uno o piu' accordi con la
          Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere  le
          seguenti funzioni: 
                a) formazione da erogare al personale degli  enti  di
          servizio civile universale, anche avvalendosi  di  enti  di
          servizio  civile  universale  dotati   di   una   specifica
          professionalita'; 
                b) controllo sulla gestione  delle  attivita'  svolte
          dagli enti di servizio civile universale nei  territori  di
          ciascuna regione o provincia autonoma; 
                c) valutazione dei risultati relativi agli interventi
          svolti  dagli  enti  di  servizio   civile   universale   e
          realizzati nei territori di ciascuna  regione  o  provincia
          autonoma o citta' metropolitana; 
                d) ispezioni  presso  gli  enti  di  servizio  civile
          universale che operano unicamente negli ambiti territoriali
          delle regioni e delle province autonome,  finalizzate  alla
          verifica della  corretta  realizzazione  degli  interventi,
          nonche' del regolare impiego degli  operatori  di  servizio
          civile universale. 
              3. Fino alla data della sottoscrizione degli accordi di
          cui  al  presente  articolo,  ovvero  in  caso  di  mancata
          sottoscrizione degli stessi, la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri  provvede  allo  svolgimento  delle  attivita'
          previste al comma 2. 
              4. Resta ferma la possibilita'  per  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  di  istituire,
          nella loro autonomia,  un  servizio  civile  regionale  con
          finalita' proprie e non  assimilabile  al  servizio  civile
          universale.». 
              Per il testo dell'articolo  4,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 6  marzo  2017,  n.  40,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda in nota all'articolo 2.