Art. 4 Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017 1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 40 del 2017, le parole «una piu' ampia rappresentativita'» sono sostituite dalle seguenti: «un piu' ampio coinvolgimento» e le parole «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 8. (Funzioni degli enti di servizio civile universale). - 1. Gli enti di servizio civile universale, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera g), presentano i programmi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attivita' di comunicazione, nonche' quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale. 2. Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento ed assicurare un piu' ampio coinvolgimento, gli enti di servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le reti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 3. Gli enti di servizio civile universale cooperano per l'efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta realizzazione degli interventi.». Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e' il seguente: «Art. 41 (Reti associative). - 1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome; b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilita' e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attivita' di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attivita' di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentativita' presso i soggetti istituzionali. 2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b). 3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attivita' statutarie, anche le seguenti attivita': a) monitoraggio dell'attivita' degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore; b) promozione e sviluppo delle attivita' di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati. 4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati. 5. E' condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonche' la costituzione e l'operativita' da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore. 6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30. 7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita' delle cariche sociali. 8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2. 9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalita' e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3. 10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.».