Art. 4 
 
 
                      Modifiche all'articolo 8 
               del decreto legislativo n. 40 del 2017 
 
  1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 40 del 2017,
le parole «una piu' ampia rappresentativita'» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «un  piu'  ampio  coinvolgimento»  e  le  parole  «di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge 6  giugno  2016,  n.
106» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui  all'articolo  41  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117». 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato  decreto
          legislativo 6  marzo  2017,  n.  40,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  8.  (Funzioni  degli  enti  di  servizio  civile
          universale). - 1. Gli enti di servizio  civile  universale,
          come  definiti  dall'articolo  1,  comma  2,  lettera   g),
          presentano   i   programmi   di   intervento;   curano   la
          realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla
          gestione amministrativa e alla formazione  degli  operatori
          volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano
          la formazione  dei  formatori;  svolgono  le  attivita'  di
          comunicazione,  nonche'   quelle   propedeutiche   per   il
          riconoscimento  e  la   valorizzazione   delle   competenze
          acquisite dagli operatori volontari durante lo  svolgimento
          del servizio civile universale. 
              2. Al fine  di  garantire  una  maggiore  efficacia  ed
          efficienza dei programmi di  intervento  ed  assicurare  un
          piu' ampio coinvolgimento,  gli  enti  di  servizio  civile
          universale  possono  costituire  reti  con  altri  soggetti
          pubblici e privati, ivi incluse le reti di cui all'articolo
          41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
              3. Gli enti di servizio civile universale cooperano per
          l'efficiente gestione del servizio civile universale  e  la
          corretta realizzazione degli interventi.». 
              Il testo dell'articolo 41  del  decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117 (Codice  del  Terzo  settore,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno
          2016, n. 106) e' il seguente: 
              «Art. 41 (Reti associative). - 1. Le  reti  associative
          sono  enti  del  Terzo  settore  costituiti  in  forma   di
          associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: 
                a) associano,  anche  indirettamente  attraverso  gli
          enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a  100  enti
          del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20  fondazioni
          del Terzo settore, le cui sedi  legali  o  operative  siano
          presenti in almeno cinque regioni o province autonome; 
                b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti
          informativi idonei a garantire conoscibilita' e trasparenza
          in favore del pubblico e dei propri associati, attivita' di
          coordinamento,   tutela,   rappresentanza,   promozione   o
          supporto degli enti del  Terzo  settore  loro  associati  e
          delle loro attivita'  di  interesse  generale,  anche  allo
          scopo di promuoverne ed accrescerne  la  rappresentativita'
          presso i soggetti istituzionali. 
              2. Sono reti associative nazionali le reti  associative
          di cui al  comma  1  che  associano,  anche  indirettamente
          attraverso  gli  enti  ad  esse  aderenti,  un  numero  non
          inferiore a 500 enti del Terzo settore o,  in  alternativa,
          almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali
          o operative  siano  presenti  in  almeno  dieci  regioni  o
          province  autonome.  Le  associazioni  del  terzo   settore
          formate da un numero  non  inferiore  a  100  mila  persone
          fisiche associate  e  con  sedi  in  almeno  10  regioni  o
          provincie autonome sono equiparate  alle  reti  associative
          nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1,  lettera
          b). 
              3. Le reti associative  nazionali  possono  esercitare,
          oltre alle proprie attivita' statutarie, anche le  seguenti
          attivita': 
                a) monitoraggio dell'attivita'  degli  enti  ad  esse
          associati, eventualmente anche con riguardo al suo  impatto
          sociale, e predisposizione  di  una  relazione  annuale  al
          Consiglio nazionale del Terzo settore; 
                b)  promozione  e   sviluppo   delle   attivita'   di
          controllo,  anche  sotto  forma  di  autocontrollo   e   di
          assistenza tecnica nei confronti degli enti associati. 
              4. Le reti associative possono promuovere  partenariati
          e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati. 
              5.  E'   condizione   per   l'iscrizione   delle   reti
          associative nel Registro unico nazionale del Terzo  settore
          che i rappresentanti legali ed amministratori  non  abbiano
          riportato condanne penali, passate in giudicato, per  reati
          che  comportano   l'interdizione   dai   pubblici   uffici.
          L'iscrizione, nonche' la costituzione e  l'operativita'  da
          almeno un anno, sono  condizioni  necessarie  per  accedere
          alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in  ogni
          caso,  non  possono  essere   destinate,   direttamente   o
          indirettamente, ad enti  diversi  dalle  organizzazioni  di
          volontariato, dalle associazioni di  promozione  sociale  e
          dalle fondazioni del Terzo settore. 
              6. Alle reti associative operanti nel  settore  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera y),  le  disposizioni  del
          presente  articolo  si   applicano   nel   rispetto   delle
          disposizioni  in  materia  di  protezione  civile,  e  alla
          relativa  disciplina  si  provvede  nell'ambito  di  quanto
          previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della  legge
          16 marzo 2017, n. 30. 
              7. Gli atti  costitutivi  o  gli  statuti  disciplinano
          l'ordinamento  interno,  la  struttura  di  governo  e   la
          composizione e il funzionamento degli organi sociali  delle
          reti   associative   nel   rispetto   dei    principi    di
          democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza  di  tutti
          gli associati e di elettivita' delle cariche sociali. 
              8. Gli  atti  costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti
          associative possono disciplinare il diritto di  voto  degli
          associati in assemblea anche in deroga a  quanto  stabilito
          dall'articolo 24, comma 2. 
              9. Gli  atti  costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti
          associative possono disciplinare le modalita'  e  i  limiti
          delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto
          stabilito dall'articolo 24, comma 3. 
              10. Gli atti  costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti
          associative    possono    disciplinare    le     competenze
          dell'assemblea degli associati anche  in  deroga  a  quanto
          stabilito dall'articolo 25, comma 1.».