Art. 5 
 
 
                      Modifiche all'articolo 9 
               del decreto legislativo n. 40 del 2017 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il  comma
3 e' sostituito dal seguente:  «3.  La  rappresentanza  nazionale  e'
composta da quattro membri, che restano in carica due anni, eletti in
rappresentanza di ciascuna delle quattro  macroaree  territoriali  in
cui si svolge il servizio civile universale: macroarea del  nord  che
comprende le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia,  Piemonte,
Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le Province autonome  di
Trento e di Bolzano; macroarea del centro che  comprende  le  Regioni
Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise; macroarea
del sud  che  comprende  le  Regioni  Campania,  Basilicata,  Puglia,
Calabria e Sicilia; macroarea dell'estero che comprende  tutti  Paesi
nei quali si svolge il servizio civile. Ogni anno  i  delegati  delle
regioni,  delle  province  autonome   e   dell'estero,   riuniti   in
un'assemblea  nazionale,  eleggono  due  dei  quattro  rappresentanti
nazionali. I  delegati  delle  regioni,  delle  province  autonome  e
dell'estero sono eletti da tutti gli operatori volontari in  servizio
con modalita' online e in proporzione al numero dei giovani impegnati
in  ciascuna  regione  e  provincia   autonoma   e   all'estero.   La
rappresentanza regionale e' composta da ventidue membri,  che  durano
in carica un anno e sono eletti dai  delegati  delle  regioni,  delle
province autonome e dell'estero: diciannove in  rappresentanza  degli
operatori volontari in  servizio  nei  territori  regionali,  due  in
rappresentanza degli operatori volontari in servizio  nelle  Province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  uno  in  rappresentanza  degli
operatori volontari in servizio all'estero.». 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato  decreto
          legislativo 6  marzo  2017,  n.  40,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 9 (Compiti e ruolo degli operatori volontari  del
          servizio civile universale).  -  1.  I  giovani  ammessi  a
          svolgere il servizio civile universale a seguito  di  bandi
          pubblici di selezione sono denominati  operatori  volontari
          del servizio civile  universale  e  svolgono  le  attivita'
          previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto  di  quanto
          stabilito dal contratto di  cui  all'articolo  16  e  dalla
          normativa in materia di servizio civile universale. 
              2. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a  carico
          del bilancio dello Stato, la rappresentanza degli operatori
          volontari, articolata  a  livello  nazionale  e  a  livello
          regionale,  con  l'obiettivo  di  garantire   il   costante
          confronto degli operatori  volontari  del  servizio  civile
          universale con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La
          partecipazione alle attivita' di detto  organismo  non  da'
          luogo alla corresponsione di indennita', compensi, rimborsi
          spese o altri emolumenti comunque denominati. 
              3. La rappresentanza nazionale e' composta  da  quattro
          membri,  che  restano  in  carica  due  anni,   eletti   in
          rappresentanza  di   ciascuna   delle   quattro   macroaree
          territoriali  in  cui  si   svolge   il   servizio   civile
          universale: macroarea del nord  che  comprende  le  regioni
          Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte,  Lombardia,
          Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; macroarea del centro che comprende  le
          regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e
          Molise;  macroarea  del  sud  che  comprende   le   regioni
          Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; macroarea
          dell'estero che comprende tutti Paesi nei quali  si  svolge
          il servizio civile. Ogni anno  i  delegati  delle  regioni,
          delle  province  autonome   e   dell'estero,   riuniti   in
          un'assemblea   nazionale,   eleggono   due   dei    quattro
          rappresentanti nazionali. I delegati delle  regioni,  delle
          province autonome e dell'estero sono eletti  da  tutti  gli
          operatori volontari in servizio con modalita' online  e  in
          proporzione al numero dei  giovani  impegnati  in  ciascuna
          regione   e   provincia   autonoma   e    all'estero.    La
          rappresentanza regionale e' composta  da  ventidue  membri,
          che durano in carica un anno e  sono  eletti  dai  delegati
          delle  regioni,  delle  province  autonome  e  dell'estero:
          diciannove in rappresentanza degli operatori  volontari  in
          servizio nei territori  regionali,  due  in  rappresentanza
          degli  operatori  volontari  in  servizio  nelle   province
          autonome di Trento e di Bolzano  e  uno  in  rappresentanza
          degli operatori volontari in servizio all'estero. 
              4. (Omissis).».